Il verbale con cui viene disposto il tentativo conciliazione deve essere comunicato anche alla parte rimasta contumace

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Il caso

Con sentenza n. 381/2014, depositata in data 16.5.2014, la Corte d’Appello di Messina, in parziale modifica della sentenza di primo grado, condannava Tizio e Caia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore dei convenuti Sempronio e Mevio, nonché quelle sostenute per il grado d’appello, dichiarando al contempo la contumacia Mevio.

Avverso la detta sentenza proponevano ricorso per cassazione Tizio e Caia sulla base di quattro motivi.

Per quanto di interesse con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione della L. n. 276 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, eccependo la invalidità degli atti successivi al provvedimento di assegnazione del giudizio alla Sezione Stralcio, per mancato esperimento da parte del GOA del tentativo di conciliazione, sancito dalla L. n. 276 del 1997, art. 13, comma 2.”

La decisione della Corte

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dichiarando fondata l’eccezione sollevata dai ricorrenti.

La Suprema Corte afferma, in via preliminare, che l’eccezione di invalidità degli atti successivi al provvedimento di assegnazione del giudizio alla Sezione Stralcio mossa dagli appellanti per mancato esperimento da parte del GOA del tentativo di conciliazione ex art. 13 co. 2 L. n. 276 del 1997, è stata oggetto di esame della Corte d’Appello la quale non ha ritenuto sussistente la nullità degli atti richiamando la sentenza n. 10329 del 2008, secondo cui “non determina la nullità del procedimento davanti alle sezioni stralcio del tribunale (L. 22 luglio 1997, n. 276) l’omissione del tentativo di conciliazione non costituendo questo una formalità essenziale del giudizio e non essendo il suo mancato esperimento sanzionato dalla legge a pena di nullità”.

Gli Ermellini, tuttavia, rilevano che giurisprudenza successiva della Cassazione, ha affermato, in senso opposto, che “l’ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma della L. 22 luglio 1997, n. 276, art. 13, comma 2, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell’ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall’art. 292 c.p.c., attesa l’anteriorità di tale disposizione rispetto all’altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado” (Cass. n. 1434 del 2018, conf. Cass. n. 30576 del 2011).

Tale conclusione poggia sulla speciale natura della norma, che non si limita a prevedere una mera formalità di comparizione delle parti, ma è posta a diretta salvaguardia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre che del contumace, anche delle parti costituite.

Sulla base di tale considerazione la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio degli atti alla Corte d’Appello.

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