Immigrazione – significativi interventi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel biennio 2012/2013

Panozzo Rober 12/12/17
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[Corte di Giustizia UE 29 marzo 2012, (cause riunite) nn. C-7/10 e C-9/10, Kahveci e Inan]

 

 A) Oggetto: Accordo di associazione CEE-Turchia – Diritto di soggiorno – Familiari di un lavoratore turco naturalizzato – Mantenimento della cittadinanza turca – Data di naturalizzazione

B)Massima/e :

L’articolo 7 della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia deve essere interpretato nel senso che i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro possono sempre invocare questa disposizione ove detto lavoratore, pur mantenendo la cittadinanza turca, abbia acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante.

Infatti, sia dal primato del diritto dell’Unione sia dall’effetto diretto di una disposizione come l’articolo 7, primo comma, della suddetta decisione risulta che gli Stati membri non possono modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nello Stato membro ospitante e che essi, pertanto, non dispongono più della facoltà di adottare misure che possano pregiudicare lo status giuridico espressamente riconosciuto a tali cittadini dal diritto che promana dall’accordo di associazione CEE-Turchia.

Ciò considerato, l’articolo 14, paragrafo 1, della medesima decisione fornisce il contesto giuridico appropriato che consente di valutare in che misura un cittadino turco oggetto di condanne penali possa essere privato, mediante un’espulsione dallo Stato membro ospitante, dei diritti che trae direttamente da tale decisione.

Al riguardo, spetta alle autorità nazionali interessate procedere, caso per caso, ad una valutazione del comportamento personale dell’autore di una violazione nonché del carattere attuale, reale e sufficientemente grave del pericolo che egli costituisce per l’ordine e la sicurezza pubblici, e tali autorità sono inoltre tenute a garantire il rispetto sia del principio di proporzionalità sia dei diritti fondamentali dell’interessato. In particolare, un provvedimento di espulsione fondato sull’articolo 14, paragrafo 1, può essere adottato soltanto se il comportamento personale dell’interessato ha rivelato un rischio concreto di nuove gravi perturbazioni dell’ordine pubblico.

(v. punti 37, 39-41 e dispositivo)

  1. C) Dispositivo:

 

L’articolo 7 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che i familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro possono sempre invocare questa disposizione ove detto lavoratore, pur mantenendo la cittadinanza turca, abbia acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante

 

 [Corte di Giustizia UE 10 aprile 2012, n. C-83/12, Vo]

 1. A) Oggetto: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Codice comunitario dei visti – Articoli 21 e 34 – Legislazione nazionale – Introduzione illegale di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro – Visti ottenuti in modo fraudolento – Sanzione penale del passatore

 

B)Massima/e :

  1. È fondata una domanda di un giudice del rinvio di applicare il procedimento d’urgenza previsto dall’articolo 104 ter del regolamento di procedura, dal momento che il ricorrente nel procedimento principale, condannato ad una pena detentiva di quattro anni e tre mesi per favoreggiamento, a fini di lucro e in forma organizzata, dell’immigrazione clandestina, è detenuto in custodia cautelare permanente e che, a seconda della risposta della Corte, egli non potrebbe più essere oggetto di azioni penali e la sua detenzione sarebbe pertanto priva di fondamento.

(v. punti 31-32)

 

  1. Gli articoli 21 e 34 del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che talune disposizioni nazionali rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in casi in cui le persone introdotte illegalmente, cittadini di paesi terzi, dispongano di un visto che hanno ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorità competenti dello Stato membro del rilascio circa l’effettiva finalità del viaggio, senza che detto visto sia stato previamente annullato.

(v. punto 48 e dispositivo)

  1. C) Dispositivo:

 

Gli articoli 21 e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che talune disposizioni nazionali rendano penalmente sanzionabile il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in casi in cui le persone introdotte illegalmente, cittadini di paesi terzi, dispongano di un visto che hanno ottenuto in modo fraudolento, traendo in inganno le autorità competenti dello Stato membro del rilascio circa l’effettiva finalità del viaggio, senza che detto visto sia stato previamente annullato

 

[Corte di Giustizia UE 24 aprile 2012, n. C-571/10, Kamberaj]

 A) Oggetto: Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia − Articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea − Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo − Diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assistenza sociale e la protezione sociale − Deroga al principio della parità di trattamento per le misure rientranti nell’assistenza sociale e nella protezione sociale − Esclusione delle “prestazioni essenziali” dall’ambito di applicazione di tale deroga − Normativa nazionale che prevede un sussidio per l’alloggio a favore dei conduttori meno abbienti − Ammontare dei fondi destinati ai cittadini di paesi terzi determinato in proporzione ad una media ponderata diversa − Rigetto di una domanda di sussidio per l’alloggio a motivo dell’esaurimento dello stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi

B)Massima/e :

  1. Il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.

Invero, la suddetta disposizione del Trattato UE riflette il principio secondo cui i diritti fondamentali sono parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l’osservanza. Tuttavia, detto articolo non disciplina il rapporto tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e non determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale.

(v. punti 61-63, dispositivo 2)

 

  1. L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale o regionale la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un paese terzo, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio summenzionato, a condizione che tale sussidio rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione sopra citata e che il paragrafo 4 del medesimo articolo non trovi applicazione.

Poiché l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri ed il diritto di tali cittadini al beneficio della parità di trattamento nei settori elencati all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109 costituiscono la regola generale, la deroga prevista dal paragrafo 4 di tale articolo deve essere interpretata restrittivamente. Un’autorità pubblica, sia essa di livello nazionale, regionale o locale, può invocare tale deroga unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione della direttiva 2003/109 abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersi della deroga suddetta.

Il senso e la portata della nozione di «prestazioni essenziali» di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109 devono essere ricercati tenendo conto del contesto in cui s’iscrive tale articolo e della finalità perseguita da detta direttiva, ossia l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri. Detta disposizione deve essere interpretata nel senso che consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento della quale beneficiano i titolari dello status conferito dalla direttiva di cui sopra, ad eccezione delle prestazioni di assistenza sociale o di protezione sociale concesse dalle autorità pubbliche, a livello nazionale, regionale o locale, che contribuiscono a permettere all’individuo di soddisfare le sue necessità elementari.

Nei limiti in cui un sussidio per l’alloggio risponde alla finalità enunciata all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – ossia garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti –, esso non può essere considerato, nell’ambito del diritto dell’Unione, come non compreso tra le prestazioni essenziali ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109. Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti necessari, prendendo in considerazione la finalità di tale sussidio, il suo ammontare, i requisiti per la sua attribuzione e la posizione da esso occupata nel sistema di assistenza sociale nazionale.

(v. punti 86-87, 90-93, dispositivo 3)

  1. C) Dispositivo:

 

1) Le questioni prima, quarta, quinta, sesta e settima sollevate dal Tribunale di Bolzano nella causa C‑571/10 sono irricevibili.

2) Il rinvio operato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest’ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa.

 3) L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale o regionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, per quanto riguarda la concessione di un sussidio per l’alloggio, riservi ad un cittadino di un paese terzo, beneficiario dello status di soggiornante di lungo periodo conferito conformemente alle disposizioni di detta direttiva, un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini nazionali residenti nella medesima provincia o regione nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio summenzionato, a condizione che tale sussidio rientri in una delle tre categorie contemplate dalla disposizione sopra citata e che il paragrafo 4 del medesimo articolo 11 non trovi applicazione.

 

 [Corte di Giustizia UE 26 aprile 2012, n. C-508/10, Commissione/Paesi Bassi]

 

  1. A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato − Direttiva 2003/109/CE − Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo − Domanda di permesso di soggiorno in un secondo Stato membro presentata da un cittadino di paese terzo che ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in un primo Stato membro o da un suo familiare − Importo dei contributi richiesti dalle autorità competenti – Natura sproporzionata − Ostacolo all’esercizio del diritto di soggiorno

 

B)Massima/e :

 

  1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e, dall’altro, di far valere utilmente i propri motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. L’oggetto di un ricorso proposto in applicazione dell’articolo 258 TFUE è, di conseguenza, circoscritto dal procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione.

In forza degli articoli 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 38, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima, la Commissione è tenuta ad indicare, in ogni ricorso depositato ai sensi dell’articolo 258 TFUE, le esatte censure sulle quali la Corte è chiamata a pronunciarsi nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di fatto sui quali tali censure si fondano. Tuttavia, quando la Commissione sostiene che una disciplina nazionale è contraria al sistema, all’economia o allo spirito di una direttiva, senza che la violazione del diritto dell’Unione che ne deriva possa essere collegata a disposizioni specifiche di tale direttiva, il suo ricorso non può, soltanto per questo motivo, essere dichiarato irricevibile.

(v. punti 33-35, 39)

  1. Viola gli obblighi che gli incombono ai sensi della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, uno Stato membro che applichi ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato e a quelli che, avendo acquisito tale status in uno Stato membro diverso, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in tale Stato membro, nonché ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109.

Infatti, se certo uno Stato membro è legittimato a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della suddetta direttiva alla riscossione di contributi, il loro importo però non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo conferito da tale direttiva, giacché in caso contrario verrebbe arrecato pregiudizio sia all’obiettivo da questa perseguito sia al suo spirito ed essa verrebbe privata del suo effetto utile.

Inoltre, il potere discrezionale di cui dispone uno Stato membro per determinare l’importo dei contributi esigibili dai cittadini di paesi terzi per il rilascio di permessi di soggiorno ai sensi dei capi II e III della direttiva 2003/109 non è illimitato e non consente quindi di stabilire il pagamento di contributi che siano eccessivi in considerazione della notevole incidenza finanziaria che avrebbero su tali cittadini.

(v. punti 69-70, 73-74, 79, dispositivo)

  1. C) Dispositivo:

 

Applicando ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo nei Paesi Bassi e ai cittadini di paesi terzi che, avendo acquisito detto status in uno Stato membro diverso dal Regno dei Paesi Bassi, chiedono di esercitare il loro diritto di soggiorno in tale Stato membro, nonché ai loro familiari che chiedono di essere autorizzati ad accompagnarli o a raggiungerli, contributi eccessivi e sproporzionati, idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva

[Corte di Giustizia UE 3 maggio 2012, n. C-620/10, Kastrati]

 

 A) Oggetto: Sistema di Dublino – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Procedura di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo – Cittadini di un paese terzo titolari di un visto in corso di validità rilasciato dallo “Stato membro competente” ai sensi del medesimo regolamento – Domanda d’asilo presentata in uno Stato membro diverso dallo Stato competente in forza di detto regolamento – Domanda di permesso di soggiorno in uno Stato membro diverso dallo Stato competente seguita dal ritiro della domanda d’asilo – Ritiro intervenuto prima che lo Stato membro competente abbia accettato la presa in carico – Ritiro che pone termine alle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003

 

 

 

B)Massima/e :

 

Il regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l’effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l’esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo.

Infatti, qualora il richiedente ritiri la sua unica domanda d’asilo prima che lo Stato membro richiesto abbia accettato di prenderlo in carico, l’obiettivo principale del regolamento n. 343/2003, vale a dire l’individuazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo al fine di garantire un accesso effettivo ad una valutazione dello status di rifugiato del richiedente stesso, non può più essere conseguito.

(v. punti 42, 49 e dispositivo)

 

  1. C) Dispositivo:

Il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che il ritiro di una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del medesimo, effettuato prima che lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda abbia accettato di prendere in carico il richiedente, produce l’effetto di rendere inapplicabile detto regolamento. In tal caso, spetta allo Stato membro nel cui territorio sia stata presentata la domanda adottare le decisioni necessarie conseguenti al ritiro e, in particolare, sospendere l’esame della domanda con inserimento della relativa nota nella pratica del richiedente asilo

 

[Corte di Giustizia UE 7 giugno 2012, n. C-27/11, Vinkov]

 

 A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Mancato riconoscimento, nella normativa nazionale, del diritto al ricorso giurisdizionale avverso le decisioni che infliggono una sanzione pecuniaria nonché la decurtazione di punti dalla patente per talune infrazioni alle norme della circolazione stradale – Situazione puramente interna – Irricevibilità della domanda

B)Massima/e :

Le esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali vincolano gli Stati membri in tutti i casi in cui essi sono chiamati ad applicare il diritto dell’Unione. Inoltre, l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali enuncia che le disposizioni di questa si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione e, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, che attribuisce alla Carta il medesimo valore giuridico dei Trattati, essa non crea alcuna competenza nuova per l’Unione.

Di conseguenza, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale a titolo dell’articolo 267 TFUE, qualora una normativa nazionale rientri nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali, quali essi risultano, in particolare, dalla Carta. Nella fattispecie, qualora non risulti dalla decisione di rinvio che la normativa nazionale costituisce una misura di attuazione del diritto dell’Unione o che essa presenta altri elementi di collegamento con quest’ultimo, la competenza della Corte per rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale nella parte in cui verte sul diritto fondamentale ad un ricorso effettivo non sussiste.

