In cosa consiste la rinuncia e come essa deve essere manifestata

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 589)

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Ancona confermava il provvedimento del Gip di applicazione della custodia cautelare in carcere per il delitto di furto in abitazione.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’indagato lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione ma, in data 20/1/2020, veniva depositato in Cancelleria atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente, la cui firma era stata autenticata dal difensore di fiducia.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile per rinunzia.

Si osservava a tal proposito che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione una volta che l’atto sia pervenuto nella cancelleria dell’ufficio giudiziario (Sent. N. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015) fermo restando che tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile della volontà dell’interessato espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale (Sez. Un. N.18 del 5/10/1994).

Alla luce di tali principi, la rinuncia al ricorso per Cassazione formulata personalmente dal ricorrente e sottoscritta con firma autenticata dal difensore, depositata presso la Cancelleria della Cassazione, era stata, per il Supremo Consesso, validamente proposta.

Conclusioni

La decisione in questione è assai interessante in quanto in essa si spiega in cosa consiste la rinuncia e come essa deve essere manifestata.

Difatti, in tale sentenza, è affermato che la rinuncia è un atto processuale a carattere formale che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione una volta che l’atto sia pervenuto nella cancelleria dell’ufficio giudiziario rilevandosi al contempo che tale atto richiede la manifestazione inequivocabile della volontà dell’interessato espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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