Il risarcimento del danno di un minorenne figlio di genitori separati

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In caso di danno di un figlio minorenne di una coppia separata, ci si chiede quale dei due genitori lo debba risarcire.

La questione è stata più volte decisa da parte della giurisprudenza.

In questa sede definiremo i confini della responsabilità dei genitori sui comportamenti illeciti commessi dai figli e quando sono tenuti a rimborsare i danni prodotti da simili azioni.

La responsabilità dei genitori in presenza di danni dei figli

In relazione agli illeciti civili, per il risarcimento del danno, i genitori sono responsabili sino a quando il figlio è minorenne.

Dai 18 anni in poi, i danni li risarcisce il diretto interessato.

Se il fatto viene commesso quando il ragazzo è minorenne, la responsabilità resta in capo ai genitori nonostante il figlio, poco dopo, raggiunga la maggiore età, ad esempio nel corso del processo a suo carico.

Costituiscono esempi il figlio che rompe il vetro della finestra del vicino di casa con una pallonata o, senza volere, fa cadere un compagno.

Per gli illeciti penali commessi dai minorenni i genitori non sono mai responsabili, lo è il ragazzo personalmente se ha almeno 14 anni.

In simili circostanze risponde dei suoi comportamenti penalmente rilevati.

Se ha meno di 14 anni non è imputabile.

Per gli illeciti amministrativi, come le contravvenzioni stradali, sino a quando il figlio è minorenne la responsabilità è dei genitori, al compimento della maggiore età le multe le deve pagare il ragazzo.

Le circostanze nelle quali i genitori non sono responsabili al posto i figli

La questione della responsabilità dei genitori per i danni dei figli si pone esclusivamente nell’ambito del diritto civile per i comportamenti che richiedono un risarcimento.

La legge stabilisce l’esonero della responsabilità per padre e madre in due casi.

Quando il figlio è affidato alla custodia di insegnanti, precettori e istruttori di vario tipo, come scuola, docenti privati, allenatore sportivo.

In questi casi, la responsabilità per i danni causati dal minore è di chi lo ha “in gestione” anche se per un periodo di tempo limitato, quando i genitori dimostrano di non avere potuto impedire il fatto.

Il “non aver potuto impedire il fatto” è una circostanza difficile, se non impossibile, da dimostrare.  L’orientamento della giurisprudenza attuale, sostiene che non c’entra la distanza fisica tra genitore e figlio, ma l’educazione dagli stessi impartita.

I genitori devono fornire ai figli gli insegnamenti per il corretto vivere in società, per il rispetto del prossimo nonché per le regole giuridiche e sociali, in modo da rendere il bambino capace di autogestirsi, nel rispetto di una convivenza civile con il prossimo.

Il fatto che il figlio sia lontano dalla vista dei genitori, ad esempio quando è al parco con gli amici, non esonera gli stessi dalla responsabilità in relazione ai suoi comportamenti illeciti.

Non è la presenza o l’assenza del genitore a comportare o escluderne l’obbligo di risarcire eventuali danni realizzati dal minore.

Al fine di evitare di risarcire i danni commessi dal figlio minorenne, i genitori non si devono limitare a dimostrare di non avere potuto impedire il fatto, devono dimostrare di avere impartito al minore una buona educazione, adatta alle sue condizioni sociali e familiari, e di avere sempre esercitato su di lui una vigilanza adeguata alla sua età (Cass. sent. n. 9509/2007).

Il risarcimento dei danni del figlio di genitori separati

Il codice civile stabilisce che il padre e la madre sono responsabili del danno cagionato dal figlio minore che abiti con loro.

L’affermazione legislativa farebbe pensare che il risarcimento del danno commesso dal figlio di una coppia separata, che non abbia ancora raggiunto la maggiore età, spetti in modo esclusivo al genitore presso il quale lo stesso sia stato collocato.

Il concetto riportato dal codice civile è relativo all’ipotesi del figlio che ancora sia sotto la “supervisione” dei genitori e non abiti per conto suo, rendendosi completamente indipendente.

Ad esempio il ragazzo di 17 anni che trova un lavoro all’estero e abita lontano dai genitori.

Alla luce delle affermazioni sopra scritte, si può evidenziare che la responsabilità per i danni commessi dal figlio di una coppia separata o divorziata incombe sia sul padre sia sulla madre, indipendentemente da quale dei due abbia la collocazione.

Il concetto di collocazione è relativo alla dimora del minore, il luogo dove abita, dorme e mangia.

Di solito, la collocazione viene affidata alla madre.

Un concetto diverso è l’affidamento che è l’insieme dei poteri e doveri sul minore, l’esercizio delle scelte più importanti per la crescita, educazione e salute del figlio.

Quando l’affidamento è condiviso, entrambi genitori devono concorrere, nella stessa misura, vale a dire al 50%, a risarcire i danni commessi dal minore.

Questo perché il dovere di dare al figlio una corretta educazione è a carico di entrambi i genitori.

Al contrario, in presenza di un affidamento esclusivo a un genitore, lo stesso è l’unico responsabile. Sono gli oneri ed onori di questo potere esclusivo.

Secondo una sentenza del 2006 del tribunale di Monza, la responsabilità del genitore per il fatto commesso da un minore capace di intendere e volere scatta anche quando lo stesso viene affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo, ad esempio l’insegnate, perché l’affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dall’obbligo di vigilare su di lui, ma non solleva dal dovere di impartirgli una corretta educazione.

Al fine di liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in un momento nel quale lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, resta a carico dei genitori dimostrare di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire i suoi potenziali comportamenti illeciti.

Il Tribunale ne trae un’altra conseguenza, relativa al fatto che il coniuge separato non affidatario non si può esclusivamente liberare dalla responsabilità per la colpa da omessa educazione, soprattutto quando le modalità dello stesso fatto illecito mettano in evidenza un grado di maturità e di educazione del minore, irresponsabilità, assoluta mancanza di capacità di controllo e di giudizio  sulle possibili conseguenze del suo modo di agire, che rappresenta la conseguenza del mancato adempimento dei doveri a carico dei genitori.

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