(v. punti 56-59)

 

  1. C) Dispositivo:

 

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione del 27 dicembre 2010 (causa C‑27/11), è irricevibile

 

[Corte di Giustizia UE 7 giugno 2012, n. C-106/11, Bakker]

 

 A) Oggetto: Sicurezza sociale dei lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Lavoratore di cittadinanza olandese che lavora a bordo di navi di dragaggio battenti bandiera olandese che navigano al di fuori del territorio dell’Unione europea, per un datore di lavoro avente sede nei Paesi Bassi – Residenza nel territorio di un altro Stato membro – Affiliazione al sistema olandese di sicurezza sociale

B)Massima/e :

 

L’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev’essere interpretato nel senso che osta a che una misura legislativa di uno Stato membro escluda dall’iscrizione al sistema di previdenza sociale di tale Stato membro una persona che ha la cittadinanza di tale Stato membro, ma non risiede nel medesimo, e che è impiegata su una nave di dragaggio battente bandiera di tale Stato membro e operante al di fuori del territorio dell’Unione europea.

L’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento ha l’effetto di rendere inopponibile ai soggetti cui si riferisce tale disposizione una clausola della legislazione nazionale applicabile che subordini l’ammissione al regime previdenziale istituito da detta legislazione alla residenza nello Stato membro interessato.

(v. punti 35, 37 e dispositivo)

  1. C) Dispositivo:

L’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, dev’essere interpretato nel senso che osta a che una misura legislativa di uno Stato membro escluda dall’affiliazione al sistema di sicurezza sociale di tale Stato membro una persona che si trovi nella situazione del ricorrente di cui trattasi nel procedimento principale, che ha la cittadinanza di tale Stato membro, ma non risiede nel medesimo, è occupato su una nave di dragaggio battente bandiera di tale Stato membro e svolge le sue attività al di fuori del territorio dell’Unione europea

 

[Corte di Giustizia UE 12 giugno 2012, (cause riunite) nn. C-611/10 e C-612/10, Hudzinski e Wawrzyniak]

  1. A) Oggetto: Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a) – Articoli 45 TFUE e 48 TFUE – Lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio viene di norma svolta l’attività – Prestazioni familiari – Normativa da applicare – Possibilità di concedere prestazioni per figli a carico da parte dello Stato membro in cui viene effettuato il lavoro temporaneo, ma che non è lo Stato competente – Applicazione di una norma anticumulo di diritto nazionale che esclude tale prestazione in caso di percepimento di una prestazione equiparabile in un altro Stato

 

 B)Massima/e :

  1. Gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 647/2005, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio, dove il predetto è interamente soggetto all’imposta sui redditi ma è coperto dal regime di previdenza sociale dello Stato competente, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.

(v. punto 68, dispositivo 1)

 

  1. Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che ostano all’applicazione, in una situazione in cui un lavoratore viene temporaneamente distaccato in uno Stato membro diverso da quello competente, di una norma di diritto nazionale che prevede il divieto di cumulo di prestazioni per figli, nei limiti in cui essa comporta non una diminuzione dell’importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l’esclusione di tale prestazione.

(v. punto 85, dispositivo 2)

 

  1. C) Dispositivo:

1)      Gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.

 

2)      Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che esse ostano all’applicazione, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, di una norma di diritto nazionale, come quella di cui all’articolo 65 della legge tedesca relativa all’imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz), nei limiti in cui essa comporta non una diminuzione dell’importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l’esclusione di tale prestazione.

[Corte di Giustizia UE 14 giugno 2012, n. C-606/10, ANAFE]

 

  1. A) Oggetto: Regolamento (CE) n. 562/2006 – Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) – Articolo 13 – Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno temporaneo – Normativa nazionale che vieta il rientro di tali cittadini nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo in assenza di un visto di ritorno – Nozione di “visto di ritorno” – Prassi amministrativa anteriore che ha autorizzato il rientro senza visto di ritorno – Necessità di misure transitorie – Insussistenza

 

B)Massima/e :

  1. Le norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall’articolo 13 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, sono applicabili anche ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro.

(v. punto 41, dispositivo 1)

 

  1. Il visto di ritorno di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, costituisce un’autorizzazione di uno Stato membro che può essere rilasciata ad un cittadino di un paese terzo, il quale non sia in possesso né di un permesso di soggiorno, né di un visto, né di un visto con validità territoriale limitata ai sensi del codice dei visti, che gli consente di lasciare questo Stato membro per un determinato scopo per rientrare successivamente in questo stesso Stato.

Infatti, dalle definizioni contenute all’articolo 2 del regolamento n. 810/2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) può desumersi che «il visto di ritorno» di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006 non è un «visto» ai sensi di tale codice né un «visto con validità territoriale limitata» come definito all’articolo 2, punto 4, del codice del visti.

(v. punti 49, 51‑52)

  1. L’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che rilascia ad un cittadino di un paese terzo un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione non può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.

(v. punto 56, dispositivo 2)

  1. I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non impongono di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che abbiano lasciato il territorio di uno Stato membro essendo in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che desiderino rientrare nel medesimo territorio successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento n. 81/2009.

(v. punto 83, dispositivo 3)

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      Le norme sul respingimento dei cittadini di paesi terzi dettate dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sono applicabili anche ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto i quali intendano rientrare, attraverso le frontiere esterne dello spazio Schengen, nello Stato membro che ha loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, senza entrare a tal fine nel territorio di un altro Stato membro.

 2)      L’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che rilascia al cittadino di un paese terzo un visto di ritorno ai sensi di tale disposizione, non può limitare l’ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del suo territorio nazionale.

 3)      I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non imponevano di prevedere misure transitorie per i cittadini di paesi terzi che avessero lasciato il territorio di uno Stato membro quand’erano in possesso soltanto di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo, e che desiderassero rientrare nel medesimo territorio successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 81/2009.

 

[Corte di Giustizia UE 14 giugno 2012, n. C-542/09, Commissione/Paesi Bassi]

 

  1. A) Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Accesso all’istruzione dei lavoratori migranti e dei loro familiari – Finanziamento degli studi superiori compiuti fuori del territorio dello Stato membro interessato – Requisito della residenza

 

B)Massima/e :

  1. Non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento n. 2434/92, lo Stato membro che impone una condizione di residenza di almeno tre anni nel corso dei sei anni precedenti l’iscrizione per il compimento di studi superiori fuori di tale Stato membro ai lavoratori migranti e ai loro familiari, al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi superiori compiuti fuori di tale Stato.

Una condizione siffatta rischia di operare principalmente a danno dei lavoratori migranti e dei lavoratori frontalieri cittadini di altri Stati membri, considerato che i non residenti, nella maggior parte dei casi, sono stranieri. In tale contesto, è indifferente che la misura controversa colpisca, eventualmente, allo stesso modo tanto i cittadini nazionali che non sono in grado di rispettare detto criterio quanto i cittadini degli altri Stati membri. Perché una misura possa essere qualificata come indirettamente discriminatoria non è necessario che essa abbia l’effetto di favorire tutti i cittadini nazionali oppure di sfavorire soltanto i cittadini degli altri Stati membri ad esclusione dei cittadini nazionali.

L’obiettivo consistente nell’evitare un onere finanziario irragionevole non può essere considerato una ragione imperativa di interesse generale, idonea a giustificare siffatta disparità di trattamento tra i lavoratori nazionali e i lavoratori degli altri Stati membri. Al riguardo, con riferimento ai lavoratori migranti e frontalieri, il fatto di aver avuto accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro determina, in linea di principio, il nesso di integrazione sufficiente nella società di detto Stato, idoneo a consentir loro di avvalersi in tale Stato del principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori nazionali con riferimento ai vantaggi di natura sociale. Tale principio è applicabile non soltanto ad ogni condizione d’impiego e di lavoro, ma anche a tutti i vantaggi che, connessi o meno a un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in relazione, principalmente, alla loro qualifica obiettiva di lavoratori o al semplice fatto della loro residenza abituale nel territorio nazionale. Il nesso di integrazione risulta in particolare dal fatto che il lavoratore migrante, con i contributi fiscali che versa nello Stato membro ospitante per l’attività retribuita che esercita, contribuisce anche al finanziamento delle politiche sociali di detto Stato e deve potersene avvalere alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali.

Tale normativa, peraltro, non è giustificata dalla promozione della mobilità degli studenti. Siffatta motivazione, certo, costituisce una ragione imperativa di interesse generale idonea a giustificare una restrizione al principio di non discriminazione basata sulla cittadinanza. Tuttavia, una normativa atta a limitare una libertà fondamentale garantita dal Trattato, quale la libera circolazione dei lavoratori, può essere validamente giustificata soltanto se è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo legittimo perseguito e non eccede quanto necessario per raggiungerlo. Orbene, la misura sopracitata presenta un carattere eccessivamente esclusivo. Infatti, imponendo periodi specifici di residenza sul territorio dello Stato membro interessato, la cosiddetta regola dei «3 anni su 6» privilegia un elemento che non è necessariamente l’unico rappresentativo del grado reale di collegamento tra l’interessato e detto Stato membro.

(v. punti 38, 65-66, 69, 72-73, 86, 89 e dispositivo)

  1. I familiari del lavoratore migrante sono beneficiari indiretti della parità di trattamento riconosciuta a detto lavoratore dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento n. 2434/92. Poiché la concessione del finanziamento degli studi al figlio di un lavoratore migrante costituisce per il lavoratore migrante un vantaggio sociale, il figlio può in prima persona avvalersi di detta disposizione per ottenere tale finanziamento qualora, in forza del diritto nazionale, esso sia concesso direttamente allo studente. Tale beneficio costituisce tuttavia per il lavoratore migrante un vantaggio sociale, ai sensi di detta disposizione, solo qualora il lavoratore continui a provvedere al sostentamento del suo discendente.

Per contro, l’articolo 12 del medesimo regolamento conferisce ai figli del lavoratore migrante un diritto proprio di accesso all’istruzione. Tale diritto non è subordinato né allo status di figlio a carico, né al diritto di soggiorno dei genitori nello Stato membro ospitante. Esso non è neppure limitato ai figli dei lavoratori migranti in quanto è del pari applicabile ai figli degli ex lavoratori migranti. L’articolo 12 esige unicamente che il figlio abbia vissuto con i genitori o con uno di essi in uno Stato membro mentre almeno uno dei genitori vi risiedeva in qualità di lavoratore.

Anche se è vero che gli articoli 7, paragrafo 2, e 12 del regolamento n. 1612/68 hanno ambiti di applicazione ratione personae differenti, ciò non toglie che tali articoli sanciscono entrambi, in modo identico, una regola generale che, nel settore dell’istruzione, prescrive che ogni Stato membro garantisca la parità di trattamento tra i propri cittadini e i figli dei lavoratori cittadini di un altro Stato membro stabiliti nel suo territorio.

In ogni caso, l’ampiezza dell’ambito d’applicazione ratione personae dell’obbligo della parità di trattamento previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, non può dipendere dalla natura della discriminazione.

(v. punti 48-51, 53)

  1. C) Dispositivo:

 

1)      Il Regno dei Paesi Bassi, imponendo un requisito di residenza, consistente nella cosiddetta regola dei «3 anni su 6», ai lavoratori migranti e ai loro familiari al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi superiori compiuti fuori dei Paesi Bassi, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992.

2)      Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

 

[Corte di Giustizia UE 19 luglio 2012, n. C-154/11, Mahamdia]

  A) Oggetto: Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001– Competenza in materia di contratti individuali di lavoro – Contratto concluso con un’ambasciata di uno Stato terzo – Immunità dello Stato datore di lavoro – Nozione di “succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività” ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 – Compatibilità di un accordo attributivo di competenza ai giudici dello Stato terzo con l’articolo 21

 

B)Massima/e :

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 54-55)

[“…54      A tale proposito occorre rilevare che taluni principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti in materia di immunità giurisdizionale escludono che uno Stato possa essere convenuto in giudizio dinanzi ai tribunali di un altro Stato in una controversia come quella principale. Una siffatta immunità dalla giurisdizione degli Stati è sancita nel diritto internazionale e si fonda sul principio par in parem non habet imperium, in quanto uno Stato non può essere soggetto alla giurisdizione di un altro Stato. 55      Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 17-23 delle sue conclusioni, allo stato attuale della prassi internazionale, tale immunità non ha valore assoluto, ma è generalmente riconosciuta qualora la controversia riguardi atti rientranti nel potere di sovranità, esercitati iure imperii. Essa può essere, per contro, esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti compiuti iure gestionis, i quali non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri….”]

  1. L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’ambasciata di uno Stato terzo situata nel territorio di uno Stato membro costituisce una sede d’attività ai sensi di tale disposizione, in una controversia relativa ad un contratto di lavoro concluso da quest’ultima in nome dello Stato accreditante, qualora le funzioni svolte dal lavoratore non rientrino nell’esercizio dei pubblici poteri. Spetta al giudice nazionale adito determinare la natura esatta delle funzioni svolte dal lavoratore.

Infatti, il principio di diritto internazionale consuetudinario sull’immunità giurisdizionale degli Stati non osta all’applicazione del regolamento n. 44/2001 in una controversia nella quale un lavoratore chiede il versamento di indennità e impugna la risoluzione del contratto di lavoro che ha concluso con uno Stato, qualora il giudice adito constati che le funzioni esercitate da tale lavoratore non rientrano nell’esercizio di pubblici poteri o nel caso in cui l’azione giudiziaria non rischi di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza. Sulla base di tale constatazione, il giudice investito di una controversia può anche considerare che tale controversia rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 44/2001.

