La responsabilità oggettiva e la nozione di responsabilità civile

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La responsabilità oggettiva è un tipo di responsabilità giuridica nella quale il soggetto è chiamato a rispondere di un illecito, civile o penale, senza che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa.

Una simile situazione costituisce una deroga al principio della responsabilità, che trova origine nel “neminem laedere” della “lex Aquilia de damno” e successiva conferma nella corrente filosofica del giusnaturalismo, secondo il quale è necessario che ci sia l’esistenza di un preciso nesso psichico tra il fatto illecito e il comportamento dell’individuo, in modo che allo stesso gli possano essere attribuite le conseguenze giuridiche.

In coerenza con lo sviluppo dei rapporti giuridici ed economici che ha caratterizzato, in particolare, l’ultimo secolo si è sentita la necessità d’invocare una responsabilità da accadimento distinta da quella classica da comportamento e si è andato in questo modo a formare nella coscienza sociale un concetto di responsabilità fondato su un generico principio di equità, neanche completamente sconosciuto allo stesso diritto romano che lo esprimeva con il broccardo “ubi commoda, ibi incommoda”, secondo il quale è giusto che chi trae vantaggi dalla sua particolare posizione risponda anche degli eventuali svantaggi.

Anche per questa ragione, nel delinearla, si parla di responsabilità “da rischio lecito” (“periculum”) contrapponendola a quella, ordinaria, “da fatto illecito”.

Un’importante e distintiva caratteristica della responsabilità oggettiva si ha in tema di onere della prova.

La responsabilità extracontrattuale normale viene meno se l’autore del fatto illecito fornisce la prova dell’assenza di sua colpa, quella oggettiva se si prova che il danno è dovuto a un evento fortuito imprevedibile e inevitabile.

Le origini della responsabilità oggettiva

Nel diritto romano, al principio cardine della responsabilità da fatto illecito formulato con la “lex Aquilia de damno” facevano eccezione determinati casi di responsabilità per fatto altrui precursori, secondo alcuni, del concetto di responsabilità oggettiva in senso stretto, mentre secondo un’altra opinione fondati sulla responsabilità da custodia o sulla “culpa in vigilando”.

Si tratta delle responsabilità riconosciute al “pater familias” per fatti illeciti commessi da membri della famiglia, soprattutto se incapaci.

Agli armatori (“nautae”), agli albergatori (“caupones”) e ai gestori di stazioni di ricambio (“stabularii”) per danni arrecati dal lavoro dei propri sottoposti.

Situazioni presenti, anche se adattate all’evoluzione dei tempi, nei più importanti ordinamenti civilistici moderni.

A partire dalla fine del’Ottocento, in piena rivoluzione industriale, la scuola di pensiero del cosiddetto socialismo giuridico ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità oggettiva riconnettendolo al rischio d’impresa, in modo da sottrarre ai datori di lavoro una possibile forma d’immunità per i danni provocati ai dipendenti che l’evoluzione tecnologica, organizzativa e culturale rendeva sempre più anacronistica e iniqua.

Il principio della colpa divenne improvvisamente molto angusto e rigido per potere comprendere le singole situazioni della prassi sociale, che si era consolidata.

La profonda trasformazione che stavano vivendo i Paesi industrializzati richiedeva una decisa evoluzione della responsabilità civile, per potere dare una previsione normativa a determinate questioni sociali che non erano mai state affrontate in precedenza.

A un rilevante, frequente e severo utilizzo della responsabilità oggettiva si è arrivati nel diritto sportivo con l’adozione, da parte degli organismi nazionali e internazionali, di norme che stabiliscono sanzioni sportive ed economiche anche gravi in conseguenza di comportamenti illeciti di soggetti terzi (i sostenitori o tifosi) che non sono privi di vincoli di sottoposizione con il  sanzionato e rispetto ai quali lo stesso non è in grado di esercitare nessun potere di vigilanza o di controllo.

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Nell’ordinamento italiano

Responsabilità penale

S’intende la responsabilità senza colpevolezza, vale a dire senza dolo né colpa, la quale argomentazione dipende sia dall’accertamento della volontà colpevole del soggetto sia dalla dimostrazione della violazione da parte sua delle cautele doverose nello svolgimento di un’attività. Nella responsabilità penale, alla luce dell’articolo 42, tcomma 3 del codice penale, i casi nei quali l’evento è posto “altrimenti” a carico dell’agente (cioè senza dolo né colpa) devono essere espressamente determinati dalla legge”.

Responsabilità civile

La colpa, anche presunta, e il dolo, non sono più i fondamenti unici del fatto illecito.

Esistono numerose fattispecie nelle quali non risponde il soggetto che ha tenuto un comportamento doloso o colposo, ma colui che si è accollato il rischio dell’attività che ha deciso di intraprendere.

In altre parole, chi dirige un’’mpresa deve sopportare i rischi che derivano da quell’attività.

Si sta parlando del cosiddetto rischio per l’impresa, anche se non derivano causalmente da lui.

È il metodo del rischio che fonda la responsabilità e che, di conseguenza, comporta il risarcimento.

Che cosa s’intende con il concetto di rischio

Una corrente dottrinaria ritiene che il concetto di rischio è d’ascrivere alla sfera economica e non giuridica, per questo è impossibile utilizzarlo come criterio d’imputazione di responsabilità.

Altri  sostengono che si possa parlare di rischio solo quando vi è un’attività d’impresa.

Al di là delle interpretazioni della dottrina, il codice civile si è preoccupato di dare una previsione normativa alle fattispecie più frequenti.

Riportiamo di seguito, gli articoli del codice che rilevano di più in materia di responsabilità oggettiva:

Articolo 2048 c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori, e dei maestri d’arte

Articolo 2049  c.c.Responsabilità dei padroni e dei committenti

Articolo 2050 c.c.Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose

Articolo 2052 c.c.Danno cagionato da animali

Articolo 2053 c.c. Rovina di edificio

Articolo 2054 c.c.Circolazione di veicoli

Articolo 2055 c.c.Responsabilità solidale

Nozione di responsabilità civile

Essere responsabile di qualcosa significa rispondere delle conseguenze derivanti da un determinato evento.

Il termine responsabilità deriva dal latino respondeo, rispondo.

La responsabilità è una risposta dell’ordinamento a un fatto che non rispetta i precetti giuridici dallo stesso posti.

Se non viene rispettata una norma, lo Stato risponde, vale a dire, scatta la responsabilità del soggetto, con una reazione che risulta il più possibile adeguata.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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