Il Sindaco non può intervenire per limitare le modalità di esercizio dell’attività di distribuzione di materiale pubblicitario “porta a porta” con motivazioni che riguardano la salvaguardia del decoro urbano, perché queste ultime possono riferirsi solamen

Alesso Ileana 29/01/16
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Una Società operante nel settore della distribuzione di volantini pubblicitari nelle cassette postali ricorre al TAR Puglia contro l’ordinanza del Sindaco di Ostuni che vieta la distribuzione di  volantini, dépliants, manifesti e opuscoli pubblicitari.

L’ordinanza vieta la distribuzione per strada, sugli usci delle case, negli androni e sotto le porte di accesso delle abitazioni private, consentendola solo con consegna a mano il martedì mattina, previa comunicazione al Comune.

La Società sostiene che l’ordinanza sindacale vìola i diritti di corrispondenza, circolazione e comunicazione e che, comunque, esula dai poteri attribuiti al Sindaco, che avrebbe invaso le competenze del Consiglio comunale.

Il TAR accoglie il ricorso e precisa che:

– il Sindaco ha adottato l’ordinanza nell’ambito dei poteri conferitigli dall’ordinamento però la tesi dell’ordinanza secondo cui la distribuzione di volantini “porta a porta”, oppure per strada, comporti ripercussioni sul decoro urbano, non è condivisibile;

– inoltre, è evidente che il provvedimento del Sindaco vìola la libertà di scelta delle imprese operanti nel capo della distribuzione pubblicitaria perché pretende di imporre la consegna diretta nelle mani degli utenti, vietando l’immissione di volantini nelle cassette postali;

– l’autorità pubblica non può incidere con regole che privilegiano una determinata modalità perché ritenuta meno invasiva per i privati cittadini;  

– in conclusione, l’ordinanza impugnata restringe immotivatamente le modalità di consegna di materiale pubblicitario “porta a porta”, limitando senza alcuna valida ragione l’autonomia economica ed imprenditoriale degli operatori privati, ed è quindi illegittima.

Alesso Ileana

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