(v. punti 56-57, dispositivo 1)

  1. L’articolo 21, punto 2, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, rientra in tale disposizione nei limiti in cui esso offre la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti in applicazione delle norme speciali degli articoli 18 e 19 di tale regolamento, altri giudici, ivi compresi, se del caso, giudici situati al di fuori dell’Unione.

(v. punto 66, dispositivo 2)

  1. C) Dispositivo:

1)      L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’ambasciata di uno Stato terzo situata nel territorio di uno Stato membro costituisce una «sede d’attività» ai sensi di tale disposizione, in una controversia relativa ad un contratto di lavoro concluso da quest’ultima in nome dello Stato accreditante, qualora le funzioni svolte dal lavoratore non rientrino nell’esercizio dei pubblici poteri. Spetta al giudice nazionale adito determinare la natura esatta delle funzioni svolte dal lavoratore.

 2)      L’articolo 21, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un accordo attributivo di competenza, pattuito anteriormente al sorgere di una controversia, rientra in tale disposizione nei limiti in cui esso offre la possibilità al lavoratore di adire, oltre ai giudici normalmente competenti in applicazione delle norme speciali degli articoli 18 e 19 di tale regolamento, altri giudici, ivi compresi, se del caso, giudici situati al di fuori dell’Unione.

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 19 luglio 2012, n. C-451/11, Dülger]

 

 

  1. A) Oggetto: Accordo di associazione CEE-Turchia – Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Articolo 7, primo comma – Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco regolarmente inserito nel mercato del lavoro di uno Stato membro – Cittadina thailandese che è stata sposata e ha coabitato per un periodo superiore a tre anni con un lavoratore turco

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 34-37, 49, 54-55)

[“…34      Tale articolo 7, primo comma, non comprende né una definizione della nozione di «familiari» del lavoratore né un espresso richiamo al diritto degli Stati membri per determinare il significato e la portata di tale nozione. Inoltre non vi figura alcuna condizione relativa alla cittadinanza dei familiari.  35      Dalla giurisprudenza della Corte risulta peraltro che la nozione di «familiari» non è limitata, per quanto riguarda il lavoratore, alla sua famiglia iure sanguinis (v., sentenza del 30 settembre 2004, Ayaz, C‑275/02, Racc. pag. I‑8765, punto 46).  36      Alla luce di ciò, e al fine di garantire un’applicazione omogenea in tutti gli Stati membri della nozione di «familiari» ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, essa deve formare oggetto di un’interpretazione uniforme a livello del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza Ayaz, cit., punto 39).  37      Come statuito dalla Corte, la nozione di «familiari» del lavoratore dev’essere interpretata in funzione dell’obiettivo da essa perseguito, nonché dal contesto nel quale è inserita (sentenza Ayaz, cit., punto 40)…”]

[“…49      Dalla giurisprudenza della Corte risulta parimenti che, per quanto riguarda la determinazione della portata della nozione di «familiare» ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, occorre richiamarsi all’interpretazione cui si è proceduto in materia di libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri dell’Unione e, in particolare, alla portata riconosciuta all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1612/68 (sentenza Ayaz, cit., punto 45)…”]

[“…54      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 50‑53 delle conclusioni, tale interpretazione della nozione di «familiari» ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 è tanto più giustificata da imporsi anche riguardo alla decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60). 55      Infatti, l’articolo 1, lettera a, della decisione n. 3/80 dispone, in particolare, che, ai fini dell’applicazione di tale decisione, l’espressione «familiare» ha il significato ad essa attribuito all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2)…”]

 

 

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 38-42, 45-47, 50-52)

[“…38      A tale riguardo, occorre rilevare che il sistema di acquisizione progressiva dei diritti previsto all’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 persegue un duplice scopo.  39      In un primo momento, prima della scadenza del periodo iniziale di tre anni, la disposizione in parola mira a consentire la presenza dei familiari del lavoratore migrante presso quest’ultimo, al fine di favorire in questo modo, tramite il ricongiungimento familiare, l’occupazione e il soggiorno del lavoratore turco già regolarmente inserito nello Stato membro ospitante (v., in particolare, sentenza Kahveci e Inan, cit., punto 32 e giurisprudenza ivi citata).  40      In un secondo momento, la stessa disposizione è diretta a rafforzare l’inserimento duraturo della famiglia del lavoratore migrante turco nello Stato membro ospitante, accordando al familiare interessato, dopo tre anni di regolare residenza nel territorio di tale Stato membro, la possibilità di accedere a sua volta al mercato del lavoro. Lo scopo essenziale in tal modo perseguito consiste nel consolidare la posizione di tale familiare, il quale si trova, in questa fase, già regolarmente inserito nello Stato membro ospitante, fornendogli i mezzi per guadagnarsi da vivere nello Stato in questione e, pertanto, per creare in quest’ultimo una situazione autonoma rispetto a quella del lavoratore migrante (v., in particolare, sentenze dell’11 novembre 2004, Cetinkaya, C‑467/02, Racc. pag. I‑10895, punto 25, nonché Kahveci e Inan, cit., punto 33).  41      Ne risulta che il ricongiungimento familiare gioca un ruolo centrale nel sistema istituito dall’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80.  42      Trattandosi di uno strumento indispensabile per permettere la vita in famiglia, il ricongiungimento familiare di cui beneficiano i lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri contribuisce sia a migliorare la qualità del loro soggiorno sia alla loro integrazione in tali Stati e favorisce pertanto la coesione sociale della società interessata…”]

[“…45      Se è pur vero che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, dell’Accordo di associazione, quest’ultimo ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra la Comunità economica europea e la Turchia, ciò non toglie che, prevedendo all’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 la possibilità per i familiari di un lavoratore turco di raggiungerlo nello Stato membro dove lavora, le parti contraenti si sono basate su motivi che vanno decisamente al di là di considerazioni di ordine puramente economico.  46      L’articolo 7 della decisione n. 1/80 si trova infatti nella sezione 1 del capo II di tale decisione, intitolato «Disposizioni sociali». Tale sezione riguarda le questioni relative all’impiego e alla libera circolazione dei lavoratori.  47      I vantaggi che il ricongiungimento familiare apporta alla vita in famiglia, alla qualità del soggiorno, nonché all’integrazione del lavoratore turco nell’ambito dello Stato membro dove lavora e risiede manifestamente non dipendono dalla cittadinanza dei familiari autorizzati a raggiungere in tale Stato il lavoratore medesimo…”]

[“…50      Orbene, l’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento prevedeva, per i familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro, indipendentemente dalla loro cittadinanza, il diritto di installarsi con il lavoratore medesimo nello Stato membro dove era impiegato.  51      Tale disposizione è stata abrogata, ma gli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 stabiliscono anche il principio secondo cui i familiari di un cittadino dell’Unione, che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, hanno il diritto di accompagnarlo o di raggiungerlo nello Stato membro ospitante.  52      Un’eventuale limitazione del diritto al ricongiungimento familiare, che necessariamente risulterebbe dall’applicazione dei diritti conferiti dall’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 ai soli familiari che abbiano la cittadinanza turca, arrecherebbe pregiudizio all’obiettivo di tale disposizione…”]

 

 

  1. L’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, dev’essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco, cittadino di un paese terzo diverso dalla Turchia, può far valere, nello Stato membro ospitante, i diritti risultanti da tale disposizione, se sono rispettate tutte le altre condizioni ivi previste.

(v. punto 65 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

L’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima dalla decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, dev’essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco, cittadino di un paese terzo diverso dalla Turchia, può far valere, nello Stato membro ospitante, i diritti risultanti da tale disposizione, se sono rispettate tutte le altre condizioni ivi previste

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 5 settembre 2012, (cause riunite) nn. C-71/11 e C-99/11, Y e Z]

 

 

  1. A) Oggetto: Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera c) –Riconoscimento quale “rifugiato” – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) – Religione come motivo della persecuzione – Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione – Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya – Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico – Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione – Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze – Articolo 4

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che non è ravvisabile un «atto di persecuzione», nell’accezione di detta norma di tale direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, dal disposto dell’articolo 9, paragrafo 1, di tale direttiva si evince che, affinché gli atti in questione possano essere considerati una persecuzione, occorre una «violazione grave» di detta libertà che colpisca l’interessato in modo significativo. Pertanto, neppure gli atti la cui gravità non equivalga a quella della violazione dei diritti fondamentali dell’uomo cui non è possibile nessuna deroga in forza dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea dei diritti dell’uomo, possono essere considerati persecuzioni nell’accezione dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83 e dell’articolo 1 A della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.

Gli atti che possono costituire una «violazione grave» ai sensi di tale articolo comprendono atti gravi che colpiscono la libertà del richiedente non solo di praticare il proprio credo privatamente, ma anche di viverlo pubblicamente. Pertanto, l’esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà.

Per valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possa costituire un «atto di persecuzione», le autorità competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell’interessato, se questi, a causa dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguito penalmente, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva 2004/83.

(v. punti 59, 61, 63, 72, dispositivo 1)

 

  1. L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d’origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell’esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi.

(v. punto 80, dispositivo 2)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

–        non è ravvisabile un «atto di persecuzione», nell’accezione di detta norma della direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

–        l’esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà, e

–        per valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola l’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possa costituire un «atto di persecuzione», le autorità competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell’interessato, se questi, a causa dell’esercizio di tale libertà nel paese d’origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all’articolo 6 della direttiva 2004/83.

 

2)      L’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d’origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell’esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi.

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 5 settembre 2012, n. C-42/11, Lopes Da Silva Jorge]

 

 

  1. A) Oggetto: Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Articolo 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Attuazione nel diritto nazionale – Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione – Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e l’articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo, in sede di trasposizione di tale articolo 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l’autorità giudiziaria nazionale dell’esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo.

Da ciò non consegue che lo Stato membro di esecuzione debba necessariamente rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di una persona residente o dimorante in tale Stato. Tuttavia, nei limiti in cui essa presenti un grado di integrazione nella società di detto Stato membro paragonabile a quello di un cittadino nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve poter valutare se sussista un interesse legittimo che giustifichi che la pena inflitta nello Stato membro di emissione sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione.

(v. punti 51, 59 e dispositivo)

 

  1. Il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, ad interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da essa perseguito.

Anche se le decisioni quadro, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera b), UE, non possono avere efficacia diretta, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali, in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale. Il giudice del rinvio deve quindi, a tal fine, prendere in considerazione non solo le disposizioni di attuazione della decisione quadro 2002/584, ma anche i principi e le disposizioni dell’ordinamento giuridico interno che disciplinano le conseguenze che un giudice è legittimato a trarre da una discriminazione vietata dal diritto nazionale, in particolare quelli che consentono a detto giudice di ovviare a una discriminazione siffatta fino all’adozione, da parte del legislatore, delle misure necessarie all’eliminazione della stessa.

(v. punti 53, 57, 60 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e l’articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo, in sede di trasposizione di tale articolo 4, punto 6, decidere di limitare le situazioni in cui l’autorità giudiziaria nazionale dell’esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato ad escludere in maniera assoluta e automatica da tale ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo.

 

Il giudice del rinvio è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, ad interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da essa perseguito.

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 5 settembre 2012, n. C-355/10, Parlamento/Consiglio]

 

 

  1. A) Oggetto: Codice frontiere Schengen – Decisione 2010/252/UE – Sorveglianza delle frontiere marittime esterne – Introduzione di modalità supplementari in materia di sorveglianza delle frontiere – Competenze di esecuzione della Commissione – Portata – Domanda di annullamento

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punto 37)

[“…Per costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ricorso degli Stati membri, del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, previsto dall’articolo 263, paragrafo 2, TFUE, non è subordinato alla dimostrazione di un interesse ad agire (v., in questo senso, sentenze Italia/Consiglio, cit., punto 6; Commissione/Consiglio, cit., punto 3; del 21 gennaio 2003, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑378/00, Racc. pag. I‑937, punto 28; del 1° ottobre 2009, Commissione/Consiglio, C‑370/07, Racc. pag. I‑8917, punto 16, nonché del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36)…”]

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 38-40)

[“…Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre altresì che l’esercizio di tale diritto non dipende dalla posizione assunta dall’istituzione o dallo Stato membro che presenta il ricorso in occasione del procedimento di adozione dell’atto (v., in questo senso, citate sentenze Italia/Consiglio, punto 6, nonché Commissione/Parlamento e Consiglio, punto 28).  39      La circostanza che il Parlamento, a norma dell’articolo 5 bis, paragrafo 4, lett. e), della seconda decisione «comitologia», abbia avuto la possibilità di opporsi all’adozione della decisione impugnata, pronunciandosi a maggioranza dei membri che lo compongono, non è idonea, come rileva l’avvocato generale ai paragrafi 20 e 22 delle conclusioni, ad escludere un diritto di ricorso di tale istituzione.  40      Sebbene la procedura di regolamentazione con controllo, in conformità al considerando 7 bis della seconda decisione «comitologia», consenta al Parlamento di effettuare un controllo preliminare all’adozione di una misura, tale procedura non può sostituirsi al sindacato giurisdizionale. Pertanto, il fatto che il Parlamento non si sia opposto all’adozione di un atto nel contesto di tale procedura non comporta l’irricevibilità di un ricorso d’annullamento con cui si contesta la legittimità dell’atto in tal modo adottato…”]

 

  1. Qualora l’adozione delle norme essenziali in una materia del diritto europeo sia riservata alla competenza del legislatore dell’Unione, tali norme devono essere stabilite nella normativa di base e non possono costituire oggetto di una delega. Le disposizioni la cui adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione non possono costituire oggetto di una delega di tal genere. Di conseguenza, le misure di esecuzione non possono né modificare elementi essenziali di una normativa di base né completarla mediante nuovi elementi essenziali.

