In caso di revoca del difensore, la concessione del termine è diritto del nuovo difensore

Scarica PDF Stampa
(Annullamento con rinvio)

(Normativa di riferimento: C.p.p. artt. 107,108)

Il fatto

La Corte di Appello Milano confermava la sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena complessiva di un anno e sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di cui agli articoli 73, comma 5 e 80, lett. g dpr 309/90 e 697 cod. pen..

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il suddetto provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo due motivi di ricorso, per violazione di legge penale processuale e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.; in particolare, con il primo motivo, il ricorrente impugnava l’ordinanza con la quale la Corte di Appello aveva rigettato una richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dall’imputato e dal difensore che era stato nominato contestualmente alla revoca del precedente e che non era materialmente presente alla udienza, così che era stato nominato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. che non aveva beneficiato del termine a difesa ex art. 108 cod. proc. pen. perché negato dalla Corte mentre, con il secondo motivo, il ricorrente aveva svolto considerazioni critiche in merito al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e all’applicazione della recidiva.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso (che assorbiva il secondo) alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si osservava prima di tutto come, nella udienza del 27/4/2018 davanti alla Corte di Appello, l’imputato avesse revocato il precedente difensore di fiducia Avv. L., presente in aula, e contestualmente avesse nominato un nuovo difensore di fiducia, l’ Avv. M., materialmente non presente alla udienza.

Tal che, verificatasi questa evenienza processuale, la Corte distrettuale procedeva alla nomina di un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. individuando lo stesso nell’ Avv. R. e, a fronte di ciò, l’imputato aveva chiesto conseguentemente “un rinvio” mentre la Corte l’aveva negato e quindi la concessione del termine stesso con la motivazione che “l’imputato avrebbe potuto revocare tempestivamente il difensore“.

Orbene, ad avviso del Supremo Consesso, la negazione da parte della Corte di Appello del termine a difesa doveva ritenersi illegittima e motivata con una considerazione sostanzialmente eccentrica rispetto all’assetto normativo esistente atteso che l’art. 108 cod. proc. pen., in uno con l’art. 107 cod. proc. pen., prevede che, in caso di revoca del difensore, la concessione del termine sia oggetto di un vero e proprio diritto del nuovo difensore, salva sempre la operatività effettiva della revoca, per quanto qui di diretta rilevanza, solo dopo il decorso del termine stesso.

Da ciò se ne faceva discendere la conclusione secondo la quale la concessione del termine richiesto sarebbe dovuto essere doverosa da parte della Corte che non poteva opporre, come invece aveva fatto, la necessità di una revoca tempestiva, come affermato da Cass. Sez. 2 12/3/2008 n. 15413, omissis, Rv 239644, a mente della quale il diritto alla concessione di un congruo termine per la difesa nei casi di rinuncia può essere esercitato anche quando detti fatti, e la conseguente nomina del nuovo difensore, si siano verificati nell’immediatezza della celebrazione del giudizio rilevandosi al contempo che, anche se fosse stato concesso il termine di cui all’art. 108 cod. proc. pen., il processo avrebbe potuto comunque proseguire durante la decorrenza di detto termine come previsto dall’art. 107, comma 3 cod. proc. pen. fermo restando però che il Giudice, in tale evenienza, può legittimamente compiere solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto compatibile con il decorso del predetto termine, essendo, invece, tenuto al differimento delle altre, in particolare della discussione e della pronuncia della sentenza conclusiva della fase (così: Cass. Sez. 5, 6/4/2016 n. 38239, omissis, Rv. 267787).

Invece, rilevavano i giudici di Piazza Cavour nella sentenza in commento, la Corte di Appello di Milano, non solo non aveva concesso un termine a difesa che era doveroso riconoscere al difensore di ufficio nominato ex art. 97, comma 4 cod. proc. pen. in luogo di quello fiduciario revocato ma aveva altresì proceduto, con il difensore ufficioso evidentemente all’oscuro della conoscenza dei fatti di causa, alla discussione e alla deliberazione della sentenza, in una situazione quindi di ingiustificata frustrazione della effettività del diritto di difesa.

Di talchè la sentenza impugnata veniva annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.

Volume consigliato

Le nuove impugnazioni penali dopo il D.LGS. 11/2018

Con formulario e giurisprudenza, aggiornata al D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 (G.U. n. 41 del 19 febbraio 2018), di riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione (in attuazione della L. 103/2017), l’opera è un indispensabile manuale operativo per quanti alle prese con il processo penale. Il testo è una guida sicura per determinare il miglior modo di procedere e gli errori da evitare nell’ambito di una disciplina connotata da un elevato tecnicismo e oggetto di significative modifiche ad opera della novella di cui al D.Lgs. 11/2018.Il taglio è eminentemente pratico, di rapida, chiara e agile comprensione. Si privilegiano gli aspetti processuali attraverso i seguenti apparati:tabelle di sintesi e schemi a lettura guidata che evidenziano i punti salienti di ogni questione problematica;tabelle di raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina;rassegna organica e ragionata delle massime giurisprudenziali più significative per argomento;ricco corredo di formule, tutte seguite da numerose avvertenze, senza trascurare alcuno degli accorgimenti da osservare nella loro predisposizione.La coerente sequenza di testo, schemi esplicativi/riassuntivi, massime giurisprudenziali e formule garantisce al professionista uno strumento immediatamente spendibile nella pratica quotidiana. Paolo Emilio De Simone, Magistrato dal 1998, dal 2006 è in servizio presso la prima sezione penale del Tribunale di Roma, in precedenza ha svolto le sue funzioni presso il Tribunale di Castrovillari, poi presso la Corte di Appello di Catanzaro, nonché presso il Tribunale del Riesame di Roma. Dal 2016 è inserito nell’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura, ed è stato nominato componente titolare della Commissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Roma per le sessioni 2009 e 2016. È autore di numerose pubblicazioni, sia in materia penale sia civile, per diverse case editrici.Roberta Della Fina, Magistrato attualmente in tirocinio presso il Tribunale di Roma, laureata presso l’Università del Piemonte Orientale e specializzata presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Torino.

Paolo Emilio De Simone – Roberta Della Fina | 2018 Maggioli Editore

34.00 €  32.30 €

 

Conclusioni

La decisione in commento è sicuramente condivisibile in quanto rispettosa, nell’ambito di quanto previsto dal nostro ordinamento processuale penale, delle guarentigie necessarie affinché il diritto di difesa, riconosciuto dalla nostra Costituzione, come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24, c. 2 Cost.), possa considerarsi realmente effettivo.

Infatti, non concedere un rinvio, affinché il difensore che subentrato a quello revocato possa adeguatamente studiare il fascicolo inerente la posizione del proprio assistito, al fine di svolgere attività difensive cruciali nell’interesse di questi, come è quella rappresentata dalla discussione, rappresenta evidentemente una situazione atta a vanificare l’effettività del diritto di difesa, e quindi un evento di tal fatta (qual è quello verificatosi nel caso di specie) non può che comportare una violazione di questo diritto che, come appena visto, è espressamente riconosciuto come inviolabile dalla nostra Legge fondamentale.

 

 

Sentenza collegata

65630-1.pdf 67kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento