In cosa consiste l’ammonimento del Questore e cosa è richiesto ai fini della sua emissione

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SOMMARIO: Il fatto e i motivi additti nell’appello al Consiglio di Stato – Le valutazioni giuridiche formulate dal Consiglio di Stato in tema di ammonimento del Questore – Conclusioni

Il fatto e i motivi addotti nell’appello al Consiglio di Stato

Con ricorso al TRGA di Trento, la ricorrente impugnava un provvedimento del Questore di Trento contenente un ammonimento orale ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23.2.2009, n. 11, convertito in l. 23.4.2009, n. 38 e un decreto del Commissario del Governo della Provincia di Trento con cui veniva respinto il ricorso gerarchico dalla stessa proposto avverso il provvedimento questorile.

In particolare, posto che l’ammonimento era motivato dal “reiterato comportamento persecutorio attuato nei confronti del Sig. -OMISSIS-” concretizzatosi in varie condotte che avevano causato nell’ex fidanzato della ricorrente un perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità, costringendolo ad un cambiamento radicale di abitudini, il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente veniva respinto dopo accesso agli atti, audizione personale e presentazione di documentazione, risultando i fatti confermati da testimonianze e altre circostanze.

A fronte di ciò, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, la violazione delle norme procedimentali concernenti la partecipazione al procedimento, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione di legge, sia con riguardo al provvedimento di ammonimento emesso dal Questore, che con riguardo al provvedimento adottato in esito al ricorso gerarchico, affermando che le condotte a lei ascrivibili, ove correttamente valutate alla luce delle controdeduzioni presentate nel procedimento, sarebbero risultate non reiterate, non attuali perché risalenti a più di tre anni e mezzo, totalmente prive della finalità persecutoria e gravemente minacciosa di cui all’art. 8 del D.L. n. 11/2009.

La sentenza emessa dal TRGA di Trento, dal canto suo, aveva rigettato il ricorso e compensato le spese di giudizio ritenendo accurata e puntuale l’istruttoria svolta, completo il contradditorio, giustificato il convincimento cui è pervenuto il Questore considerato il ripetersi di comportamenti molesti nel 2015, ripresi con iniziative sporadiche nel 2016 e 2017 e, infine, anche nel 2018, nonostante la manifestazione di dissenso ai tentativi di contatto espressi dalla vittima.

Ad avviso del primo giudice, correttamente nella valutazione del Questore non aveva assunto carattere scriminante né la finalità dichiarata dalla ricorrente (di voler solo ottenere un’occasione di chiarimento per la rielaborazione della fine della relazione e della interruzione di gravidanza), né il carattere riprovevole del complessivo comportamento dello -OMISSIS-che la ricorrente aveva messo in luce nel corso del procedimento e del processo.

Con l’appello proposta avverso la suddetta decisione, la ricorrente lamentava l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza de qua di cui si chiedeva la riforma.

In particolare, l’appellante deduceva i seguenti motivi: 1) violazione di legge (art. 5 DPR n. 1199/1971), eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento della realtà, illogicità manifesta e carenza assoluta di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e carenza di motivazione sotto altro profilo; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 10 della L. 241/1990, nonché dell’art. 8 del D.L. n. 8/2009; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento della relata, illogicità manifesta e carenza di motivazione; 4) inammissibile valutazione di merito censurandosi il fatto che il giudice di merito avrebbe dimostrato, esprimendo considerazioni ulteriori rispetto a quelle del provvedimento, in buona sostanza, di volersi sostituire all’Amministrazione, tentando di integrare la motivazione.

 

Le valutazioni giuridiche formulate dal Consiglio di Stato in tema di ammonimento del Questore

Per quello che rileva in questa sede, il Consiglio di Stato ha proceduto alla reiezione dell’appello proposto rilevando, dopo avere fatto presente che il presupposto per l’ammonimento ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, sono le medesime condotte che integrano la fattispecie di reato introdotta dall’art. 7 dello stesso decreto legge (art. 612 bis c.p.), ovvero, fino a che non sia proposta querela per il reato, le “condotte reiterate, minacce o molestie” atte a cagionare un “perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva” ovvero “da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita”, che l’ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dall’art. 612-bis c.p. e, pertanto, ai fini della sua emissione, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-bis c.p., ovvero per comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio, ma è sufficiente il sospetto che vi sia una tale finalità o idoneità nelle condotte ripetute tenute dall’ammonito.

Il superamento di una soglia di rispetto della libertà e dignità altrui, comunemente insita nei limiti di un “civile” disaccordo e confronto nelle relazioni interpersonali, invero, desta un allarme sociale che ha spinto il legislatore a prevedere e sanzionare con l’ammonimento condotte che potrebbero sfociare in ben più gravi forme di violenza e, di conseguenza, a sostegno del provvedimento, è sufficiente un quadro istruttorio da cui emergano sul solo piano indiziario eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, in senso lato e su un piano anche solo potenziale, all’integrità fisica e psichica della persona dal momento che, anche all’ammonimento, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione.

Proprio per questo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale stalker, in funzione preventiva e dissuasiva, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive/sentimentali e preordinato a impedire che gli atti persecutori non siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599) e, di conseguenza, il provvedimento di ammonimento presuppone non l’acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking, ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto atto a determinare un perdurante e grave stato di “ansia e paura” nella vittima e potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato (Consiglio di Stato Sez. III, 10/12/2020, n.7883; 25/06/2020, n. 4077; 15/02/2019, n.1085; 7/9/2015, n. 4127 25/5/ 2015, n. 2599).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, i giudici di palazzo Spada evidenziavano come andasse sottolineato che, anche nella fattispecie, la valutazione amministrativa era diretta non a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo, in guisa tale che appariva essere essere ragionevole il particolare rigore valutativo giustificato, in questo momento storico, anche dal fondato allarme sociale per il dilagare di episodi di violenza nell’ambito delle relazioni sentimentali/affettive, tenuto conto altresì del fatto che, essendo il potere valutativo del Questore ampiamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del giudice all’Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze.

Ciò posto, nel caso in esame, veniva ritenuto come la discrezionalità esercitata sia dal Questore che dal Commissario di Governo in sede di ricorso gerarchico, fosse stata immune dai vizi denunciati.

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa si chiarisce, da un lato, in cosa consiste l’ammonimento, dall’altro, cosa è richiesto ai fini della sua emissione, ovverossia quale valutazione è tenuto a compiere il Questore per poterla disporre.

Difatti, in tale pronuncia, si afferma, citandosi precedenti conformi, per un verso, che l’ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale stalker, in funzione preventiva e dissuasiva, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive/sentimentali e preordinato a impedire che gli atti persecutori non siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili, per altro verso, che il provvedimento di ammonimento presuppone non l’acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking, ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto atto a determinare un perdurante e grave stato di “ansia e paura” nella vittima e potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato fermo restando che la valutazione amministrativa è diretta non a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo posto che, ai fini della sua emissione, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-bis c.p., ovvero per comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio, ma è sufficiente il sospetto che vi sia una tale finalità o idoneità nelle condotte ripetute tenute dall’ammonito e, quindi, essendo il potere valutativo del Questore ampiamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del giudice all’Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze.

Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare se l’ammonimento posto in essere dalla Questura sia stato legittimamente disposto o meno.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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