Nell’accertare quali siano gli elementi di una materia che devono essere qualificati come essenziali non ci si deve basare sulla sola valutazione del legislatore dell’Unione, bensì su elementi oggettivi che possano essere sottoposti a sindacato giurisdizionale. A questo riguardo, occorre tener conto delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in esame.

(v. punti 64-68)

 

  1. La decisione 2010/252, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, deve essere annullata poiché il punto 2.4 della parte I dell’allegato, che prevede le misure che le guardie di frontiera possono prendere nei confronti delle navi intercettate e delle persone a bordo, permette, in particolare, di fermare la nave, ispezionarla, procedere alla visita a bordo, sequestrare la nave e procedere all’ispezione delle persone a bordo e fermarle, condurre la nave o le persone a bordo in uno Stato terzo e, quindi, consente l’adozione di misure coercitive nei confronti di persone e di navi che potrebbero essere soggette alla sovranità dello Stato di cui battono bandiera.

Tale decisione, infatti, costituendo una misura di esecuzione adottata sulla base dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) come modificato dal regolamento n. 296/2008, non può contenere regole relative all’attribuzione di poteri coercitivi alle guardie di frontiera, la cui adozione richiede scelte politiche che rientrano nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione, in quanto implica una ponderazione dei divergenti interessi in gioco sulla base di molteplici valutazioni. Inoltre, tali disposizioni vertenti sull’attribuzione alle guardie di frontiera di poteri di pubblico imperio permettono ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l’intervento del legislatore dell’Unione.

(v. punti 74, 76, 77, dispositivo 1)

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 88-90)

[“…88      In base all’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte, ove lo reputi necessario, può indicare gli effetti di un atto annullato che devono essere considerati definitivi.  89      L’annullamento della decisione impugnata senza che i suoi effetti siano mantenuti in via provvisoria potrebbe arrecare pregiudizio al buon funzionamento delle operazioni in corso o future coordinate dall’Agenzia e, pertanto, alla sorveglianza delle frontiere marittime esterne degli Stati membri.  90      Sussistono quindi importanti motivi di certezza del diritto che giustificano l’esercizio da parte della Corte del potere conferitole dall’articolo 264, secondo comma, TFUE. Nella fattispecie, occorre mantenere gli effetti della decisione impugnata fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa destinata a sostituire la decisione impugnata, che viene annullata dalla presente sentenza…”]

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      La decisione 2010/252/UE del Consiglio, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, è annullata.

 

2)      Gli effetti della decisione 2010/252 sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova normativa.

 

3)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

 

4)      La Commissione sopporta le proprie spese.

 

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 27 settembre 2012, n. C-179/11, Cimade e GISTI]

 

 

  1. A) Oggetto: Domande di asilo – Direttiva 2003/9/CE – Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Obbligo di garantire ai richiedenti asilo il beneficio delle condizioni minime di accoglienza in pendenza del procedimento di presa in carico o di ripresa in carico da parte dello Stato membro competente – Determinazione dello Stato membro obbligato ad assumere l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. La direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.

Infatti, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2003/9, che definisce l’ambito di applicazione di quest’ultima, la direttiva si applica a tutti i cittadini di paesi terzi ed agli apolidi che presentino domanda di asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro e che siano autorizzati a rimanere in tale territorio in qualità di richiedenti asilo.

Per quanto riguarda il primo presupposto di applicazione di detta direttiva, il periodo durante il quale le condizioni materiali di accoglienza devono essere riconosciute ai richiedenti asilo comincia quando costoro presentano la loro domanda di asilo. Detta direttiva non contiene alcuna disposizione tale da far ritenere che una domanda di asilo possa considerarsi depositata soltanto se è stata presentata alle autorità dello Stato membro competente ad esaminarla.

Per quanto riguarda il secondo presupposto di applicazione della direttiva 2003/9, l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, conferisce ai richiedenti asilo il diritto di restare nello Stato membro ai fini del procedimento di esame. A norma dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2005/85, i termini «rimanere nello Stato membro» devono essere intesi come indicanti il fatto di rimanere nel territorio non soltanto dello Stato membro nel quale la domanda di asilo viene esaminata, ma anche di quello in cui tale domanda è stata presentata. Pertanto, i richiedenti asilo sono autorizzati a rimanere non soltanto nel territorio dello Stato membro nel quale la domanda di asilo viene esaminata, ma anche in quello dello Stato membro nel quale tale domanda è stata depositata, come richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/9.

Tale interpretazione non può essere inficiata dal considerando 29 della direttiva 2005/85, il quale si riferisce unicamente al fatto che le procedure stabilite da quest’ultima per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato negli Stati membri si distinguono dalle procedure istituite dal regolamento n. 343/2003 per la determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo.

(v. punti 37, 39, 40, 46-50, dispositivo 1)

 

  1. L’obbligo per lo Stato membro cui sia stata presentata una domanda di asilo di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa soltanto al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta.

Infatti, l’economia generale e la finalità della direttiva 2003/9 nonché il rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente delle prescrizioni dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a norma del quale la dignità umana deve essere rispettata e tutelata, ostano a che un richiedente asilo venga privato, anche solo per un periodo temporaneo dopo la presentazione di una domanda di asilo, e prima che egli venga effettivamente trasferito nello Stato membro competente, della protezione conferita dalle norme minime dettate dalla citata direttiva.

(v. punti 56, 58, 61, dispositivo 2)

 

  1. L’onere finanziario in ordine alla concessione delle condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, incombe allo Stato membro su cui grava l’obbligo di concessione di tali condizioni.

Infatti, l’onere finanziario correlato alle incombenze imposte dalla necessità, per uno Stato membro, di conformarsi al diritto dell’Unione spetta normalmente allo Stato membro sul quale grava l’obbligo di soddisfare dette incombenze, a meno che la normativa dell’Unione non disponga diversamente. Così, in assenza di disposizioni in senso contrario in ordine a tale punto tanto nella direttiva 2003/9 quanto nel regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta allo Stato membro su cui grava l’obbligo suddetto.

Nell’intento di rispondere alla necessità di un’equa suddivisione delle responsabilità tra gli Stati membri riguardo all’onere finanziario derivante dall’attuazione delle politiche comuni in materia di asilo e di immigrazione, il Fondo europeo per i rifugiati, istituito dalla decisione n. 573/2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008‑2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», prevede che possa essere proposta un’assistenza finanziaria agli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, le condizioni di accoglienza e le procedure di asilo.

(v. punti 59-61, dispositivo 2)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, deve essere interpretata nel senso che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite da tale direttiva anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida – in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente.

 

2)      L’obbligo per lo Stato membro, al quale sia stata presentata una domanda di asilo, di concedere le condizioni minime stabilite dalla direttiva 2003/9 ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida, in applicazione del regolamento n. 343/2003, di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente, cessa al momento del trasferimento effettivo di costui da parte dello Stato membro autore della suddetta richiesta, e l’onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni minime di cui sopra spetta a quest’ultimo Stato membro, sul quale grava l’obbligo suddetto.

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 27 settembre 2012, n. C-137/11, Partena]

 

 

  1. A) Oggetto: Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 13 e 14 quater – Normativa da applicare – Lavoratori autonomi – Regime di previdenza sociale – Iscrizione – Persona che esercita un’attività subordinata o che non esercita alcuna attività in uno Stato membro – Attività autonoma esercitata in un altro Stato membro – Mandatario di società – Residenza in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la società – Gestione della società dallo Stato di residenza – Norma nazionale che stabilisce una presunzione assoluta di esercizio dell’attività professionale come lavoratore autonomo nello Stato membro in cui ha sede la società – Iscrizione obbligatoria al regime previdenziale dei lavoratori autonomi di tale Stato

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. La nozione di luogo di esercizio di un’attività ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1606/98, deve essere considerata come rientrante non già nelle legislazioni degli Stati membri, bensì nel diritto dell’Unione e, di conseguenza, nella relativa interpretazione fornita dalla Corte. Ai fini dell’interpretazione di tale nozione, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte. Al riguardo, la nozione di luogo di esercizio di un’attività va intesa, conformemente al significato letterale dei termini utilizzati, come indicativa del luogo in cui il soggetto interessato compie, in concreto, gli atti collegati a detta attività.

(v. punti 52, 53, 56, 57)

 

  1. Il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento n. 1408/71, come modificato dal regolamento n. 1606/98, nonché l’allegato VII del suddetto regolamento, osta a una normativa nazionale secondo cui le persone non residenti designate quali mandatari di società sono assoggettate al regime previdenziale dei lavoratori autonomi nello Stato membro in cui ha sede la società nei limiti in cui essa consente a detto Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato.

(v. punto 61 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

Il diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 13, paragrafo 2, lettera b), e 14 quater, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, nonché l’allegato VII del suddetto regolamento, osta a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale nei limiti in cui essa consente a uno Stato membro di considerare, in modo inconfutabile, come esercitata nel proprio territorio l’attività di gestione, svolta a partire da un altro Stato membro, di una società soggetta ad imposizione in tale primo Stato.

 

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 18 ottobre 2012, n. C-502/10, Singh]

 

 

  1. A) Oggetto: Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Ambito d’applicazione – Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) – Soggiorno fondato su un permesso formalmente limitato

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 42, 44)

[“…Infatti, occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio d’uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme (sentenza del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C‑424/10 e C‑425/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32 e giurisprudenza ivi citata)… 44      Va, al riguardo, ricordato che la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata segnatamente tenendo conto del contesto in cui essi sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (v., in particolare, sentenze del 10 marzo 2005, easyCar, C‑336/03, Racc. pag. I‑1947, punto 21; del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C‑549/07, Racc. pag. I‑11061, punto 17; del 29 luglio 2010, UGT‑FSP, C‑151/09, Racc. pag. I‑7591, punto 39, e del 18 ottobre 2011, Brüstle, C‑34/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31)…”]

 

 

  1. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che riguarda due fattispecie, cioè, da un lato, quella dei cittadini di paesi terzi che soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo e, dall’altro, quella dei cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è stato formalmente limitato.

A tale proposito, la nozione di «permesso di soggiorno che è stato formalmente limitato» non comprende un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad un gruppo specifico di persone, la cui validità può essere prorogata illimitatamente, senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, purché tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi.

Infatti, l’articolo 3, paragrafo 2, di detta direttiva esclude dal suo campo di applicazione i soggiorni di cittadini di paesi terzi che, pur essendo regolari ed eventualmente continuativi, non riflettono a priori l’intenzione di tali persone di insediarsi stabilmente nel territorio degli Stati membri. Pertanto, la circostanza che un permesso di soggiorno comporti una limitazione formale non può consentire, da sola, di determinare se detto cittadino di un paese terzo sia suscettibile di insediarsi stabilmente nello Stato membro, nonostante l’esistenza di tale limitazione. Così, un permesso di soggiorno formalmente limitato ai sensi del diritto nazionale, ma la cui limitazione formale non impedisca al cittadino del paese terzo di cui trattasi di insediarsi stabilmente, non può essere qualificato come permesso di soggiorno formalmente limitato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109, se non a rischio di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi perseguiti da quest’ultima, consistenti principalmente nell’integrazione dei cittadini di paesi terzi insediati stabilmente negli Stati membri, e di conseguenza di privarla del suo effetto utile.

(v. punti 38, 45, 47, 50, 51, 56 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «permesso di soggiorno [che] è stato formalmente limitato» non comprende un permesso di soggiorno a tempo determinato, rilasciato ad un gruppo specifico di persone, la cui validità può essere prorogata illimitatamente, senza tuttavia offrire alcuna prospettiva di ottenimento di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nei limiti in cui tale limitazione formale non impedisca al cittadino di un paese terzo di insediarsi stabilmente nello Stato membro di cui trattasi, il che dovrà essere verificato dal giudice del rinvio.

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 6 novembre 2012, n. C-245/11, K]

 

 

  1. A) Oggetto: Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Clausola umanitaria – Articolo 15 di tale regolamento – Persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro dipendente dall’assistenza del richiedente asilo perché affetta da una grave malattia – Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento – Obbligo di tale Stato membro, che non è competente alla luce dei criteri elencati al capo III del medesimo regolamento, di esaminare la domanda di asilo presentata da detto richiedente asilo – Presupposti

 

 

 

B)Massima/e :

 

L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali una persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro dipenda, in particolare a causa di una malattia grave, da un familiare che ha fatto domanda di asilo, che però, secondo i criteri elencati al capo III di tale regolamento, viene esaminata in un altro Stato membro, lo Stato membro in cui soggiornano tali persone diviene competente a esaminare la domanda di asilo.

