Impugnazione ordinanza art. 464-septies, co. 2, c.p.p.

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Come deve essere impugnata l’ordinanza di cui all’art. 464-septies, co. 2, cod. proc. pen.?
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 464-septies)
Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 1655 del 2-12-2022

Indice

1. La questione

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere revocava la sospensione del processo a carico di un imputato, disposta a seguito di messa alla prova, e procedeva oltre nel dibattimento.
Ciò posto, avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso proposto inammissibile in quanto presentato al di fuori dei casi previsti.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui, «in tema di messa alla prova, l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l’esito negativo della prova – a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all’art. 464-octies cod. proc. pen. – non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio» (Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito come deve essere impugnata l’ordinanza di cui all’art. 464-septies, co. 2, cod. proc. pen..
Difatti, fermo restando che questa norma procedurale stabilisce che, in “caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso”, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente conforme, che l’unico rimedio impugnatorio esperibile è quello dell’appello dell’ordinanza in questione, assieme alla sentenza che definisce il grado di giudizio, e non invece il ricorso per Cassazione.
E’ dunque consigliabile, perlomeno alla stregua di questo approdo ermeneutico, ricorrere al primo mezzo di impugnazione, e non al secondo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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