Il reato di evasione, definizione e disciplina giuridica

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L’evasione consiste nell’allontanarsi in modo illegittimo dal luogo nel quale si sta scontando la pena della reclusione o dell’arresto oppure una misura cautelare detentiva.

Chi abbandona il luogo di permanenza designato dall’autorità giudiziaria senza essere autorizzato, commette il reato di evasione.

Il reato in questione viene punito dalla legge con la reclusione da uno a tre anni, ed è rivolto a chi essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade.

La pena è aumentata da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto utilizzando violenza o intimidazioni nei confronti di altre persone, con effrazione, mentre è da tre a sei anni se la violenza o intimidazione è commessa con armi o da più persone riunite.

Il reato di evasione è disciplinato all’articolo 385 del codice penale rubricato “evasione” che recita:

“Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche all’imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale .

Quando l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.”

La norma in questione fa parte dei delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie e, in particolare, viene tutelato l’interesse al rispetto delle restrizioni della libertà personale legittimamente disposte.

Lo stato di arresto o detenzione è presupposto del reato, si integra ogni volta che il soggetto evade da una struttura carceraria, dalla sua abitazione, o da qualsiasi altro luogo indicato nel provvedimento di restrizione.

Non rientrano nella disposizione l’accompagnamento coattivo, le misure di prevenzione e il fermo per identificazione.

L’evasione può essere commessa da persona legalmente arrestata o detenuta (artt. 380 c.p.p. e ss.).

Chi può commettere il reato

L’evasione è un reato commesso contro l’autorità giudiziaria, contravvenendo alle sue decisioni.

Il reo dimostra il suo disprezzo verso la magistratura e verso la giustizia.

L’evasione è una forma di ribellione alla coercizione dello Stato.

Costituisce un reato proprio, nel senso che può essere commesso in modo esclusivo da coloro che si trovano in una particolare condizione e, nello specifico, da chi sia stato raggiunto da un provvedimento dell’autorità giudiziaria che limita la sua libertà personale.

L’autore può essere la persona arrestata in flagranza di reato, chi è stato condannato in via definitiva all’arresto, alla reclusione o all’ergastolo, chi sconta una misura di custodia cautelare, agli arresti domiciliari o custodia in carcere o in casa di cura, i semiliberi che si assentino senza giustificato motivo per oltre dodici ore rispetto al momento del dovuto reingresso nel penitenziario e i detenuti che non rientrino da un permesso, che possono avere ottenuto per prendere parte a un’udienza, le persone fermate dalla polizia.

In che cosa consiste l’evasione

L’evasione consiste nell’eludere la sorveglianza degli organi preposti a vigilare sull’arrestato o sul detenuto.

Il reato di evasione è a forma libera, nel senso che sono non sono determinanti le modalità attraverso le quali il soggetto riesca ad evadere, scappando dal penitenziario oppure dall’abitazione dove scontava gli arresti domiciliari, sottraendosi con la forza all’arresto avvenuto, non rientrando dopo avere ottenuto un permesso, scavando un tunnel nella sua cella e altro.

Reato di evasione ed elemento soggettivo

Il reato di evasione presuppone il dolo dell’autore, vale a dire la volontà concreta e precisa di volersi sottrarre a un provvedimento che limita la sua libertà.

Se il reo non fosse a conoscenza di questa interdizione, non potrebbe essere imputabile per evasione, perché non avrebbe coscienza del suo comportamento di natura illecita.

Non risponde del reato di evasione chi avendo ottenuto il permesso di allontanarsi dall’abitazione dove sta scontando la pena degli arresti domiciliari, non rientra nei tempi previsti a causa di una cattiva interpretazione del permesso, oppure a causa di una  comunicazione sbagliata della sua durata.

Quando si verifica l’evasione

Il reato di evasione si consuma nel momento nel quale il soggetto arrestato o detenuto si sia riuscito a sottrarre al potere di vigilanza dell’autorità.

Se il colpevole si trova in un luogo aperto, l’evasione si deve ritenere consumata quando lo stesso si sia sottratto alla custodia in modo da non potere essere subito ripreso.

La fuga deve essere effettiva e completa.

Quando non è evasione

Esistono delle ipotesi nelle quali l’autore di un comportamento che sembra del assimilabile a quello dell’evasione, in realtà non commette nessun reato.

La configurabilità del reato di evasione presuppone l’esistenza di un legale titolo di detenzione, e va esclusa la sussistenza di questo delitto nei confronti del soggetto che si è sottratto all’esecuzione della custodia cautelare quando la misura stessa abbia perso efficacia per l’avvenuto decorso del elativo termine massimo di durata.

Allo stesso modo, non commette il reato di evasione chi è sottoposto a misura cautelare diversa da quella detentiva.

Non è possibile ipotizzare un’evasione nel caso di violazione dell’obbligo di dimora, perché questo delitto presuppone che l’autore sia detenuto o legalmente arrestato.

Ancora, non integra il reato di evasione l’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari del soggetto nei cui confronti sia già intervenuta sentenza di condanna a pena non detentiva, ancorché non sia ancora stato adottato un formale provvedimento di scarcerazione, stante la natura meramente dichiarativa dello stesso.

In che cosa consiste l’evasione aggravata

La legge punisce in modo molto severo l’evasione aggravata, vale a dire quella compiuta con violenza o intimidazioni alla persona. ad esempio, alla guardia che vigila sul rispetto della misura di carattere restrittivo, oppure, con effrazione, vale a dire attraverso la rottura o lo scasso di cose dirette a impedire l’evasione, ad esempio, la serratura che chiude la cella oppure le sbarre alla finestra.

Al contrario, è prevista una speciale circostanza attenuante per l’evaso che, spontaneamente, si costituisca in carcere prima della condanna per evasione.

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Autori e vittime di reato

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