Spetta a tale Stato membro assumere gli obblighi connessi a tale competenza e comunicarlo allo Stato membro anteriormente competente, anche qualora quest’ultimo non abbia presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

Infatti l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 è applicabile in una situazione di dipendenza in cui non è lo stesso richiedente asilo a dipendere dall’assistenza del familiare che si trova in uno Stato membro diverso da quello identificato come competente in base ai criteri dettati al capo III del regolamento n. 343/2003, ma è il familiare che si trova in tale Stato membro diverso a dipendere dall’assistenza del richiedente asilo.

Tale disposizione è applicabile anche allorché le ragioni umanitarie che vi sono richiamate risultano sussistenti in capo a una persona dipendente ai sensi di tale disposizione la quale, senza essere un familiare ai sensi dell’articolo 2, lettera i), di tale regolamento, ha legami familiari con il richiedente asilo, persona alla quale quest’ultimo è in grado di fornire effettivamente l’assistenza necessaria conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 1560/2003, recante modalità di applicazione del regolamento n. 343/2003.

(v. punti 32, 43, 47, 54 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

In circostanze quali quelle del procedimento principale, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, uno Stato membro che non è competente per l’esame di una domanda d’asilo in base ai criteri elencati al capo III di tale regolamento lo diventa. Spetta allo Stato membro divenuto lo Stato membro competente ai sensi del medesimo regolamento assumere gli obblighi connessi a tale competenza. Esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente. Tale interpretazione del suddetto articolo 15, paragrafo 2, si applica anche quando lo Stato membro che era competente in forza dei criteri elencati al capo III di detto regolamento non ha presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 22 novembre 2012, n. C-277/11, M.]

 

 

  1. A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo comune di asilo – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo – Cooperazione dello Stato membro con il richiedente per esaminare gli elementi significativi della sua domanda – Portata – Regolarità della procedura nazionale seguita nell’esame di una domanda di protezione sussidiaria a seguito del rigetto di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – Rispetto dei diritti fondamentali – Diritto al contraddittorio

 

 

 

B)Massima/e :

 

L’obbligo in capo allo Stato membro interessato di cooperare con un richiedente asilo, come previsto nell’articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non può essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l’autorità nazionale competente intenda respingere anche questa seconda domanda, tale autorità dovrebbe a tal titolo, prima dell’adozione della sua decisione, informare l’interessato dell’esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda nonché comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest’ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista a tale proposito.

Tuttavia, in un sistema nazionale caratterizzato dall’esistenza di due procedure distinte e successive ai fini dell’esame, rispettivamente, della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell’ambito di ciascuna di tali procedure, dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito, nel senso che quest’ultimo deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi decisione che neghi il beneficio della protezione richiesta. In un siffatto sistema, la circostanza che l’interessato sia già stato validamente sentito durante l’istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere tale formalità nell’ambito della procedura relativa alla domanda di protezione sussidiaria.

Infatti, il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento, sancito dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere applicato a qualsiasi procedura che possa sfociare in un atto lesivo e si impone quand’anche la normativa applicabile non preveda espressamente siffatta formalità. Di conseguenza, tale diritto deve essere applicato integralmente alla procedura di esame di una domanda per il riconoscimento della protezione internazionale condotta dall’autorità nazionale competente a titolo delle norme adottate nell’ambito del sistema europeo comune di asilo. Se uno Stato membro ha scelto di istituire due procedure distinte e successive per l’esame della domanda di asilo e della domanda di protezione sussidiaria, occorre che, alla luce del carattere fondamentale da esso rivestito, il diritto dell’interessato ad essere sentito sia pienamente garantito nell’ambito di ciascuna di tali due procedure.

(v. punti 74, 82, 85, 86, 89, 91, 95 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

L’obbligo in capo allo Stato membro interessato di cooperare con il richiedente asilo, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non può essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui uno straniero richieda il beneficio dello status di protezione sussidiaria successivamente al diniego dello status di rifugiato e l’autorità nazionale competente intenda respingere anche questa seconda domanda, tale autorità dovrebbe a tal titolo, prima dell’adozione della sua decisione, informare l’interessato dell’esito negativo che prevede di riservare alla sua domanda nonché comunicargli gli argomenti sui quali essa intende basare il rigetto di quest’ultima, in modo da consentire a tale richiedente di far valere il suo punto di vista in proposito.

Tuttavia, in un sistema come quello messo in atto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, caratterizzato dall’esistenza di due procedure distinte e successive ai fini dell’esame, rispettivamente, della domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, spetta al giudice del rinvio garantire il rispetto, nell’ambito di ciascuna di tali procedure, dei diritti fondamentali del richiedente e, più in particolare, del diritto ad essere sentito, nel senso che quest’ultimo deve poter esprimere utilmente le proprie osservazioni prima dell’adozione di qualsiasi decisione che neghi il beneficio della protezione richiesta. In un siffatto sistema, la circostanza che l’interessato sia già stato validamente sentito durante l’istruzione della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non implica che si possa eludere tale formalità nell’ambito della procedura relativa alla domanda di protezione sussidiaria.

 

 

[Corte di Giustizia UE 6 dicembre 2012, n. C-430/11, Sagor]

 

 

  1. A) Oggetto: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Normativa nazionale che prevede un’ammenda sostituibile con un’espulsione o con un obbligo di permanenza domiciliare

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

[“…Tale argomentazione (… “Il governo italiano ritiene che tali questioni siano di natura teorica nel procedimento principale e, di conseguenza, irricevibili. Esse si baserebbero sulla premessa che il sig. Sagor è insolvente e non è peraltro interessato a un lavoro sostitutivo dell’ammenda, una volta che quest’ultima gli fosse inflitta. Poiché l’esattezza di questa premessa non è dimostrata, l’iniziativa del giudice del rinvio, di chiedere un’interpretazione della direttiva 2008/115 che gli consenta di decidere sulla legittimità della pena pecuniaria e della conversione della medesima in un provvedimento di espulsione o in un obbligo di residenza sarebbe prematura” … ndA) dev’essere respinta. Infatti, la circostanza che, fino ad ora, il sig. Sagor non sia stato condannato all’ammenda prevista all’articolo 10 bis del decreto legislativo n. 286/1998 e che, di conseguenza, non sia ancora possibile stabilire se, in caso di applicazione di detta pena, ricorrano le condizioni di una sua conversione in pena di espulsione o in obbligo di permanenza domiciliare, è dovuta proprio al fatto che il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di tali differenti sanzioni con il diritto dell’Unione e si astiene, quindi, dall’applicarle in quanto non vi sia ancora piena luce in proposito. Nella decisione di rinvio è esposto che l’esistenza del reato di soggiorno irregolare è nella fattispecie dimostrata e che il meccanismo di sanzionamento previsto dalla disciplina di cui al procedimento principale dovrà essere applicato al sig. Sagor, sempre che sia compatibile con il diritto dell’Unione. Ne deriva che tale disciplina e la questione della sua compatibilità con il diritto dell’Unione risultano rilevanti nella causa principale (v., analogamente, sentenza del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42)…”]

 

 

  1. La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa non osta alla normativa di uno Stato membro che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione, nella misura in cui né la circostanza che sia pendente un procedimento penale previsto da tale normativa, né la possibilità che tale procedimento penale conduca alla pena dell’ammenda abbiano l’effetto di ritardare o in altro modo ostacolare l’adozione e l’esecuzione delle misure di rimpatrio previste dalla direttiva 2008/115 e nella misura in cui la facoltà offerta al giudice penale di sostituire la pena dell’ammenda con la pena dell’espulsione accompagnata da un divieto d’ingresso di almeno cinque anni sia ristretta alle situazioni in cui è possibile realizzare immediatamente il rimpatrio dell’interessato.

(v. punti 35-37, 47 e dispositivo)

 

  1. La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Stato membro.

Infatti, è evidente che irrogare ed eseguire una pena di permanenza domiciliare nel corso della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115 non contribuisce alla realizzazione dell’allontanamento che detta procedura persegue, ossia al trasporto fisico dell’interessato fuori dello Stato membro in parola. Siffatta pena, pertanto, non integra una «misura» o una «misura coercitiva» necessaria per eseguire la decisione di rimpatrio ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/115.

(v. punti 44, 47 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa:

–        non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell’espulsione, e

–        osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l’esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell’interessato fuori di tale Stato membro

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 19 dicembre 2012, n. C-364/11, Abed El Karem El Kott e a.]

 

 

  1. A) Oggetto: Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Apolidi d’origine palestinese che sono effettivamente ricorsi all’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) – Diritto di tali apolidi al riconoscimento dello status di rifugiato in base all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 – Presupposti d’applicazione – Cessazione di detta assistenza da parte dell’UNRWA “per qualsiasi motivo” – Prova – Conseguenze per gli interessati richiedenti lo status di rifugiato – Diritto a essere “ipso facto ammess[i] ai benefici [di tale] direttiva” – Riconoscimento di diritto della qualifica di “rifugiato” ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della stessa direttiva e concessione dello status di rifugiato conformemente all’articolo 13 di quest’ultima

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), primo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la causa di esclusione dello status di rifugiato prevista in tale disposizione è applicabile non solo alle persone che ricorrono attualmente all’assistenza fornita da un organo o da un’agenzia delle Nazioni Unite, ma anche a quelle che si sono effettivamente avvalse di tale assistenza poco prima della presentazione di una domanda di asilo in uno Stato membro, tuttavia nei limiti in cui detta assistenza non sia cessata ai sensi del secondo periodo del medesimo paragrafo 1, lettera a).

Ai sensi di quest’ultima disposizione, la cessazione della protezione o dell’assistenza da parte di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati «per qualsiasi motivo», cessazione che consente alle persone interessate di essere ipso facto ammesse ai benefici della direttiva 2004/83, riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Infatti, dai termini «quando siffatta protezione o assistenza cessi», che introducono il secondo periodo dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83, risulta che a dover cessare affinché la causa di esclusione dallo status di rifugiato non sia più applicabile è in primis l’effettiva assistenza fornita dall’organo o agenzia delle Nazioni Unite e non l’esistenza di quest’ultimo. È indiscutibile che una mera assenza dall’area di operazioni di tale organo o agenzia o la volontaria decisione di lasciarla non può essere qualificata come cessazione dell’assistenza. Per contro, qualora tale decisione sia motivata da obblighi indipendenti dalla volontà della persona interessata, una tale situazione può indurre a constatare che l’assistenza di cui tale persona beneficiava è cessata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83.

Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest’ultimo è stato obbligato a lasciare la suddetta area, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l’organo o l’agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

(v. punti 52, 57, 59, 61, 63-65, dispositivo 1)

 

  1. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici di tale direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest’ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

Infatti, i termini «sono ipso facto ammesse ai benefici [di tale] direttiva», che figurano all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva, devono essere interpretati conformemente all’articolo 1, sezione D, secondo comma, della Convenzione di Ginevra, ossia nel senso di consentire alle persone interessate di avere «pieno diritto» a usufruire del regime della Convenzione e dei «vantaggi» da quest’ultima accordati. Pertanto, il diritto risultante dal fatto che l’assistenza dell’UNRWA cessi e che la causa di esclusione venga meno non può limitarsi alla mera possibilità, per la persona di cui trattasi, di chiedere l’attribuzione dello status di rifugiato sulla base dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83, dal momento che tale opzione è già offerta ai cittadini dei paesi terzi o ad apolidi che si trovino sul territorio di uno degli Stati membri. Tuttavia, l’essere ipso facto ammessi ai benefici di tale direttiva ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), non implica un diritto incondizionato di vedersi attribuito lo status di rifugiato. Pertanto, la persona avente diritto a essere ipso facto ammessa ai benefici della direttiva 2004/83 non è certo necessariamente tenuta a dimostrare che teme di essere perseguitata ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di quest’ultima, ma deve tuttavia presentare una domanda diretta a ottenere lo status di rifugiato che deve essere esaminata dalle autorità competenti dello Stato membro responsabile. Nel contesto di tale esame, questi ultimi devono verificare non solo che il richiedente si sia effettivamente avvalso dell’assistenza dell’UNRWA e che tale assistenza sia cessata, ma anche che a tale richiedente non sia applicabile alcuna delle cause di esclusione indicate all’articolo 12, paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3, della direttiva medesima.

(v. punti 71, 72, 75, 76, 81, dispositivo 2)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che la cessazione della protezione o dell’assistenza da parte di un organo o di un’agenzia delle Nazioni Unite diversi dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR) «per qualsiasi motivo» riguarda altresì la situazione di una persona che, dopo essere ricorsa effettivamente a tale protezione o assistenza, non vi è più ammessa per un motivo che esula dalla sua sfera di controllo e prescinde dalla sua volontà. Spetta alle autorità nazionali competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo presentata da un tale soggetto accertare, con una valutazione su base individuale della domanda, che quest’ultimo è stato obbligato a lasciare l’area di operazioni di detto organo o agenzia, il che si verifica qualora si sia trovato in uno stato personale di grave insicurezza e l’organo o l’agenzia di cui trattasi non sia stato in grado di garantirgli, in detta area, condizioni di vita conformi ai compiti spettanti a tale organo o agenzia.

