Il valore del matrimonio determinato dal rito con il quale viene celebrato

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Il valore del vincolo matrimoniale è legato al rito scelto per la celebrazione.

Se le nozze vengono celebrate esclusivamente davanti a un ministro di culto cattolico, l’atto è unicamente religioso.

Se vengono celebrate esclusivamente davanti all’ufficiale di stato civile non si hanno connotati religiosi e la validità è esclusivamente legale.

Se si vuole che il matrimonio religioso abbia anche un valore giuridico, si deve scegliere di celebrare il matrimonio concordatario, che si svolge davanti a un sacerdote cattolico e ha effetti civili perché viene trascritto nei pubblici registri.

Se si decide di sposarsi con un rito diverso da quello cattolico, si avrà un matrimonio acattolico.

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Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore

110.00 €  104.50 €

Il matrimonio religioso

Il matrimonio religioso si contrae davanti a un ministro di culto cattolico, il sacerdote, seguendo le regole del diritto canonico e senza che si proceda alla trascrizione nei registri dello stato civile.

L’unione ha un valore esclusivamente religioso e gli sposi non avranno le tutele che garantisce un matrimonio contratto con effetti civili.

Alla coppia non si applica la disciplina prevista per il matrimonio civile da parte della nostra legislazione né in relazione agli aspetti patrimoniali né in relazione alla successione e alla famiglia.

Se i futuri sposi vogliono celebrare un matrimonio religioso si devono rivolgere al loro parroco o a quello della chiesa dove hanno intenzione di sposarsi per avviare le pratiche.

Prima delle nozze si dovranno effettuare le pubblicazioni nelle rispettive parrocchie dei nubendi, se sono diverse, e in un  momento successivo si potrà celebrare il matrimonio.

Il matrimonio civile

Il matrimonio civile è un atto pubblico che produce effetti esclusivamente nell’ordinamento giuridico.

È disciplinato dalla legge dello Stato in relazione alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione.

I futuri sposi devono presentare la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei due, il quale accerta che non esistano impedimenti alla celebrazione.

L’istanza deve riportare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, la libertà di stato di ognuno degli sposi, se dovessero esistere impedimenti di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra gli stessi, se in precedenza hanno contratto matrimonio, se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente, se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Le pubblicazioni restano sul sito internet del Comune per almeno 8 giorni consecutivi.

In questo periodo chi dovesse avere interesse può presentare opposizione al matrimonio.

Una volta che siano decorsi 4 giorni dal compimento delle trascrizioni, il matrimonio può essere celebrato.

Le modalità di celebrazione del matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario è il matrimonio cattolico che si svolge con rito religioso, che produce effetti civili secondo gli accordi stipulati tra lo Stato italiano e la Santa Sede con i Patti Lateranensi del 1929.

Questo tipo di matrimonio è disciplinato dal diritto canonico e viene celebrato da un sacerdote, in qualità di ministro di culto cattolico.

Acquista valore anche davanti alla legge se viene  trascritto nei registri dello stato civile.

Prima che venga celebrato il matrimonio concordatario, i futuri sposi devono seguire un corso prematrimoniale presso una parrocchia a loro scelta, dove parteciperanno a una serie di incontri, che di solito durano due o tre mesi, durante i quali i futuri sposi riflettono, insieme al parroco, sulla loro futura vita coniugale.

Una volta finito il corso, viene rilasciato un attestato di partecipazione che ha due anni di validità e che va consegnato dai futuri sposi al parroco quando decidono di sposarsi.

Per fissare la data di celebrazione del matrimonio, gli stessi si devono rivolgere al loro parroco oppure a quello della chiesa nella quale hanno deciso di sposarsi.

In quali circostanze non si può procedere alla trascrizione del matrimonio religioso

Il matrimonio religioso non può essere trascritto nei registri dello stato civile e non può conseguire effetti civili in presenza di specifiche cause, oppure quando:

Gli sposi non hanno l’età richiesta dalla legge per contrarre matrimonio, vale a dire, 18 anni o 16 anni se si è stati autorizzati dal tribunale per i minorenni.

Uno degli sposi è stato interdetto per infermità di mente.

Esiste tra gli sposi un altro matrimonio che ha effetti civili.

Esistono impedimenti che derivano da delitto, ad esempio, se uno dei coniugi ha ucciso l’ex coniuge dell’altro.

Esistono impedimenti che derivano da affinità in linea retta, ad esempio se la suocera voglia sposare il genero.

Anche in presenza di un impedimento inderogabile, il matrimonio può essere lo stesso trascritto quando non è più possibile proporre un’azione di nullità o di annullamento.

Se al matrimonio non precedono le pubblicazioni può essere trascritto se l’ufficiale dello stato civile accerti l’inesistenza di impedimenti e previa affissione di un avviso che contenga le generalità degli sposi, la data e il luogo nel quale è avvenuta la celebrazione e il nome del ministro di culto che lo ha celebrato.

L’avviso deve restare affisso per 10 giorni consecutivi entro i quali chi ha interesse può proporre le opposizioni previste dalla legge.

La trascrizione tardiva del matrimonio

La trascrizione tardiva del matrimonio è ammessa dopo 5 giorni dalla celebrazione, quando:

Entrambi i coniugi lo richiedono o anche uno solo di essi, purché l’altro ne abbia conoscenza e non si opponga.

Gli sposi hanno conservato ininterrottamente lo stato libero per la legge civile dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione.

Anche la trascrizione tardiva ha efficacia retroattiva.

Il matrimonio acattolico

Il matrimonio acattolico si svolge davanti a un ministro di un culto non cattolico.

Ad esempio di culto ebraico, valdese o metodista, ammesso nello Stato, e consegue gli effetti del matrimonio civile se viene trascritto nei registri dello stato civile.

Per avere valore nell’ordinamento giuridico italiano, il matrimonio acattolico deve rispettare le regole che la legge stabilisce, vale a dire, le intese che sono state stipulate tra lo Stato italiano e le chiese acattoliche.

Il celebrante ha il ruolo di un delegato dell’ufficiale di stato civile e la celebrazione deve essere preceduta dalle pubblicazioni.

L’atto di matrimonio deve essere inviato all’ufficiale di stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione per procedere alla trascrizione nei pubblici registri.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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