Illecito extracontrattuale nell’ordinamento italiano

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In diritto l’illecito civile extracontrattuale (o illecito aquiliano, dalla Lex Aquilia) è l’illecito civile che consiste nella violazione di un dovere, che non si configura come inadempimento di un obbligo del danneggiante nei confronti del danneggiato.
In determinati ordinamenti di civil law (ad esempio, Francia e Spagna) gli illeciti civili extracontrattuali vengono distinti in delitti e quasi delitti, in altri questa distinzione non è stata accolta o mantenuta e si parla di fatti illeciti (così in Italia) o atti illeciti (così in Germania e Svizzera) anche se, a rigore, qualsiasi illecito, compresi quelli penali, può essere considerato fatto e, al di fuori dei casi di responsabilità oggettiva, atto illecito.

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Indice

1. La definizione


L’articolo 2043 del codice civile fonda l’obbligo, per chiunque abbia provocato con il proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto a risarcire il danneggiato.
Di solito si individua  nel fatto illecito un elemento soggettivo, che consiste nella volontarietà o meno dell’azione (o condotta), e uno oggettivo.
L’articolo in questione è anche meglio conosciuto come illecito civile ed è direttamente collegato con altri articoli del codice civile come 1223 (risarcimento del danno) e 2056 (valutazione del danno ingiusto). 

2. L’elemento oggettivo


Si compone di comportamento ingiusto, evento dannoso e nesso di causalità. 

3. L’elemento soggettivo


Si avrà un fatto doloso quando il danno è voluto, come effetto della propria azione, o  si accetta l’eventualità che si verifichino conseguenze dannose, anche se non sono l’obiettivo primario dell’atto (dolo eventuale, ad es. si fa scoppiare una bomba sotto un monumento di notte, sapendo che è possibile che qualcuno passi nelle vicinanze, ma volendo prima di ogni altra cosa danneggiare il monumento).
Il fatto è colposo quando deriva da una negligenza, imprudenza o imperizia (es. guidando la vettura per distrazione, o perché non si conosce la tecnica di guida) o per inosservanza di leggi, regolamenti, usi o discipline. 

4. Il comportamento ingiusto


È l’azione umana illecita, vale a dire, contraria a norme dell’ordinamento giuridico.
L’atto illecito è atipico, nel senso che ogni violazione di una norma imperativa, che non può essere derogata, che procuri un danno ad altri, va risarcita (principio del neminem laedere) attraverso l’applicazione degli articoli 1223 e 2056 del codice civile.


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5. L’evento dannoso


È il pregiudizio subito dal soggetto diverso da quello che ha tenuto la condotta.
Può essere un danno economico, sotto le specie di danno emergente (spese sostenute in conseguenza del danno) e lucro cessante (mancato guadagno, che il danneggiato avrebbe ottenuto con sicurezza o buona probabilità, se non si fosse verificato il fatto dannoso), oppure danno non economico.
La giurisprudenza più recente comprende in questa voce anche il danno biologico e quello esistenziale, di solito ritenuti un’unica voce di danno, come lesione dell’integrità psicofisica e delle abitudini di vita del danneggiato.
Viene risarcito con valutazione equitativa dal giudice.
L’articolo 2059 del codice civile prevede che il danno non patrimoniale sia risarcito esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
La norma viene interpretata nel senso di riconoscere il danno morale (patimenti, sofferenze) quando il fatto illecito civile è anche punibile come reato, ma è aperta la discussione sulla differenza tra danno morale e danno esistenziale o biologico.
Si parla di evento dannoso come danno ingiusto, vale a dire, provocato non iure, perché esistono danni provocati secondo diritto, com’è il danno patito dal proprietario il quale terreno sia legittimamente espropriato dalla pubblica amministrazione.
In questo caso non è dovuto un risarcimento, ma un indennizzo.

6. Il nesso di causalità


È il legame di causa – effetto che deve legare la condotta con l’evento, nel senso che il danno deve essere causa diretta e immediata dell’azione.
Viene escluso dal fatto altrui, dalla forza maggiore e dal caso fortuito. 

7. Il Risarcimento


L’obbligo di risarcimento è la conseguenza del fatto illecito, che origina un’obbligazione.
Il termine di prescrizione, entro il quale il risarcimento deve essere richiesto, a pena di perdere tale diritto, è di cinque anni, secondo la legislazione italiana.
Il risarcimento è dovuto se esistono gli elementi del fatto illecito, e se sono provati in giudizio dal danneggiato (il quale ha l’onere della prova), a meno che si tratti di un caso di responsabilità oggettiva, (o meglio di colpa presunta) in quel caso è il danneggiante che ha l’onere della prova e  a dovere provare di avere fatto il possibile per evitare il danno e che lo stesso p avvenuto per cause a lui non imputabili.
Al danneggiato basta provare la condotta, l’evento e il nesso di causalità.
Esistono due tipi di risarcimento:
per equivalenza (colui che ha commesso il danno deve pagare una somma di denaro che vada a sanare il pregiudizio subito dal danneggiato) e per forma specifica.
Il reintegro in forma specifica può essere a sua volta di due tipi:
un reintegro in forma specifica, quando colui che ha arrecato il danno deve ripristinare la situazione materiale antecedente al pregiudizio, o un reintegro pecuniario in forma specifica, quando colui che ha commesso il danno deve consegnare una somma di denaro al danneggiato, in modo che lo stesso possa ripristinare la situazione materiale antecedente al pregiudizio. 

8. Gli esempi


Sono esempi di fatti illeciti:

  • Il danno subito dal derubato
  • Il danno subito a causa di violazioni di specifiche norme giuridiche
  • Il danno subito dal soggetto truffato
  • Il danno morale subito dal diffamato
  • Il danno che deriva da un incidente stradale

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Dott.ssa Concas Alessandra

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