2)      L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che, ove le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell’esame della domanda di asilo abbiano accertato che, per quanto riguarda il richiedente, ricorre il presupposto relativo alla cessazione della protezione o dell’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA), il fatto di essere ipso facto «ammesso ai benefici [di tale] direttiva» implica il riconoscimento, da parte di detto Stato membro, della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 2, lettera c), di detta direttiva e la concessione automatica dello status di rifugiato al richiedente, sempre che tuttavia a quest’ultimo non siano applicabili i paragrafi 1, lettera b), o 2 e 3 di tale articolo 12.

 

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 17 gennaio 2013, n. C-23/12, Zakaria]

 

 

  1. A) Oggetto: Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Apolidi d’origine palestinese che sono effettivamente ricorsi all’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) – Diritto di tali apolidi al riconoscimento dello status di rifugiato in base all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), secondo periodo, della direttiva 2004/83 – Presupposti d’applicazione – Cessazione di detta assistenza da parte dell’UNRWA “per qualsiasi motivo” – Prova – Conseguenze per gli interessati richiedenti lo status di rifugiato – Diritto a essere “ipso facto ammess[i] ai benefici [di tale] direttiva” – Riconoscimento di diritto della qualifica di “rifugiato” ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della stessa direttiva e concessione dello status di rifugiato conformemente all’articolo 13 di quest’ultima

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punto 25)

[“…In conformità dell’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, la Corte può decidere di non tenere un’udienza di discussione qualora essa giudichi, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotta per statuire. In conformità del paragrafo 3 di detto articolo 76, tale disposizione non è applicabile quando una domanda di udienza di discussione è stata presentata, in modo motivato, da uno degli interessati menzionati all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che non ha partecipato alla fase scritta del procedimento….”]

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

[“…Non risulta né dalla decisione di rinvio né dal fascicolo presentato alla Corte che il sig. Zakaria sia stato rappresentato dinanzi al giudice del rinvio dal Latvijas Cilvektiesību centrs. Così, non è accertato che tale ente sia abilitato a rappresentare i singoli ai sensi delle norme di diritto processuale lettone applicabili, come prevede l’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di procedura…”]

 

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 29, 30)

[“…A tale proposito, occorre rammentare che, come risulta da costante giurisprudenza, quando la Corte risponde ad una questione pregiudiziale posta da un giudice di uno Stato membro in conformità dell’articolo 267 TFUE, non è competente ad interpretare il diritto interno di tale Stato membro (v., in particolare, sentenze del 12 ottobre 1993, Vanacker e Lesage, C‑37/92, Racc. pag. I‑4947, punto 7; del 20 ottobre 2005, Ten Kate Holding Musselkanaal e a., C‑511/03, Racc. pag. I‑8979, punto 25, nonché del 19 settembre 2006, Wilson, C‑506/04, Racc. pag. I‑8613, punto 34).  30      È in considerazione di tale elemento e dell’incertezza in merito al contenuto esatto del diritto processuale lettone che la Corte si adopererà per fornire all’Augstākās tiesas Senāts gli strumenti per interpretare il diritto dell’Unione, che gli consentano di valutare la compatibilità delle norme di diritto interno con la normativa dell’Unione…”]

 

  1. L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), prevede l’obbligo per gli Stati membri di predisporre un mezzo di ricorso soltanto contro le decisioni di diniego d’ingresso nel loro territorio e non contro presunte infrazioni commesse dalle guardie di frontiera nel corso di un procedimento di adozione di una decisione.

Tuttavia, se il giudice nazionale ritiene, sulla base delle circostanze del procedimento principale, che la situazione della persona coinvolta rientri nel diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, spetta a lui decidere se un diniego di riconoscerle il diritto di proporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale violi l’articolo 47 della Carta. Orbene, le guardie di frontiera che esercitano le loro funzioni, ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento, sono tenute, in particolare, a rispettare pienamente la dignità umana. È compito degli Stati membri prevedere nel loro ordinamento interno i mezzi di ricorso adeguati per assicurare, nel rispetto dell’articolo 47 della Carta, la protezione delle persone che fanno valere i diritti loro attribuiti dall’articolo 6 del regolamento n. 562/2006. Per contro, se tale giudice ritiene che tale situazione non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, dovrà procedere ad un esame di quest’ultima alla luce del diritto nazionale, considerando altresì la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono parti contraenti.

(v. punti 39-42 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

L’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) prevede l’obbligo per gli Stati membri di predisporre un mezzo di ricorso soltanto contro le decisioni di diniego d’ingresso nel loro territorio.

 

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 31 gennaio 2013, n. C-175/11, D. e A.]

 

 

  1. A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Regime europeo comune in materia di asilo – Domanda di un cittadino di un paese terzo volta ad ottenere lo status di rifugiato – Direttiva 2005/85/CE – Articolo 23 – Possibilità di applicare una procedura prioritaria per l’esame delle domande d’asilo – Procedimento nazionale che prevede una procedura prioritaria per l’esame delle domande presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base al criterio della cittadinanza o del paese d’origine – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo – Articolo 39 di detta direttiva – Nozione di “giudice” ai sensi di tale articolo

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. L’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l’esame di determinate categorie di domande d’asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d’origine del richiedente.

Infatti, gli Stati membri godono di una certa discrezionalità per l’attuazione delle disposizioni della direttiva 2005/85 tenendo conto delle specificità del loro diritto nazionale, anche per l’attuazione del procedimento di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato. Da un lato, in forza dell’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva, gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda o accelerarne l’esame, anche qualora tale domanda sia verosimilmente fondata o il richiedente abbia particolari bisogni. Dall’altro, in forza dell’articolo 23, paragrafo 4, gli Stati membri possono applicare la procedura prioritaria o accelerata sulla base di quindici motivi specifici che giustificano il ricorso a tale procedura. Dalle suddette disposizioni risulta che l’elenco delle domande che possono essere esaminate in via prioritaria o accelerata è indicativo, e non esaustivo, e che gli Stati membri possono pertanto decidere di esaminare prioritariamente o con una procedura accelerata domande che non rientrano in alcuna delle categorie elencate in tale paragrafo 4, purché rispettino i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II di tale direttiva.

Quanto al principio di non discriminazione, nel sistema istituito dalla direttiva, il paese d’origine e la cittadinanza del richiedente rivestono un ruolo decisivo. Risulta, infatti, dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), di quest’ultima che il paese d’origine del richiedente influisce sulla decisione dell’autorità accertante, dato che quest’ultima deve informarsi circa la situazione generale esistente in tale paese per determinare l’esistenza o meno di un pericolo per il richiedente asilo e, eventualmente, della necessità di protezione internazionale per quest’ultimo.

Tuttavia, per evitare una discriminazione tra i richiedenti asilo di uno specifico paese terzo le cui domande sarebbero esaminate in via prioritaria e i cittadini di altri paesi terzi le cui domande sarebbero esaminate secondo la procedura ordinaria, tale procedura prioritaria non deve privare i richiedenti della prima categoria delle garanzie richieste dall’articolo 23 della direttiva 2005/85, che si applicano a qualunque forma procedurale.

(v. punti 63, 64, 67, 69‑71, 73, 74, 77, dispositivo 1)

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punto 80)

[“…L’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva (…2005/85…ndA) stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché i richiedenti asilo abbiano diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso una decisione sulla loro domanda d’asilo. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, è sancito dall’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2010, DEB, C‑279/09, Racc. pag. I‑13849, punti 29 e 31, nonché Samba Diouf, cit., punto 49)…”]

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 83, 88, 95-97, 105)

[“…Al riguardo va rammentato che, ai sensi di una giurisprudenza costante della Corte, per valutare se l’organo remittente possieda le caratteristiche di un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione unicamente di diritto dell’Unione, la Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali l’origine legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v. sentenze del 31 maggio 2005, Syfait e a., C‑53/03, Racc. pag. I‑4609, punto 29; del 22 dicembre 2010, RTL Belgium, C‑517/09, Racc. pag. I‑14093, punto 36, nonché del 14 giugno 2011, Miles e a., C‑196/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 37)….”]

[“…In secondo luogo, va ricordato che il requisito del procedimento in contraddittorio non è un criterio assoluto (v. sentenza del 17 settembre 1997, Dorsch Consult, C‑54/96, Racc. pag. I‑4961, punto 31)…”]

[“…Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, implica innanzitutto che l’organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso (sentenze del 30 maggio 2002, Schmid, C‑516/99, Racc. pag. I‑4573, punto 36, e RTL Belgium, cit., punto 38). 96      Riguardo a tale nozione si possono distinguere due aspetti. Il primo aspetto, avente carattere esterno, presuppone che l’organo sia tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a mettere a repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri per quanto riguarda le controversie loro sottoposte (sentenze del 19 settembre 2006, Wilson, C‑506/04, Racc. pag. I‑8613, punti 50 e 51, nonché RTL Belgium, cit., punto 39). Il secondo aspetto, avente carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l’oggetto di quest’ultima (citate sentenze Wilson, punto 52, e RTL Belgium, punto 40).  97      La Corte ha altresì avuto modo di precisare che tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l’esistenza di disposizioni, relative in particolare alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni, nonché alle cause di astensione, di ricusazione e di revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità di detto organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti. A tale riguardo, per considerare soddisfatta la condizione relativa all’indipendenza dell’organo di rinvio, la giurisprudenza esige, in particolare, che i casi di revoca dei membri di tale organo siano determinati da espresse disposizioni di legge (v. ordinanza del 14 maggio 2008, Pilato, C‑109/07, Racc. pag. I‑3503, punto 24 e giurisprudenza ivi citata)…”]

[“…Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 39 della direttiva 2005/85 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso avverso la decisione dell’autorità accertante dinanzi ad un organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal ed impugnare la decisione di quest’ultimo dinanzi ad un giudice di grado superiore quale la High Court, oppure contestare la validità della decisione di questa stessa autorità dinanzi alla High Court, le cui sentenze possono essere impugnate dinanzi alla Supreme Court…”]

 

  1. L’articolo 39 della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso avverso la decisione dell’autorità accertante dinanzi a un organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal ed impugnare la decisione di quest’ultimo dinanzi ad un giudice di grado superiore, oppure contestare la validità della decisione di questa stessa autorità dinanzi a tale giudice superiore, le cui sentenze possono essere impugnate dinanzi al giudice supremo dello Stato membro interessato.

(v. punti 98, 105, dispositivo 2)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      L’articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l’esame di determinate categorie di domande d’asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d’origine del richiedente.

 

2)      L’articolo 39 della direttiva 2005/85 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso avverso la decisione dell’autorità accertante dinanzi ad un organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal (Irlanda) ed impugnare la decisione di quest’ultimo dinanzi ad un giudice di grado superiore quale la High Court (Irlanda), oppure contestare la validità della decisione di questa stessa autorità dinanzi alla High Court, le cui sentenze possono essere impugnate dinanzi alla Supreme Court (Irlanda).

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 21 febbraio 2013, n. C-282/11, Salgado González]

 

 

  1. A) Oggetto: Articolo 48 TFUE – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004 – Assicurazione vecchiaia e morte – Modalità particolari di applicazione della normativa nazionale relativa all’assicurazione vecchiaia – Calcolo delle prestazioni

 

 

 

B)Massima/e :

 

Gli articoli 48 TFUE, 3, 46, paragrafo 2, lettera a), e 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nonché il punto 4 della sezione H dell’allegato VI a detto regolamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale l’importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, alle quali viene applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione.

Gli articoli 46, paragrafo 2, e 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati alla luce dell’obiettivo perseguito dall’articolo 48 TFUE, che comporta in particolare che i lavoratori emigranti non debbano subire una riduzione dell’importo delle prestazioni previdenziali per il fatto di aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione.

(v. punti 43, 52 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

Gli articoli 48 TFUE, 3, 46, paragrafo 2, lettera a), e 47, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata mediante il regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, nonché il punto 4 della sezione H dell’allegato VI a detto regolamento devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale l’importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso che precede il versamento della sua ultima contribuzione in tale Stato, cui viene applicato un divisore fisso, senza che né la durata di tale periodo né detto divisore possano essere adeguati per tener conto del fatto che il lavoratore interessato abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 21 marzo 2013, n. C-254/11, Shomodi]

 

 

  1. A) Oggetto: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri – Regolamento (CE) n. 1931/2006 – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Durata massima del soggiorno – Regole di calcolo

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. Il regolamento n. 1931/2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev’essere interpretato nel senso che al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento dev’essere possibile, nei limiti previsti da detto regolamento e dall’accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, concluso tra il paese terzo di cui egli è cittadino e lo Stato membro limitrofo, da un lato, circolare liberamente nella zona di frontiera per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall’altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.

