Assegno di divorzio: gli “arretrati” gravano sugli eredi dell’ex coniuge obbligato

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Le Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 20494 del 24 giugno 2022) ha esaminato la tematica del giudicato della sentenza sullo status, nonché il venir meno del coniuge durante la causa per l’accertamento del diritto all’assegno divorzile, pronunciando un principio di diritto.

     Indice

  1. La sentenza parziale di divorzio
  2. La finalità dell’assegno divorzile
  3. Gli arretrati
  4. Il principio di diritto

1. La sentenza parziale di divorzio

Il Tribunale, con sentenza parziale, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi, rimettendo la causa in istruttoria, per l’accertamento del diritto a percepire l’assegno divorzile a carico di uno di essi, quindi, a seguito del decesso del marito dichiarava l’interruzione del processo, poi riassunto dall’ex moglie a carico degli eredi. Il tribunale accertava quindi, post mortem, il diritto dell’ex moglie percepire un assegno divorzile fino al decesso dell’ex marito. La Corte d’appello, adita dagli eredi soccombenti sulla decisione concernente l’assegno, respingeva l’impugnazione. La questione è approdata in Cassazione dove la I Sezione Civile ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.

2. La finalità dell’assegno divorzile

Secondo il collegio il processo di divorzio ha una finalità, e con essa dei contenuti compositi, mirando a realizzare il diritto potestativo del coniuge all’elisione dello status matrimoniale, nonché a tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle esigenze della parte, eventualmente sul piano economico, nonché dei figli. Viene rammentato che con la sentenza n. 18287/2018 le stesse Sezioni Unite hanno stabilito che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, come pure dell’impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio dovrà essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dall’istante alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune nonché di quello personale ognuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.


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3. Gli arretrati

È stato chiarito che possono esservi obblighi pecuniari già entrati nel patrimonio dell’avente diritto, e cioè i cosiddetti “arretrati” che, in ipotesi, concessi in via provvisoria oppure da una sentenza non passata in giudicato, non siano stati corrisposti dal coniuge obbligato da tale provvedimento e sino al suo decesso, e la cui debenza, dunque, permane, e restano acquisiti, come debito, al patrimonio del dante causa e, come tali, passano agli eredi. Per l’effetto l’altro coniuge rimasto in vita potrà agire per il mancato pagamento verso di essi, giovandosi dello stesso titolo. Ove sussista un simile debito, avente come titolo una sentenza sull’assegno, il quantum liquidato dal giudice, afferente al periodo tra il momento del giudicato della sentenza sullo stato e quello del decesso, il debito maturato in vita dal de cuius passa agli eredi, che potrà essere fatto direttamente valere in via esecutiva.

4. Il principio di diritto

Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status con prosecuzione del giudizio al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improcedibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all’accertamento della debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso.

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