Illegittima segnalazione al C.R.I.F.: anche al consumatore spetta la tutela cautelare d’urgenza

Paolo Raglione 23/05/16
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In tempi di crisi, come tristemente noto, sono sempre più frequenti i casi di segnalazione alla Centrale Rischi. Segnalazione che sovente colpisce anche soggetti privati (i.e. consumatori), stante il largo ricorso al sistema creditizio.

Per questa ragione il tema della illegittima segnalazione alla C.R.I.F., dati gli effetti altamente pregiudizievoli, è divenuto classico nel dibattito giuridico, attirando l’attenzione di interpreti e della stessa Autorità Garante dei dati personali, in merito a regole e principi volti ad orientare la legalità dell’agere degli istituti bancari.

Per lungo tempo dottrina e giurisprudenza si sono occupati di aspetti squisitamente processuali in riferimento, soprattutto, all’ammissibilità o meno della tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c.

I dubbi sull’esperibilità del rimedio cautelare risiedevano essenzialmente sull’eccezione, quasi sempre sollevata dagli istituti di credito, in merito alla mancanza di residualità per l’applicazione dello strumento di cui l’art. 700 c.p.c. in considerazione del rimedio previsto dall’art. 10 del D.lgs  150/11 relativo, però, esclusivamente ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali.

Questo dibattito può dirsi oggi sostanzialmente sopito in quanto la giurisprudenza di merito ritiene unanimemente che se il ricorrente censura in giudizio la mancanza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione sic et simpliciter e non l’illegittimità dei trattamento dei dati personali, la questione sarebbe riconducibile alla fattispecie della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. per cui, vista l’assenza di uno strumento cautelare tipico, sarebbe esperibile il rimedio residuale ex art. 700 c.p.c.

Posta l’ammissibilità, oramai sostanzialmente pacifica, del rimedio cautelare atipico, il dibattito si è quindi trasferito sui requisiti dell’azione e in particolare sul presupposto del periculum in mora.

Essendo solitamente gli imprenditori e non consumatori ad agire in via d’urgenza per l’illegittima segnalazione al C.R.I.F., la giurisprudenza si è nella quasi totalità dei casi espressa in riferimento a tale categoria di soggetti ravvisando il periculum in mora nell’essenzialità dell’accesso al credito per le attività commerciali che, negli ordinari tempi processuali, potevano subire un pregiudizio irreparabile.

Nei casi in cui, di contro, la tutale di urgenza veniva invocata da un consumatore, la giurisprudenza di merito utilizzava canoni interpretativi più restrittivi per ciò che riguardava la sussistenza del periculum in mora negando, il più delle volte, la tutela cautelare.

Siffatta impostazione, in buona sostanza, veniva fondata sulla constatazione della ontologica diversità soggettiva sussistente tra le due categorie di soggetti, imprenditori i primi consumatori i secondi. Stante detta diversità, si riteneva che il requisito del periculum in mora dovesse essere fondato su differenti indici argomentativi non potendosi trasmigrare gli approdi giurisprudenziali riferiti agli  imprenditori automaticamente ai consumatori.

Il Tribunale di Tivoli, nell’ordinanza in commento, ponendosi sul solco di questo dibattito afferma un differente ed innovativo principio, riconoscendo la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al consumatore al quale era stato di fatto inibita la possibilità di ricorrere al sistema creditizio.

La difesa aveva documentato, infatti, come la ricorrente facesse largo uso del credito al consumo e di come, a causa della segnalazione illegittima, gli erano stati rifiutati due finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo.

Il principio sotteso all’accoglimento totale del ricorso da parte del Tribunale di Tivoli è quello di accordare, anche per via d’urgenza, tutela a diritti costituzionalmente protetti del diritto al risparmio, del diritto all’immagine e della reputazione bancaria, i quali non spettano ai soli imprenditori ma, nel sistema economico attuale, anche ai consumatori.

Si riporta il passo del ricorso introduttivo riferito alla sussistenza del periculum in mora:  “È principio consolidato, infatti, che l’illegittima segnalazione in Centrale Rischi comporta, di per sé, un rischio imminente e molto elevato di grave pregiudizio, sia per quanto riguarda l’eventuale revoca degli affidamenti già concessi, sia quale causa di preclusione per la concessione di nuove agevolazioni. Tipico effetto della segnalazione è, infatti, la negazione dell’affidabilità bancaria del soggetto. Per l’effetto, una segnalazione determina l’impossibilità di accedere al credito bancario oltre ad un danno alla reputazione alla lesione del buon nome, all’onore e alla reputazione economica.

Si aggiunga a quanto detto che l’illegittima segnalazione va ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti quali l’iniziativa economica privata, il diritto al risparmio oltre al già menzionato diritto all’immagine e alla reputazione.

Da quanto detto è evidente e provato come si siano già concretizzate le conseguenze pregiudizievoli in capo alla ricorrente essendogli già stati rifiutati due finanziamento a causa dell’illegittima segnalazione.

L’acquisto dell’automobile, per cui era stati richiesto il secondo finanziamento rifiutato, era ed è indispensabile al fine di recarsi a lavoro e per svolgere ogni adempimento che la quotidianità impone: ad oggi la ricorrente, anche avendo i requisiti finanziari richiesti, non può contrarre alcun finanziamento nemmeno per l’acquisto di beni di prima necessita quali possono essere ad esempio degli elettrodomestici e tutto ciò che è necessario per lo svolgimento della normale vita quotidiana.

È stato dimostrato come la ricorrente faccia ampio uso del credito anche al consumo e di come la segnalazione pendente a suo nome stia già provocando pregiudizi, soprattutto non patrimoniali, che sarebbero aggravati dall’eccessivo tempo necessario a far valere il proprio diritto nel corso e all’esito di un giudizio ordinario.

In materia cautelare si ricorda che, per giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il pericolo sia desumibile alla stregua degli elementi indicati, ovvero sia anche solo temuto.

Per tali ragioni pare indiscutibile la sussistenza anche del secondo requisito richiesto dal legislatore per la concessione del richiesto provvedimento d’urgenza”.

Sentenza collegata

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