Tanto la lettera quanto lo spirito del regolamento n. 1931/2006 invitano infatti a fornirne un’interpretazione autonoma, e non alla luce dell’acquis di Schengen. L’articolo 5 di tale regolamento demanda agli accordi bilaterali il compito di stabilire la durata massima di soggiorno autorizzata, entro il limite di tre mesi per «ciascun soggiorno ininterrotto». Tale precisazione, come i termini in cui è formulata, dissocia chiaramente la limitazione nel tempo del traffico frontaliero locale dalla «limitazione Schengen», che non fa alcun riferimento a soggiorni ininterrotti. La circostanza che tale limitazione sia di tre mesi, come nell’acquis di Schengen, non può far dubitare del suo carattere speciale rispetto al diritto comune per i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo di visto, dal momento che non risulta da alcuna disposizione del regolamento n. 1931/2006 che i tre mesi in questione debbano essere ricompresi in uno stesso periodo di sei mesi.

Peraltro, era intenzione del legislatore dell’Unione predisporre per il traffico frontaliero locale norme in deroga al regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Lo scopo di tali norme è quello di consentire alla popolazione delle zone frontaliere interessate, e al fine di tener conto delle realtà locali attuali o storiche, di attraversare le frontiere terrestri esterne dell’Unione per motivi legittimi di ordine economico, sociale, culturale o familiare, tutto ciò facilmente, vale a dire senza eccessivi oneri amministrativi, di frequente, ma anche regolarmente.

(v. punti 23, 24, 26, dispositivo 1)

 

  1. L’articolo 5 del regolamento n. 1931/2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev’essere interpretato nel senso che va inteso come interruzione del soggiorno del titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale, accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento, il passaggio, indipendentemente dalla sua frequenza, anche qualora esso avvenga più volte al giorno, della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare di detto lasciapassare, conformemente ai requisiti stabiliti dal lasciapassare stesso.

(v. punto 29, dispositivo 2)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      Il regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen, dev’essere interpretato nel senso che al titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale accordato in forza del regime specifico istituito da tale regolamento dev’essere possibile, nei limiti previsti da detto regolamento e dall’accordo bilaterale adottato per la sua applicazione, concluso tra il paese terzo di cui egli è cittadino e lo Stato membro limitrofo, da un lato, circolare liberamente nella zona di frontiera per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall’altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.

 

2)      L’articolo 5 del regolamento n. 1931/2006 dev’essere interpretato nel senso che va inteso come interruzione del soggiorno di cui a tale articolo il passaggio, indipendentemente dalla sua frequenza, anche qualora esso avvenga più volte al giorno, della frontiera tra lo Stato membro confinante e il paese terzo in cui risiede il titolare del lasciapassare per traffico frontaliero locale, conformemente ai requisiti stabiliti dal lasciapassare stesso.

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 30 maggio 2013, n. C-528/11, Halaf]

 

 

  1. A) Oggetto: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri – Regolamento (CE) n. 1931/2006 – Regolamento (CE) n. 562/2006 – Durata massima del soggiorno – Regole di calcolo

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 28, 29)

[“…Si deve rammentare a tale proposito che, per costante giurisprudenza, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (sentenze del 10 marzo 2009, Hartlauer, C‑169/07, Racc. pag. I‑1721, punto 24, e del 19 luglio 2012, Garkalns, C‑470/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17).  29      Ne consegue che le questioni relative al diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenze del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, Racc. pag. I‑4629, punto 36, nonché del 5 luglio 2012, Geistbeck, C‑509/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48)…”]

 

  1. L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev’essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, che non è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento, di esaminare una domanda d’asilo anche in assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria di cui all’articolo 15 di detto regolamento. Tale possibilità non dipende dal fatto che lo Stato membro competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del richiedente asilo di cui trattasi.

(v. punto 39, dispositivo 1)

 

  1. Lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo non è tenuto, nel corso del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell’Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, viola le norme di diritto dell’Unione in materia di asilo.

Infatti, se è vero che gli articoli 8, paragrafo 2, lettera b), e 21 della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, prevedono diverse forme di cooperazione tra l’UNHCR e gli Stati membri quando questi ultimi esaminano una domanda d’asilo, tali norme non si applicano in occasione del procedimento di determinazione dello Stato membro competente disciplinato dal regolamento n. 343/2003, come precisato dal considerando 29 della direttiva 2005/85. Tuttavia, nulla impedisce a uno Stato membro di chiedere il parere dell’UNHCR qualora lo ritenga opportuno.

(v. punti 45-47, dispositivo 2)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev’essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, che non è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III di tale regolamento, di esaminare una domanda d’asilo anche in assenza delle circostanze che rendono applicabile la clausola umanitaria di cui all’articolo 15 di detto regolamento. Tale possibilità non dipende dal fatto che lo Stato membro competente in forza di detti criteri non abbia risposto a una domanda di ripresa in carico del richiedente asilo di cui trattasi.

 

2)      Lo Stato membro in cui si trova il richiedente asilo non è tenuto, nel corso del procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a chiedere il parere dell’Alto Commissario delle Nazioni unite per i rifugiati qualora dagli atti di tale Ufficio emerga che lo Stato membro individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento n. 343/2003 viola le norme di diritto dell’Unione in materia di asilo.

 

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 30 maggio 2013, n. C-534/11, Arslan]

 

 

  1. A) Oggetto: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Applicabilità ai richiedenti asilo – Possibilità di mantenere in trattenimento un cittadino di un paese terzo dopo la presentazione di una domanda d’asilo

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 33, 34)

[“…A tale proposito, si deve rammentare anzitutto che, nell’ambito del procedimento ex articolo 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).  34      La presunzione di pertinenza che inerisce alle questioni proposte in via pregiudiziale dai giudici nazionali può essere esclusa solo in casi eccezionali, qualora risulti manifestamente che l’interpretazione richiesta delle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate in tali questioni non ha alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della controversia principale, o qualora il problema sia di natura ipotetica, o ancora qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza Melloni, cit., punto 29 e giurisprudenza ivi citata)…”]

 

  1. L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della decisione dell’autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all’esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.

Dai termini, dalla sistematica e dalla finalità delle direttive 2005/85 e 2008/115 risulta infatti chiaramente che un richiedente asilo, indipendentemente dal rilascio di un titolo di soggiorno, che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 2005/85, è lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro, ha il diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro di cui trattasi almeno fino a che la sua domanda sia stata respinta in primo grado e non può quindi essere considerato in «soggiorno irregolare» ai sensi della direttiva 2008/115, mirando quest’ultima ad allontanarlo da tale territorio.

(v. punti 48, 49, dispositivo 1)

 

  1. Le direttive 2003/9, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l’interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio.

Pur se la direttiva 2008/115 è temporaneamente inapplicabile durante lo svolgimento del procedimento d’esame della domanda d’asilo, ciò non vuol dire affatto che per tale motivo sia posto definitivamente termine al procedimento di rimpatrio, potendo quest’ultimo proseguire laddove la domanda d’asilo venga respinta. Orbene, la finalità di tale direttiva, ossia l’efficace rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, risulterebbe compromessa se fosse impossibile per gli Stati membri evitare che l’interessato, mediante la presentazione di una domanda d’asilo, possa ottenere automaticamente di essere rimesso in libertà.

Tuttavia il solo fatto che un richiedente asilo, al momento della proposizione della sua domanda, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento e che sia disposto il suo trattenimento in base all’articolo 15 della direttiva 2008/115 non permette di presumere, senza una valutazione caso per caso di tutte le circostanze pertinenti, che egli abbia presentato tale domanda al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di allontanamento e che sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il provvedimento di trattenimento.

(v. punti 60, 62, 63, dispositivo 2)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con il considerando 9 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non è applicabile al cittadino di un paese terzo che ha presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e ciò durante il periodo che intercorre tra la presentazione di tale domanda e l’adozione della decisione dell’autorità di primo grado che si pronuncia su tale domanda o, eventualmente, fino all’esito del ricorso che sia stato proposto avverso tale decisione.

 

2)      La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e la direttiva 2005/85 non ostano a che il cittadino di un paese terzo, che abbia presentato una domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2005/85 dopo che sia stato disposto il suo trattenimento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2008/115, continui ad essere trattenuto in base ad una norma del diritto nazionale qualora appaia, in esito ad una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti, che tale domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di rimpatrio e che è oggettivamente necessario che il provvedimento di trattenimento sia mantenuto al fine di evitare che l’interessato si sottragga definitivamente al proprio rimpatrio

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 6 giugno 2013, n. C-648/11, MA e a.]

 

 

  1. A) Oggetto: Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente – Minore non accompagnato – Domande di asilo presentate in due Stati membri successivamente – Mancanza di un familiare del minore nel territorio di uno Stato membro – Articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 – Trasferimento del minore verso lo Stato membro nel quale quest’ultimo ha presentato la sua prima domanda – Compatibilità – Interesse superiore del minore – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punti 37-40)

[“…Le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di pertinenza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 12 ottobre 2010, Rosenbladt, C‑45/09, Racc. pag. I‑9391, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 38      Nella specie, occorre rilevare che, nella sua decisione di rinvio, il giudice del rinvio ha precisato che deve pronunciarsi sull’azione per risarcimento danni di cui è investito da BT. 39      Orbene, la risposta alla questione sottoposta inciderebbe sull’eventuale risarcimento da accordare a BT. 40      In considerazione dell’esistenza di una siffatta azione per risarcimento danni, la quale costituisce parte integrante della causa principale, la questione pregiudiziale resta pertinente per la soluzione della controversia di cui è investito il giudice del rinvio…”]

 

  1. L’articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo.

A tale proposito, la locuzione «Stato membro (…) in cui il minore ha presentato la domanda d’asilo», contenuta in tale disposizione, non può essere intesa nel senso che indica il primo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d’asilo. Infatti, poiché i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev’essere prolungata più di quanto strettamente necessario bensì assicurare loro un rapido accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato. Pertanto, benché l’interesse del minore sia menzionato esplicitamente solo al primo comma dell’articolo 6 del citato regolamento, l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, produce l’effetto che, in tutte le decisioni che adottano gli Stati membri sul fondamento del secondo comma del citato articolo 6, l’interesse superiore del minore deve parimenti essere considerato preminente. Ne consegue che minori non accompagnati che hanno presentato una domanda d’asilo in uno Stato membro non devono, in linea di principio, essere trasferiti in un altro Stato membro nel quale hanno presentato una prima domanda d’asilo.

(v. punti 53, 55, 59, 61, 66 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

L’articolo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo avervi presentato una domanda di asilo.

 

 

[Corte di Giustizia UE 13 giugno 2013, n. C-45/12, Hadj Ahmed]

 

 

  1. A) Oggetto: Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Ambito di applicazione ratione personae – Concessione di prestazioni familiari ad una cittadina di uno Stato terzo titolare di un diritto di soggiorno in uno Stato membro – Regolamento (CE) n. 859/2003 – Direttiva 2004/38/CE – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Requisito di durata della residenza

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. Il regolamento n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, deve essere interpretato nel senso che una cittadina di uno Stato terzo, ovvero sua figlia, anch’essa cittadina di uno Stato terzo, le quali si trovino nella seguente situazione:

– detta cittadina di uno Stato terzo abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest’ultimo Stato membro;

– soltanto il summenzionato cittadino di un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore;

– la coabitazione tra detta cittadina di uno Stato terzo e detto cittadino di un altro Stato membro sia nel frattempo cessata, e

– i due figli facciano parte del nucleo familiare della loro madre,

non rientrano nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento sopra citato, salvo che detta cittadina di uno Stato terzo oppure sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell’applicazione di quest’ultima, quali «familiari» del summenzionato cittadino di un altro Stato membro, oppure, in ipotesi negativa, che possano essere considerate come «prevalentemente a carico» di costui.

(v. punto 34, dispositivo 1)

 

  1. Gli articoli 13, paragrafo 2, e 14 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, letti in combinato disposto con l’articolo 18 TFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, mediante la quale quest’ultimo imponga ad una cittadina di uno Stato terzo, ove essa si trovi nella seguente situazione:

‑ detta cittadina di uno Stato terzo abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest’ultimo Stato membro;

‑ soltanto il summenzionato cittadino di un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore;

‑ la coabitazione tra detta cittadina di uno Stato terzo e detto cittadino di un altro Stato membro sia nel frattempo cessata, e

‑ i due figli facciano parte del nucleo familiare della loro madre,

un requisito di durata quinquennale della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, mentre invece detto Stato membro non lo impone ai propri cittadini.

Infatti, risulta espressamente dal tenore letterale dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 che il diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro viene mantenuto – in virtù di detta disposizione e a certe condizioni – soltanto in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento di un’unione registrata. Mancando un matrimonio o un’unione registrata, un cittadino di uno Stato terzo non può invocare un diritto di soggiorno in forza dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, e neppure in forza dell’articolo 14 di quest’ultima, il quale, al paragrafo 2, si limita a ricordare la necessità per le persone interessate di soddisfare le condizioni fissate, in particolare, all’articolo 13 della medesima direttiva per poter beneficiare del mantenimento di un diritto di soggiorno. La presa in considerazione dell’articolo 18 TFUE non vale a modificare tale conclusione.

