Il procedimento amministrativo e le sue recenti innovazioni

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La Legge 120/2020 ha convertito in legge il Decreto legge semplificazioni apportando talune modifiche al procedimento amministrativo.

Le modifiche stabili sul procedimento amministrativo

Il D.L semplificazioni prevede delle modifiche al procedimento volte a dare tempi certi per i procedimenti.

In particolare, all’articolo 2 della legge 241/90, dopo il comma 4, è inserito il 4 –bis, che prevede che Le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo”.

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L’inefficacia di alcuni provvedimenti adottati dall’Amministrazione dopo i termini

È stato introdotto un regime di inefficacia per taluni atti adottati fuori termine, in particolare, si prevede l’ inefficacia per alcuni provvedimenti assunti dopo i termini di legge. Genalmente i termini per l’esercizio del potere sono termini ordinatori, tuttavia il nuovo comma 8 bis individua ipotesi di termini perentori scaduti i quali l’atto diviene inefficace.

All’articolo 2 della legge 241/90, dopo il comma 8, è inserito l’8 -bis, il quale prevede che “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14 -bis , comma 2, lettera c) , 17 -bis , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14 – ter , comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6 -bis , adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 -nonies , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.

Si tratta di casi in cui il termine è endoprocedimentale. Il primo è il caso di determinazioni rese nelle conferenze di servizi, l’assenso di cui all’articolo 17 bis della legge 241/1990 (norma introdotta dalla riforma Madia – silenzio assenso nella Pubblica Amministrazione). Dopo la formazione del silenzio assenso infatti l’Amministrazione può intervenire solo in autotutela. Ed in tal caso con la modifica il legislatore ricollega a tal caso la sanzione dell’inefficacia. Inoltre, nel caso di SCIA illegittima, il provvedimento adottato fuori termine è inefficace.

Si prevede, inoltre, che il preavviso di rigetto abbia un effetto sospensivo e che il vizio derivante dalla mancanza del preavviso di rigetto comporti una sanatoria di cui al primo periodo del secondo comma dell’articolo 21 octies L.241/1990.

Le modifiche provvisorie sul procedimento amministrativo

I decreti semplificazioni e rilancio dettano talune disposizioni emergenziali, emanate cioè per rispondere al problema contingente collegato alla emergenza sanitaria e volti a limitare i possibili effetti negativi in ambito economico.

L’articolo 264 del D.L. rilancio pone in essere una “liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19”, che dovrebbe garantire “la massima semplificazione, l’accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all’emergenza COVID-19”.

Si invita ad un ampio utilizzo delle autocertificazioni e autodichiarazioni che devono sostituire tutti i documenti fatto salvo quelli che servono per la normativa antimafia, prevendendo che “[…] nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefìci economici comunque denominati, […]  in relazione all’emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa […]  salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

Tale misura di semplificazione straordinaria, prevista nel decreto rilancio per i procedimenti legati all’emergenza COVID, è stata estesa anche agli altri procedimenti con il D.L. semplificazioni che ha determinato una modifica permanente dell’art. 18 della legge 241/1990, a cui è stato aggiunto un comma, che quasi simile alla norma appena vista, prevede, che  “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Inoltre, tali disposizioni recano modifiche sui termini del procedimento. I termini per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti divengono più brevi. I provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione all’emergenza Covid-19, possono essere annullati d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all’art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il termine di 60 giorni, per le SCIA legate all’emergenza COVID-19, è allungato a tre mesi. Per le conferenze di servizi, il termine di 45 giorni per gli assensi, i concerti, i pareri non resi che determinano il silenzio assenso è ridotto a 30 giorni;

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Dott.ssa Laura Facondini

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