Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), Ordinanza n. 31del2010: sulla non estensibilità del controllo mediante badge agli Avvocati di enti pubblici (nel caso specifico Avvocatura regionale)

sentenza 28/01/10
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00031/2010 REG. ORD.

705/2009 R.G.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

sezione staccata di Salerno

Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 705 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
** ed altri , rappresentati e difesi dall’avv. *******************, con domicilio eletto in Salerno, via F.P. *****,37 c/o avv. *****;

contro

Regione Campania, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto in Salerno, c.so *********,33 presso l’Avvocatura Regionale, nonché dal prof. avv. ****************, con domicilio eletto in Salerno, via M. Incagliati,2 c/o avv. Caliulo;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, rappresentato e difeso dagli avv. **********, *******************, con domicilio eletto in Salerno, L..Go Dogana Regia c/o avv. **********; Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, rappresentato e difeso dall’avv. ***************, con domicilio eletto in Salerno, via Incagliati,2 c/o avv. **********;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della circolare prot. n. 2009.0271672/09 relativa all’attivazione del sistema automatico delle presenze;

della circolare n. 13 del 2-10-2009 dell’****** Affari Generali, applicativa del servizio ispettivo a tutto il personale dipendente, nella parte in cui non prevede alcuna deroga per gli avvocati dell’Avvocatura Regionale;

della nota prot. 1097545/09 del 18-12-2009 con la quale il coordinatore del personale ha disposto che gli avvocati dell’avvocatura regionale, siano nuovamente assoggettati alla rilevazione automatica delle presenze di cui al SIGREP con la modalità del *****;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;..

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/01/2010 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Premesso che con la precedente ordinanza cautelare n. 443/2009 venivano rilevate la peculiarità dello status degli avvocati dipendenti della Regione e la circostanza che la rigidità ed indifferenziata regolazione del sistema SIGREP non teneva conto della suddetta diversità e della particolarità del sevizio svolto;

Evidenziato che i sistemi attivati con i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, pur con le modifiche relative alla possibilità di segnalare entrate ed uscite connesse a ragioni di servizio esterno, non risultano, nella loro definizione unilaterale, aver tenuto in debita considerazione la posizione di autonomia della particolare categoria professionale, dovendo comunque essere la risultante di determinazioni che coinvolgano il vertice dello specifico settore, previo esame congiunto e conseguente espressa ed analitica disciplina degli aspetti peculiari della prestazione in relazione agli obblighi di servizio, con adozione di soluzioni condivise e rispettose sia delle esigenze dell’Amministrazione che di quelle della categoria professionale;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare proposta nei sensi di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14/01/2010 con l’intervento dei Magistrati:

**********************, Presidente

**************, ***********, Estensore

****************, Consigliere

 

L’ESTENSORE             IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2010

IL SEGRETARIO

sentenza

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