Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 18822 del 31 ottobre 2012 la Cassazione ha accolto il motivo del ricorso con cui si chiedeva di formulare il seguente principio di diritto: la titolarità della colonna d’aria comporta il diritto di sopraelevazione e la conseguente proprietà per accessione dell’immobile costruito.
L’acquirente del lastrico solare, continuano i giudici, se si assicura il diritto di sopraelevare prima della costituzione del condominio, può costruire in altezza, e la nuova opera entra automaticamente nel condominio per le sole parti comuni a quest’ultimo.
Infatti, avvisa la Suprema Corte, quando l’acquirente compra il lastrico solare da chi ne era proprietario prima che si formasse il condominio, l’immobile resta escluso dalla presunzione legale di proprietà comune.
Quindi qualunque opera venga realizzata sul lastrico solare diventa di proprietà dell’acquirente dello stesso e non di trasforma in bene condominiale: il titolare ha il diritto di sopraelevazione, che è indipendente dalla proprietà della costruzione realizzata, e le opere rientrano nel condominio solo per le parti comuni.
A patto che il proprietario fornisca una copertura al fabbricato, ossia una sorta di tetto. Perciò il ricorso dell’uomo che aveva costruito alcuni ripostigli sul suo lastrico solare è stato accolto.
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