Il pubblico concorso deve accertare la professionalità del candidato, non il possesso di requisiti formali (Tar Lombardia, sez. IV, 27.02.2014 n. 549).

Scarica PDF Stampa

Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia torna a pronunciarsi in materia di requisiti di partecipazione, sostanziali e formali, a una procedura concorsuale.

L’occasione è rappresentata dal concorso a un posto di Dirigente Avvocato bandito da un’Azienda Ospedaliera che, nel dare puntuale applicazione all’art. 58 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, concernente il “regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, ha previsto come requisito di partecipazione alla selezione pubblica l’iscrizione all’ordine professionale “.. attestato da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando”.

Il Collegio ritiene che la norma regolamentare, cui rimanda il bando di concorso, si ponga in aperto contrasto con la disciplina normativa superiore contenuta nell’art. 35, c. 1 lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui le procedure selettive volte all’assunzione nelle amministrazioni pubbliche devono essere finalizzate “all’accertamento della professionalità richiesta”, in applicazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.

Alla luce della prescrizione contenuta nel testo unico sul pubblico impiego il requisito dell’iscrizione all’albo professionale appare irragionevole. Invero, “Il bando impugnato, ed il citato art. 58 c. 1 lett. d) del D.P.R. n. 483/97 richiamato nel medesimo, illegittimamente richiedono pertanto, quale requisito di partecipazione, il possesso di un elemento che è in realtà previsto solo per l’esercizio delle funzioni oggetto del concorso, e pertanto inidoneo a selezionare la platea dei potenziali concorrenti, che al contrario viene arbitrariamente limitata, proprio a causa di tale criterio di selezione, che è pertanto irragionevole”.

Il Collegio si riporta ad un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, evidenziando che la procedura concorsuale è finalizzata a verificare il possesso nei candidati di quelle capacità necessarie per assolvere alle mansioni proprie della qualifica da ricoprire, a nulla rilevando invece, almeno in questa prima fase selettiva, eventuali requisiti necessari per il concreto svolgimento delle funzioni oggetto del concorso. Quest’ultimi, semmai, dovranno esser posseduti al momento della stipula del contratto di lavoro ma non possono formare oggetto dell’accertamento concorsuale (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 8.3.2012 n. 92; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 29.5.2008 n. 1108; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 27.10.2008 n. 858;  T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 8.3.2013 n. 621).

La norma regolamentare, quindi, va disapplicata e il bando di concorso che la richiama va dichiarato illegittimo, relativamente a detto aspetto, in virtù del principio sulla gerarchia delle fonti del diritto, in forza del quale “.. allorché una norma primaria ed una norma secondaria regolino la medesima fattispecie in modo difforme, la norma secondaria recede rispetto alla norma primaria, non potendosi ammettere che il giudice sia obbligato a fare applicazione di norme regolamentari contrastanti con la legge (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 12.6.2013 n. 542, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 4.7.2012 n. 1666, T.A.R. Toscana, Sez. II, 9.1.2010 n. 11, C.S., Sez. IV, n. 22/1996, Sez. V, n. 1332/1995)”.

Gianluca Fasano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento