Il processo di divorzio prosegue nei confronti degli eredi della parte

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   Indice

  1. La morte della parte nel giudizio civile
  2. La sentenza n. 20494/2022 SS.UU. Civili della Corte di Cassazione
  3. Il principio di diritto

1. La morte della parte nel giudizio civile

Una delle vicende che spesso interessano i processi civili è la morte di una delle parti, evento che provoca delle importanti conseguenze.

Il decesso della parte in corso di causa (che deve essere comunicato dal procuratore di quest’ultima in udienza o notificato alle altre parti) provoca l’interruzione del processo, che riprenderà o a seguito di costituzione volontaria o a seguito di citazione in riassunzione di coloro ai quali spetta di proseguirlo: i successori universali.

L’istituto della interruzione del processo è logico corollario del principio del contraddittorio, che è alla base del diritto processuale civile italiano.

Questo istituto si può applicare anche ai processi di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio?

A questo riguardo, si evidenzia che l’art. 4 c. 12 della L. n. 898/1970 prevede che, nel caso in cui il tribunale emetta sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio possa continuare per la decisione relativa all’an e al quantum dell’assegno.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un caso che riguarda il decesso dell’ex coniuge durante il giudizio di divorzio.


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2. La sentenza n. 20494/2022 SS.UU. Civili della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 20494 del 2022, ha chiarito, expressis verbis, cosa succede in caso di morte di una delle parti durante un processo di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il caso in esame trae origine, appunto, dal decesso del marito, avvenuto successivamente alla sentenza parziale, che, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva rimesso la causa in istruttoria, al fine dell’accertamento del diritto a percepire l’assegno divorzile a carico di una delle parti.

A seguito, pertanto, dell’ordinanza con la quale veniva dichiarata l’interruzione del processo, l’ex moglie lo riassumeva nei confronti degli eredi, i quali si costituivano ritualmente in giudizio, che li vedeva soccombere.

Questi ultimi appellavano la sentenza del Giudice di prime cure; anche la Corte d’Appello, tuttavia, accoglieva le ragioni della ex moglie, confermando la sussistenza dei presupposti per l’assegno divorzile.

La sentenza della Corte d’Appello veniva impugnata dagli eredi dell’ex marito con ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 20494 del 2022, ha rigettato i primi due motivi del ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello.

La sentenza de qua ha stabilito che “il fatto generatore del diritto all’assegno in favore dell’ex coniuge è la sentenza di accertamento costitutivo del giudice”.

La Suprema Corte, altresì, ha statuito che “pur dopo il decesso del coniuge in corso di causa, un interesse di fatto alla prosecuzione del giudizio possa esistere in capo al coniuge aspirante all’assegno divorzile a vari fini, estranei in sé al processo stesso.”

Ovviamente con questa pronuncia, gli “Ermellini” non hanno sovvertito alcun principio di diritto, dal momento che, come si evince dalla parte motiva della sentenza stessa, hanno ricordato che la morte di uno dei coniugi, che preceda l’adozione di una qualsiasi sentenza, determina la cessazione della contesa, proprio in ossequio alla norma di cui all’art. 149 c.c., che prevede che la morte di uno dei coniugi è causa di scioglimento del matrimonio civile, così come degli effetti civili del matrimonio religioso.

Nel caso attenzionato dalla Suprema Corte, invece, vi era stata la sentenza parziale, che aveva statuito sullo status e che non era stata impugnata ex art. 4 c. 12. Proprio la mancata impugnazione aveva evitato che il giudice dell’impugnazione dichiarasse la cessazione della materia del contendere (rectius la improseguibilità del giudizio), proprio perché la morte causa il venir meno dello status.

La Cassazione ha parlato di finalità e contenuto “compositi” del processo di divorzio in quanto finalizzato, da un lato, alla statuizione sullo status e dall’altro, a tutelare una serie di diritti fondamentali inerenti alle esigenze sia economiche della parte più “fragile” sia della prole.

3. Il principio di diritto

Per queste ragioni, la Corte di Legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto: “nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere alla debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso.”

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Avv. Mario Astolfi

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