Il sindacato sui regolamenti

Redazione 18/01/19
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Il sindacato giurisdizionale sui regolamenti può essere alternativamente quello del giudice ordinario o del giudice amministrativo, a seconda che si faccia riferimento a un diritto soggettivo o a un interesse legittimo.

Nella specie, se oggetto di interesse risulta essere l’interesse legittimo, allora non si avranno dubbi e si devolverà la causa al giudice ordinario.

All’opposto se la causa ha a oggetto un diritto soggettivo leso da un potere illegittimamente esercitato, allora il diritto in base alla tesi prevalente in dottrina, si considera affievolito e trasformato in interesse legittimo, la cui competenza è rimessa al g.a.

Si considera la competenza del giudice ordinario secondaria, poichè lo stesso può conoscere e pronunciarsi solo sulla base di quei provvedimenti che siano stati posti in essere nell’ipotesi di carenza di potere ovvero qualora il provvedimento verrà dichiarato nullo ex art. 21 septies l 241/90.

La giurisdizione di legittimità del G.A.

La tutela principale nei confronti dei provvedimenti amministrativi è dunque devoluta al giudice amministrativo in sede di legittimità, fermi I casi di giurisdizione amministrativa esclusiva.

L’impugnazione del regolamento deve sottostare ai principi imposti dal processo amministrativo, tra cui emerge quello dell’interesse ad agire. A questo proposito ci si domanda se l’interesse ad agire nasce già con l’emanazione del regolamento. La risposta al quesito non risulta facile.

Difatti, il regolamento quale fonte di rango secondario ha carattere generale e astratto, ha il potere di contenere disposizioni immediatamente lesive.

La dottrina a questo proposito è intervenuta prevedendo due ipotesi diverse: le volizioni-azioni e volizioni- preliminari.

Le volizioni-azioni fanno riferimento ai privati. I regolamenti appartenenti a questa categoria risultano, immediatamente, impugnabili con il termine di decadenza di 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento . Il Cittadino che non impugna tempestivamente il provvedimento, ma attende l’applicazione dell’atto applicativo, il ricorso giurisdizionale sarà dichiarato inammissibile per tardività.

Le volizioni-preliminari pongono l’attenzione sulla posizione della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini, e quindi la condotta che deve essere eseguita dall’Amministrazione. La lesione in questa ipotesi non è immediate, ma può maturare a seguito della lesione della sfera giuridica del cittadino.

Il soggetto interessato dovrà quindi procedure con l’impugnativa congiunta dell’atto e del regolamento, poichè l’atto applicativo è affetto da illegittimità derivate, sicchè solo l’accertamento del vizio originario e il conseguente annullamento del vizio del regolamento fa sì che il giudice possa annullare l’atto direttamente lesivo.

Questione diversa è se il soggetto impugni il solo atto deducendone la invalidità derivata  dal provvedimento e quindi richieda l’intervento del giudice.

La tesi attualmente prevalente stabilisce che la giurisdizione del giudice amministrativo di legittimità dell’atto può essere esercitata solo in via principale e l’eventuale accertamento dell’illegittimità dell’atto provoca l’annullamento del provvedimento.

Da ciò si deduce che è fatto divieto per il giudice amministrativo decidere sulla legittimità dell’attività amministrativa in via meramente incidentale.

L’introduzione dell’azione di mero accertamento non modifica quando appena esposto, anche sulla base del fatto che è tassativamente prevista nei casi di nullità dell’atto o inutilità di una decisione di annullamento, pur tempestivamente richiesta.

La disapplicazione dei regolamenti

Il problema della disapplicazione dei regolamenti deve essere affrontato in maniera diversa per quella che attiene i provvedimenti.

Le diverse ipotesi di connessione tra regolamento e atto amministrativo vanno affrontate in base al tipo di lesione.

La prima ipotesi riguarda la connessione tra regolamento e provvedimento, in cui vige un rapporto di presupposizione, per cui : l’atto lesivo delle sfera soggettiva è emanato in applicazione del regolamento. In questo caso, il soggetto destinatario del provvedimento ricorre all’ipotesi di illegittimità che sia derivate da un vizio del regolamento, che però omette di impugnare.

La seconda ipotesi si sostanzia in un rapporto di pregiudizialità tra regolamento e provvedimento: in cui c’è stata una violazione del regolamento nell’emanazione del provvedimento. Il destinatario ricorre per l’illecita applicazione del regolamento e il controinteressato può dedurre l’illegittimità del regolamento.

La prima ipotesi è invocata dal ricorrente per scopi demolitori; la seconda da parte del resistente a fini conservativi.

La giurisprudenze ha ammesso in entrambi è ammissibile la disapplicazione del provvedimento che sia in contrasto con il regolamento.

L’orientamento che ammette la disapplicazione dei regolamenti è volto a mantenere il contrasto tra norme che sia soggette al rispetto delle fonti del diritto e di accordare la prevalenza delle fonti di rango superiori.

Nell’ambito della giurisdizione esclusiva il potere del giudice di disapplicare gli atti non ritualmente impugnativi è ammesso nel caso di lesioni diritti soggettivi.

Per quel che attiene il sindacato di costituzionali sui regolamenti, la Costituzione e le leggi costituzionali non consente l’accesso al giudizio di costituzionalità che può riguardare unicamente di atti aventi forza di legge di cui il provvedimento è sprovvisto ex art. 134 Cost.

In conclusione, se il regolamento contrasti con la legge su cui si fonda, sia con la Costituzione, sarà possibile la disapplicazione o l’annullamento da parte del giudice ordinario o amministrazione.

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