In cosa consiste l’attualità del pericolo in materia di legittima difesa

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 52)

Il fatto

La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia per il reato di lesioni e minaccia, l’assolveva dal secondo reato rideterminando la pena e confermando la pronunzia nel resto.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso la decisione proponeva ricorso per Cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia che, con unico motivo, lamentava la violazione dell’artt. 52 cod. pen. e l’illogicità manifesta della motivazione.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nell’escludere la legittima difesa poiché, come era emerso in sede testimoniale, in un momento precedente e distinto rispetto a quello nel quale era stata sferrata la manata all’imputato, la parte offesa aveva già tentato di colpirlo ed il ricorrente lo aveva percepito e, quindi, sarebbe esistito il pericolo attuale dell’offesa ingiusta dopo che la vittima aveva aggredito per la seconda volta l’imputato.

La Corte territoriale, invece, a fronte di ciò, avrebbe valutato solo in parte la prova testimoniale citata e mancato di distinguere i diversi momenti dell’episodio derivando da tali errori, ad avviso del ricorrente, una motivazione viziata quanto alla ritenuta insussistenza del requisito dell’attualità.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva considerato inammissibile per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito prima di tutto come la Corte territoriale, nel dare atto dell’aggressione subita dall’imputato per la manata ricevuta dalla vittima alla quale aveva reagito subito dopo con il pugno che aveva provocato le lesioni di cui in imputazione, aveva puntualizzato che la reazione si era realizzata quando l’offesa era già esaurita e, quindi, per il giudicabile non vi era la necessità di difendersi da un pericolo attuale.

Operando in tal guisa, ad avviso della Suprema Corte, i giudici di seconde cure  avevano emesso una pronuncia del tutto coerente con il consolidato orientamento della Cassazione per il quale il requisito dell’attualità del pericolo, richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa, implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva sicché resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell’offesa come nel caso in discussione (Sez. 1, Sentenza n. 48291 del 21/06/2018).

Ciò posto, a fronte di tale congrua motivazione, corretta in diritto e priva delle dedotte illogicità e violazioni di legge, la doglianza del ricorrente, ad avviso del Supremo Consesso, si era limitata a riproporre la tesi dell’attualità del pericolo sostenendola con argomentazione sviluppata sul piano dell’apprezzamento del merito del discorso argomentativo sviluppato dalla Corte barese e proponendo, in definitiva, una lettura alternativa della prova testimoniale tenuto conto altresì del fatto che le allegazioni della difesa risultavano generiche in quanto neppure emergevano specifici elementi utili a dare corpo alla tesi dell’attualità del pericolo atteso che la deduzione difensiva assumeva solo che l’imputato avrebbe compiuto un gesto che, secondo la visione del ricorrente, avrebbe potuto avere un significato di aggressività ma che sarebbe stato collocabile temporalmente sempre prima della manata effettivamente inferta e per la quale quest’ultimo era stato condannato per il reato di lesioni.

Per completezza di motivazione, veniva inoltre messo in risalto il fatto che, anche a voler considerare che il ricorrente avesse reagito nel convincimento legittimo che l’imputato avrebbe potuto reiterare ancora una volta il suo intento offensivo, l’opinione consolidata della Cassazione è ferma nel ritenere che gli stati d’animo ed i timori personali di colui che invoca la legittima difesa non rilevano nella valutazione ex ante che il Giudice deve operare delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, in assenza – come nella fattispecie in esame – di elementi dimostrativi dell’attualità dell’offesa. Sez. 1, Sentenza n. 13370 del 05/03/2013.

Conclusioni

La decisione in esame è interessante nella parte in cui spiega in cosa consiste l’attualità del pericolo in materia di legittima difesa.

Difatti, citandosi un precedente conforme, viene affermato per l’appunto che il requisito dell’attualità del pericolo, richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa, implica un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista, significativo di una concreta e imminente offesa ingiusta, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva sicché resta estranea all’area di applicazione della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata ed anche successiva al verificarsi dell’offesa.

Questa pronuncia, pertanto, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare se il pericolo, a fronte del quale ci si difende, sia attuale, e ciò al fine di appurare se ricorra o meno la scriminante preveduta dall’art. 52 cod. pen..

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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