Imu e Tasi: come si calcola il ravvedimento operoso?

Redazione 19/12/16
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I contribuenti che non hanno pagato Imu e Tasi entro la scadenza di venerdì 16 dicembre avranno comunque un mese di tempo per ricorrere al ravvedimento operoso “breve” e pagare sanzioni e interessi molto bassi. Questo grazie anche alla nuova norma che entrerà in vigore dall’anno prossimo e che abbasserà gli interessi legali della metà.

Come si calcola dunque l’importo del ravvedimento operoso per Imu e Tasi?

 

Le scadenze di Imu e Tasi 2016

La data di scadenza per il conguaglio di Imu e Tasi è stata fissata al 16 dicembre 2016.

Imu e Tasi, che sono dovute per tutti gli immobili tranne che per le abitazioni principali non di lusso, sono calcolati sulla base delle aliquote stabilite da ogni Comune. L’importo da pagare quindi varia a seconda della residenza del contribuente. Il pagamento va effettuato mediante modello F24 o tramite bollettino postale.

 

Come funziona il ravvedimento operoso?

Il ravvedimento operoso è la possibilità che viene data al contribuente di regolarizzare le omissioni, gli illeciti e le dimenticanze di tipo fiscale entro un periodo di tempo breve o molto breve ma con sanzioni e interessi molto bassi.

Più nello specifico, si distingue tra quattro tipi di ravvedimento operoso:

  • il ravvedimento operoso sprint, per chi paga entro 14 giorni dalla scadenza, prevede una sanzione giornaliera dello 0,1% del valore dell’imposta e interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • il ravvedimento operoso breve, per chi paga tra 15 e 30 giorni dalla scadenza, prevede una sanzione fissa dell’1,5% dell’importo più gli interessi giornalieri;
  • il ravvedimento operoso medio, per chi paga tra il 31° e il 90° giorno, prevede una sanzione fissa dell’1,67% dell’importo più gli interessi giornalieri;
  • il ravvedimento operoso lungo, per chi paga dopo il 90° giorno ma prima della scadenza dell’anno fiscale, prevede una sanzione fissa del 3,75% più gli interessi giornalieri.

 

A quanto ammontano gli interessi?

A partire dal 2017, gli interessi legali sui tributi non pagati (e quindi anche su Imu e Tasi) saranno abbassati del 50%. Il ravvedimento operoso, dunque, diverrà ancora più conveniente: il tasso di interesse passerà infatti dallo 0,2% allo 0,1%.

Attenzione, però: visto che la scadenza del pagamento era fissata al 16 dicembre 2016, chi ricorrerà al ravvedimento operoso dovrà pagare gli interessi legali allo 0,2% per il periodo che va fino al 31 dicembre e allo 0,1% per i giorni successivi.

 

Imu e Tasi: niente aumenti di aliquote per il 2016

Ricordiamo infine che il conguaglio di Imu e Tasi per il 2016 non ha visto nessun aumento delle aliquote rispetto a quelle applicate nel 2015.

Il versamento della seconda rata di Imu e Tasi, come si legge nelle FAQ messe a disposizione sul sito internet del Ministero dell’economia, “deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per l’anno 2016” solo se:

  • l’atto è stato adottato entro il 30 aprile 2016;
  • l’atto è stato pubblicato sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2016;
  • l’aliquota fissata non è, in ogni caso, stata aumentata rispetto a quella applicabile nel 2015.

Se queste tre condizioni non sono state soddisfatte la nuova aliquota del 2016 è da considerarsi illegittima e a valere è quella del 2015.

Redazione

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