Il risarcimento del danno

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Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell’ordinamento giuridico dall’articolo 2043 del codice civile:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Indice

  1. Gli elementi della normativa della responsabilità civile
  2. Il Ne bis in idem

1. Gli elementi della normativa della responsabilità civile

Gli elementi in questione sono:

Danno subito da altro soggetto

Il danno (perdita che il soggetto subisce) può essere:

Danno patrimoniale

Danno emergente: effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato

Lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato

Danno non patrimoniale

Danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana

Non suscettibile di diretta valutazione economica, ma di valutazione equitativa.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito esclusivamente nei casi determinati dalla legge

(art. 2059 c.c.).

Sono più frequenti i danni che derivano da reato.

Il danno non patrimoniale si somma al danno patrimoniale (es. professionista dileggiato).

Il danno ingiusto

È contrario al diritto e atipico:

Danno che viola una regola giuridica (es. lesioni personali, diffamazione)

Danno che lede un interesse protetto dal diritto (diritto soggettivo).

Se esistono interessi protetti contrapposti (es. diritto all’informazione e diritto alla riservatezza) c’è una valutazione comparativa dei due interessi contrapposti in base al metodo di pubblica utilità.

C’è stata una presa di posizione del legislatore con il codice in materia di protezione delle informazioni personali (D. Lgs. n. 196/2003) che obbliga chi le utilizza a informare l’interessato e avere il suo consenso.

È previsto un regime speciale per l’attività giornalistica.

Se si presenta un danno lesivo della riservatezza da parte di banche dati, il quale esercizio di attività è considerato pericoloso, le stesse rispondono anche senza colpa per il rischio d’impresa.

Nesso di causalità tra fatto e danno

Il danno è risarcibile se è conseguenza del fatto dannoso.

I metodi sono:

Causalità materiale: il fatto come condizione necessaria del danno

Causalità giuridica: ragionevole probabilità, secondo criteri di regolarità statistica, che quel fatto produca quel danno.

Causalità diretta e immediata

Ci può essere un concorso di più metodi d’imputazione e quindi se più soggetti, rispondono solidalmente delle conseguenze di un fatto illecito, si applicano a ciascuno i diversi metodi di imputazione:

Concorso del danneggiato al verificarsi dell’evento (art. 1227 c.c.):

se c’è mancanza di diligenza e questa provoca o aggrava il danno si ha una riduzione proporzionale della responsabilità.

Il concorso fortuito di situazione occasionale esclude il nesso di causalità in casi eccezionali (giurisprudenza rigorosa).

Anteriorità del fatto alla capacità di intendere e volere (imputabilità)

Il danno non obbliga al risarcimento se il soggetto era privo della capacità di intendere e di volere (capacità naturale) nel momento nel quale ha compiuto il fatto.

L’incapace risponde però se lo stato di incapacità dipende da sua colpa (art. 2046 c.c.).

Risponde in sua vece chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace (art. 2047 c.c.).

Fatto compiuto senza una causa di giustificazione

Il danno non deve essere risarcito se il fatto è stato compiuto in circostanze idonee a giustificarlo:

Esercizio del diritto

Clausola dove chi esercita un proprio diritto non commette un comportamento antigiuridico (es. informazione bancaria sulla correttezza di un imprenditore)

Consenso dell’avente diritto

Non è responsabile chi lede un diritto altrui se è stato autorizzato dallo stesso danneggiato.

I diritti personali alla vita, alla salute, alla integrità fisica, all’onore, alla libertà non sono disponibili

Legittima difesa: non è responsabile chi causa il danno per difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata alla offesa (art. 2044 c.c.).

L’eccesso di legittima difesa è il comportamento non proporzionato all’offesa

Stato di necessità: non è responsabile chi causa un danno per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alle persone se il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né altrimenti evitabile (art. 2045 c.c.)

Il giudice può distribuire il danno.

Dolo e colpa

Il dolo è la coscienza o volontà di cagionare il danno e si divide in:

Dolo commissivo (dolo attivo)

Dolo omissivo (dolo passivo)

La colpa è il mancato impegno della diligenza richiesta per un determinato tipo di attività: negligenza, imprudenza o imperizia, quindi inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

I gradi della colpa sono:

Colpa grave: mancanza di diligenza minima (es. danno causato dal giudice)

Colpa lieve: mancanza di diligenza media (responsabilità contrattuale)

Colpa lievissima: mancanza di diligenza massima (colpa richiesta nella RC).

Il principio era che non c’è responsabilità senza colpa.

La colpa deve essere provata dal danneggiato.

È stata inserita la colpa presunta.

Ci può essere responsabilità senza colpa (oggettiva).

Nella responsabilità per colpa presunta l’autore del fatto ha l’onere della prova liberatoria

(es. responsabilità dei sorveglianti degli incapaci art. 2047 c.c.), attraverso la prova liberatoria deve dimostrare di non avere potuto impedire il fatto.

Responsabilità oggettiva

Ci sono dei casi nei quali un soggetto potrebbe essere ritenuto responsabile indipendentemente da colpa o dolo:

Responsabilità dei genitori: i genitori rispondono del fatto illecito del loro figlio minorenne se non emancipato se abita con loro (art. 2048 c.c.).

Sono responsabili in solido con il figlio minore.

Prova liberatoria è di non avere potuto impedire il fatto.

Necessaria la prova di un’adeguata educazione e vigilanza.

Responsabilità degli insegnanti: gli insegnanti rispondono dei fatti illeciti compiuti dagli alunni e apprendisti se compiuti sotto la loro vigilanza.

Prova liberatoria come le altre responsabilità.

Responsabilità per circolazione di autoveicoli: il conducente è responsabile dei danni.

Prova liberatoria è l’avere fatto il possibile per evitare il danno.

Ad essa si aggiunge la responsabilità solidale del proprietario.

Prova liberatoria è che l’autoveicolo circolava contro la sua volontà.

Responsabilità per malfunzioni di edificio: il proprietario è responsabile dei danni cagionati dalla rovina del proprio edificio.

Prova liberatoria è che deve provare che la rovina non dipende né da una mancata manutenzione né da vizi di costruzione.

2. Il Ne bis in idem

Il brocardo ne bis in idem (non due volte per la stessa cosa) è il principio secondo il quale nessuno può essere punito due volte per la stessa azione, sancito dal codice di procedura penale, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieto di un secondo giudizio previsto dall’articolo 4, protocollo n. 7), dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Vale per procedimenti di natura diversa, con un diverso giudice naturale precostituito per legge, come per il procedimento penale e quello civile teso al risarcimento del danno, o il doppio sistema sanzionatorio penale e amministrativo: dagli esiti indipendenti e che di fatto comportano che un cittadino sia processato due volte per lo stesso fatto.

In vari casi, il codice penale prevede una pena detentiva unita a una sanzione penale pecuniaria.

Dott.ssa Concas Alessandra

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