Il procedimento amministrativo alla luce della legge statale n. 35 /2012 e di quella regionale siciliana n. 5/2011

Piazza Lidia 08/06/12
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II decreto legge n. 5/2012, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012, introduce, una serie di novità che investono vari settori pubblici, ed è costituito da due titoli, nel primo sono individuati gli interventi di semplificazione e nel secondo quelli di sviluppo. Diverse inoltre sono le modifiche normative che riguardano le competenze delle pubbliche amministrazioni.

In tale ambito l’articolo 1, sostituisce i commi 8 e 9 dell’art. 2 della legge n. 241/90 in materia di procedimento amministrativo e stabilisce che il ritardo della pubblica amministrazione nella conclusione di una qualunque procedura determini responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile nei confronti del dirigente e del funzionario inadempiente.

Al fine di tutelare il cittadino nell’accelerazione delle pratiche, la norma ha inoltre previsto ,che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al dirigente designato dal vertice politico scelto tra le figure apicali dell’Amministrazione (e, nell’ipotesi di omessa individuazione, nel dirigente generale o nel funzionario apicale) affinché, questi, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti fino addirittura alla nomina di un commissario ad acta.

Tale soggetto, dotato di potere sostitutivo, rilascia i provvedimenti sui quali deve essere apposto sia il termine perentorio entro il quale si sarebbe dovuto adempiere sia quello di effettivo rilascio.

La conseguenza del comportamento omissivo, o gli eventuali ritardi sulle procedure, ecco la novità della norma, inciderà sulla valutazione della performance individuale e cioè sul sistema premiante del singolo dipendente in altre parole inciderà sulla sua indennità di risultato.

Inoltre, entro il 30 gennaio di ogni anno, il dirigente cui è stato attribuito il suddetto potere deve comunicare all’organo politico i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti prevedendo, che, le sentenze passate in giudicato avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione, siano trasmesse alla Corte dei Conti.

Entrando nello specifico ,la strategia messa in piedi dal legislatore, è quella che:

a) le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
dell’amministrazione devono essere trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti;

b) la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di
valutazione della performance individuale, nonché responsabilità disciplinare e contabile del
dirigente e del funzionario inadempiente;

e) il vertice politico dell’amministrazione deve individuare, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia;

  1. decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il cittadino può
    rivolgersi al “sostituto” affinché in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
    concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad
    acta;

  2. il soggetto sostituto, entro 30 giorni di ogni anno, dovrà comunicare all’organo politico i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

Per gli Enti Locali, sarà sicuramente più complicato individuare i soggetti apicali cui affidare detti poteri a differenza delle amministrazioni dello Stato dove i dirigenti generali già dispongono di poteri sostitutivi.

Infine, va rilevato che le disposizioni suindicate, non si applicano ai procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.

Un discorso a parte, va fatto a livello regionale sulla regolamentazione del procedimento amministrativo. Infatti, al riguardo occorre evidenziare, come la legge regionale n.10 del 1991, che aveva recepito in Sicilia la legge nazionale n. 241 del 1990, è stata rivista dal Parlamento siciliano soltanto di recente con la L.R. n.5/2011 dopo circa venti anni di silenzio nonostante i diversi interventi statali in materia.

Le principali innovazioni e modifiche in Sicilia, quindi, sono state introdotte con la legge appena citata , pubblicata in data 11 aprile 2011, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.16, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche’’.

Le suddette variazioni sono contenute nel capo I del titolo I, articoli da uno a nove e consistono soprattutto in una diversa regolamentazione dei tempi di conclusione del procedimento e in un’ ampliamento dei livelli di tutela del cittadino.

In particolare sono stati introdotti:

  • termini massimi di conclusione dei singoli procedimenti;

  • forme di responsabilità disciplinare amministrativa e dirigenziale nei confronti dei funzionari inadempienti rispetto ai termini procedimentali;

  • l’obbligo del risarcimento del danno da parte della pubblica amministrazione in ipotesi di inosservanza dolosa o colposa dei termini stessi.

I tempi di conclusione dei singoli procedimenti non potranno essere superiori a 60 giorni per procedure ordinaria e di 150 giorni per procedure di particolare delicatezza o di maggiore complessità.

Ne consegue che in caso di inerzia da parte delle competenti amministrazioni, nel termine sopraindicato, l’art. 2 comma 2 L.R. 5/2011, fissa il termine più breve di 30 giorni per la conclusione di tutti i procedimenti.

Sorge dunque, in capo all’amministrazione regionale non solo l’obbligo di motivare le ragioni del ritardo ma anche di costituire nuclei ispettivi interni qualora il procedimento non si concluda entro il termine indicato.

Al fine della concreta applicazione della normativa di che trattasi , sulla GURS del 17 febbraio 2012 sul supplemento ordinario n. 1 sono stati pubblicati tre regolamenti attuativi dell’articolo 2 della legge regionale n. 10/91 in tema di disposizioni sui procedimenti amministrativi, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla efficienza dell’attività amministrativa .

I primi regolamenti adottati sono quelli della Segreteria generale della Presidenza della Regione Sicilia, del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica del dipartimento regionale per le attività sanitarie e dell’Osservatorio epidemiologico.

Inoltre , analogamente a quanto disposto dalla normativa nazionale, nei casi in cui un provvedimento non sia emanato entro i tempi previsti, la responsabilità ricadrà sul dirigente responsabile del procedimento il quale sarà valutato non solo dal punto di vista disciplinare e amministrativo ma soprattutto anche ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.

Con tale normativa, sono stati recepiti anche all’interno dell’amministrazione siciliana i criteri e principi introdotti dal decreto legislativo Brunetta n. 150/2009 in ordine agli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti ai vari utenti.

Anche a livello regionale, si punta quindi, sulla crescita professionale del personale, attraverso l’utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttività. E’ questo dunque uno dei principali parametri di valutazione delle performance dirigenziale.

La normativa in argomento, ha inoltre introdotto, il risarcimento del danno ingiusto cagionato dall’amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.

Pertanto, in tal modo vengono ampliati gli ambiti di tutela del cittadino,come conseguenza del cattivo operato di funzionari e/dirigenti pubblici al fine di migliorare di l’efficienza di tutto l’apparato amministrativo.

Con l’art. 2 c. 4 quater della legge in argomento viene infatti, introdotto , un deterrente di notevole rilevanza ’’ il risarcimento ’’quale indennizzo per il danno cagionato dai dipendenti dell’amministrazione regionale per l’inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.

Al riguardo, va evidenziato, che a circa un anno dall’entrata in vigore della normativa suindicata, la legge di stabilità regionale n. 26 del 9 maggio 2012, con l’integrazione apportata comprime di fatto l’esercizio del diritto al risarcimento del danno.

Infatti, l’ art. 11 c. 38 della legge appena citata, nella parte in cui ‘’ …. previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte interessata all’amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento’’ subordina il ‘’diritto al risarcimento del danno ’’ ad ‘’un fare’’ del soggetto che deve concretizzarsi in uno specifico atto di diffida, da trasmettere, entro i successivi trenta giorni rispetto a quelli previsti per la conclusione del procedimento, all’amministrazione inadempiente pena l’esercizio del suddetto diritto.

Esercizio, che non è più automatico e diretto, ma presuppone una precisa attività del singolo utente e ciò con effetti sicuramente negativi per il cittadino e a vantaggio all’amministrazione locale.

Piazza Lidia

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