(v. punti 36-38, 54, dispositivo 2)

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punto 42)

[“…Ciò premesso, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato la sua terza questione all’interpretazione della direttiva 2004/38, tale circostanza non osta a che la Corte gli fornisca tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o no nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, spetta alla Corte ricavare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione in considerazione dell’oggetto della controversia (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Fuß, C‑243/09, Racc. pag. I‑9849, punti 39 e 40 nonché la giurisprudenza ivi citata)….”]

 

  1. Perché il cittadino di uno Stato terzo – quale genitore che ha l’affidamento effettivo del figlio di un cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro – possa beneficiare di un diritto di soggiorno fondato sull’articolo 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, occorre che tale figlio abbia cominciato a frequentare il sistema scolastico dello Stato membro ospitante.

(v. punto 52)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che una cittadina di uno Stato terzo, ovvero sua figlia, anch’essa cittadina di uno Stato terzo, le quali si trovino nella seguente situazione:

–        detta cittadina di uno Stato terzo abbia ottenuto, da meno di cinque anni, un titolo di soggiorno in uno Stato membro al fine di ricongiungersi, al di fuori di un matrimonio o di un’unione registrata, con un cittadino di un altro Stato membro, dal quale essa ha avuto un figlio avente la cittadinanza di quest’ultimo Stato membro;

–        soltanto il summenzionato cittadino di un altro Stato membro abbia lo status di lavoratore;

–        la coabitazione tra detta cittadina di uno Stato terzo e detto cittadino di un altro Stato membro sia nel frattempo cessata, e

–        i due figli facciano parte del nucleo familiare della loro madre,

non rientrano nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento sopra citato, salvo che detta cittadina di uno Stato terzo oppure sua figlia possano essere considerate, ai sensi della legge nazionale e ai fini dell’applicazione di quest’ultima, quali «familiari» del summenzionato cittadino di un altro Stato membro, oppure, in ipotesi negativa, che possano essere considerate come «prevalentemente a carico» di costui.

 

2)      Gli articoli 13, paragrafo 2, e 14 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, letti in combinato disposto con l’articolo 18 TFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, mediante la quale quest’ultimo imponga ad una cittadina di uno Stato terzo, ove essa si trovi nella situazione descritta al punto 1 del dispositivo della presente sentenza, un requisito di durata quinquennale della residenza ai fini della concessione delle prestazioni familiari garantite, mentre invece detto Stato membro non lo impone ai propri cittadini.

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 10 settembre 2013, n. C-383/13, G. e R.]

 

 

  1. A) Oggetto: Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone — Politica di immigrazione — Immigrazione clandestina e soggiorno irregolare — Rimpatrio delle persone il cui soggiorno è irregolare — Direttiva 2008/115/CE — Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare — Procedimento di allontanamento — Trattenimento — Proroga del trattenimento — Articolo 15, paragrafi 2 e 6 — Diritti della difesa — Diritto di essere sentiti — Violazione — Conseguenze

 

 

 

B)Massima/e :

 

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che, quando nell’ambito di un procedimento amministrativo la proroga di una misura di trattenimento è stata adottata in violazione del diritto di essere sentiti, il giudice nazionale chiamato a valutare la legittimità di tale decisione può ordinare la cessazione del trattenimento soltanto se ritiene, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, che tale violazione abbia effettivamente privato colui che la invoca della possibilità di difendersi più efficacemente, di modo che il procedimento amministrativo in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

Infatti, non riconoscere un simile potere di valutazione al giudice nazionale e imporre che qualsiasi violazione del diritto di essere sentiti comporti automaticamente l’annullamento della decisione di proroga del trattenimento e la cessazione dello stesso, anche quando una simile irregolarità sia in realtà ininfluente su tale decisione di proroga e il trattenimento soddisfi i requisiti sostanziali posti dall’articolo 15 della direttiva 2008/115, rischia di compromettere l’effetto utile di tale direttiva.

(v. punti 41, 45 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che, quando nell’ambito di un procedimento amministrativo la proroga di una misura di trattenimento è stata adottata in violazione del diritto di essere sentiti, il giudice nazionale chiamato a valutare la legittimità di tale decisione può ordinare la cessazione del trattenimento soltanto se ritiene, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, che tale violazione abbia effettivamente privato colui che la invoca della possibilità di difendersi più efficacemente, di modo che il procedimento amministrativo in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 19 settembre 2013, n. C-297/12, Filev e Osmani]

 

 

  1. A) Oggetto: Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 11, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio corredata di un divieto d’ingresso – Durata del divieto d’ingresso limitata di norma a cinque anni – Normativa nazionale che prevede il divieto d’ingresso senza limiti temporali in mancanza di una richiesta di limitazione – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale – Mancata applicazione della direttiva

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale, che subordini la limitazione della durata di un divieto d’ingresso alla presentazione da parte del cittadino interessato di un paese terzo di una domanda volta a ottenere il beneficio di una siffatta limitazione.

(v. punto 34, dispositivo 1)

 

  1. V. il testo della decisione.

(v. punto 40)

[“…Tuttavia, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che una nuova norma si applica immediatamente, salvo deroghe, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge (v. sentenze del 29 gennaio 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C‑162/00, Racc. pag. I‑1049, punto 50; del 10 giugno 2010, Bruno e a., C‑395/08 e C‑396/08, Racc. pag. I‑5119, punto 53, nonché del 1° marzo 2012, O’Brien, C‑393/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25)….”]

 

  1. L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una violazione di un divieto d’ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della data di reingresso del cittadino interessato del paese terzo in tale territorio o dell’entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce tale direttiva, comporti una sanzione penale, a meno che tale cittadino non costituisca una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

Infatti, detto articolo osta alla conservazione degli effetti di divieti d’ingresso di durata illimitata imposti prima della data di applicabilità della direttiva 2008/115, eccedente la durata massima del divieto previsto in tale disposizione, a meno che tali divieti d’ingresso siano stati emessi nei confronti di cittadini di paesi terzi che costituiscono una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

(v. punti 44, 45, dispositivo 2)

 

  1. La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro preveda che un provvedimento di espulsione o di allontanamento anteriore di cinque o più anni al periodo compreso tra la data in cui tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita e la data in cui tale recepimento è effettivamente avvenuto, possa successivamente di nuovo servire per fondare azioni penali, allorché tale provvedimento si basava su una sanzione penale a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva e tale Stato membro ha fatto uso della facoltà prevista da tale disposizione.

Infatti, se uno Stato membro fa uso della facoltà prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/115 entro la scadenza del termine per il recepimento di tale direttiva, ne consegue che i cittadini di paesi terzi ivi contemplati non rientrano mai nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Invece, uno Stato membro, se non ha ancora fatto uso di tale facoltà dopo la scadenza del suddetto termine per il recepimento, in particolare, perché non ha ancora recepito la direttiva 2008/115 nel diritto interno, non può reclamare il diritto di limitare l’ambito di applicazione ratione personae di tale direttiva ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della stessa nei confronti delle persone alle quali sarebbero applicabili gli effetti di detta direttiva.

Ciò premesso, neanche una restrizione dell’ambito di applicazione ratione personae della direttiva 2008/115 ai sensi di detto articolo 2, paragrafo 2, lettera b), effettuata soltanto dopo la scadenza del termine per il recepimento di tale direttiva può essere opposta a una persona che è stata sottoposta a un provvedimento di allontanamento il 30 giugno 2004 e che è entrata nel territorio di tale Stato membro dopo l’entrata in vigore delle norme nazionali che si sono avvalse della facoltà di cui a detta disposizione. Opporre l’uso della facoltà prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/115 a una persona del genere, che poteva già avvalersi direttamente delle disposizioni interessate di tale direttiva avrebbe la conseguenza di aggravare la situazione di tale persona.

(v. punti 52-56, dispositivo 3)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 11, paragrafo 1, della legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), che subordini la limitazione della durata di un divieto d’ingresso alla presentazione da parte del cittadino interessato di un paese terzo di una domanda volta a ottenere il beneficio di una siffatta limitazione.

 

2)      L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che una violazione di un divieto d’ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della data di reingresso del cittadino interessato del paese terzo in tale territorio o dell’entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce tale direttiva, comporti una sanzione penale, a meno che tale cittadino non costituisca una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

 

3)      La direttiva 2008/115 deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro preveda che un provvedimento di espulsione o di allontanamento anteriore di cinque o più anni al periodo compreso tra la data in cui tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita e la data in cui tale recepimento è effettivamente avvenuto, possa successivamente di nuovo servire per fondare azioni penali, allorché tale provvedimento si basava su una sanzione penale a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva e tale Stato membro ha fatto uso della facoltà prevista da tale disposizione.

 

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 7 novembre 2013, (cause riunite) nn. C-199/12, 200/12, 201/12, X e a.]

 

 

  1. A) Oggetto: Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d) – Appartenenza ad un determinato gruppo sociale – Orientamento sessuale – Motivo della persecuzione – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Timore fondato di essere perseguitato per il fatto di appartenere ad un determinato gruppo sociale – Atti sufficientemente gravi da giustificare un siffatto timore – Legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze

 

 

 

B)Massima/e :

 

  1. L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale.

L’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, che definisce ciò che costituisce un determinato gruppo sociale l’appartenenza al quale può dar luogo al concreto timore di essere perseguitati, richiede, in particolare, che siano soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, i membri del gruppo devono condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Dall’altro, tale gruppo deve avere la propria identità, nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito dalla società circostante come diverso.

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è pacifico che l’orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Tale interpretazione è confermata dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva 2004/83, da cui risulta che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale. La seconda condizione presuppone che, nel paese d’origine interessato, il gruppo i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale abbia la propria identità perché vi è percepito dalla società circostante come diverso.

(v. punti 44‑47, 49, dispositivo 1)

 

  1. L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che trovi effettivamente applicazione nel paese d’origine che ha adottato una siffatta legislazione dev’essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

Qualora un richiedente asilo si avvalga dell’esistenza nel proprio paese d’origine di una legislazione che qualifica come reato taluni atti omosessuali, spetta alle autorità nazionali procedere, nell’ambito del loro esame dei fatti e delle circostanze ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/83, ad un esame di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d’origine, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d’origine e le relative modalità di applicazione, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva in parola. Nell’ambito di tale esame spetta, in particolare, a dette autorità determinare se, nel paese d’origine del richiedente, la pena detentiva prevista da una siffatta legislazione trovi applicazione nella prassi. È sulla base di tali elementi che spetta alle autorità nazionali decidere se si debba ritenere che effettivamente il richiedente asilo abbia ragione di temere, una volta rientrato nel proprio paese d’origine, una persecuzione.

(v. punti 58‑61, dispositivo 2)

 

  1. L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d’origine o dia prova di riservatezza nell’esprimere il proprio orientamento sessuale.

A tal riguardo, il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l’identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi. Ne consegue che all’interessato dovrà essere riconosciuto lo status di rifugiato, conformemente all’articolo 13 della direttiva, qualora sia accertato che, una volta fatto ritorno al proprio paese d’origine, la sua omosessualità lo esporrà ad un concreto rischio di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva. non dovendosi tener conto, a tal riguardo, del fatto che egli potrebbe evitare il rischio dando prova, nell’esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto ad una persona eterosessuale.

(v. punti 70, 75, 76, dispositivo 3)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

1)      L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che l’esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale.

 

2)      L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d’origine che ha adottato una siffatta legislazione dev’essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

 

3)      L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera c), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d’origine o dia prova di riservatezza nell’esprimere il proprio orientamento sessuale.

 

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 14 novembre 2013, n. C-4/11, Puid]

 

 

  1. A) Oggetto: Asilo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articoli da 6 a 12 – Criteri per la determinazione dello Stato membro competente – Articolo 13 – Clausola residuale

 

 

 

B)Massima/e :

 

Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo di cui trattasi corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – ciò che spetta al giudice nazionale verificare –, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del medesimo regolamento.

Per contro, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

(v. punti 30, 31, 33, 36, 37 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‒ ciò che spetta al giudice del rinvio verificare ‒, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del medesimo regolamento.

 

Per contro, in una situazione del genere, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003.

 

 

 

 

 

[Corte di Giustizia UE 10 dicembre 2013, n. C-394/12, Abdullahi]

 

 

  1. A) Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Sistema europeo comune d’asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo – Controllo del rispetto dei criteri di determinazione della competenza per l’esame della domanda d’asilo – Portata del sindacato giurisdizionale

 

 

 

B)Massima/e :

 

L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev’essere interpretato nel senso che, nelle circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo in applicazione del criterio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire, quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell’Unione europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per quanto riguarda la portata del ricorso di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003, si deve interpretare tale regolamento non soltanto alla luce del tenore letterale delle disposizioni che lo compongono, ma altresì alla luce della sua economia generale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, in particolare dell’evoluzione che ha conosciuto rispetto al sistema in cui s’iscrive.

(v. punti 51, 62 e dispositivo)

 

 

 

  1. C) Dispositivo:

 

L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dev’essere interpretato nel senso che, nelle circostanze in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo in applicazione del criterio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, vale a dire, quale Stato membro del primo ingresso del richiedente asilo nel territorio dell’Unione europea, tale richiedente può contestare la scelta di tale criterio soltanto deducendo l’esistenza di carenze sistemiche della procedura d’asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro che costituiscono motivi seri e comprovati di credere che detto richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panozzo Rober

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