Il principio di specialità e il concorso di persone nell’illecito

Redazione 27/04/17
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Riflessioni a cura di Pino Napolitano

in margine al “Manuale dell’illecito Amministrativo II edizione

 

Tra i diversi approfondimenti, la seconda edizione del manuale dell’illecito amministrativo mette a fuoco anche la delicatissima questione del principio di specialità (governato dall’art. 9 della L. n°689/1981), con riguardo a quel particolarissimo ambito nel quale si incontrano, sulla medesima fattispecie, norme che prevedono sanzioni penali e norme che prevedono sanzioni amministrative.

Nella trattazione di questo aspetto è stata posta in evidenza la tendenza della magistratura penale a conservare, con sforzi anche estremistici dal punto di vista ermeneutico, la perdurante applicazione di norme penali dal respiro generale, a dispetto della pur coesistente previsione di specifiche disposizioni sanzionatorie amministrative.

 

Il principio di specialità

Cass. pen. Sez. VI, Sent.,11-03-2016, n. 10164, sembra aprire uno squarcio di luce su questo torbido clima di restaurazione della giurisdizione penale, quando – richiamando la sentenza n. 58 del 2012 e l’ordinanza n. 175 del 2012 della Corte costituzionale e sottolineando la necessità di privilegiare un’interpretazione più consona ai principi di specialità e di ragionevolezza, anche perché l’ordinamento sottopone alla sola sanzione amministrativa la condotta, non meno grave, di colui che sottrae e circola abusivamente con veicolo sottoposto a fermo amministrativo – stabilisce che “la condotta di colui il quale agevoli colposamente la sottrazione da parte di un terzo di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato alla propria Custodia, con conseguente circolazione abusiva, deve ritenersi integrare – piuttosto che l’ipotesi autonoma di reato ex art. 335 cod. pen. – un’ipotesi di concorso colposo nella condotta oggi integrante l’illecito amministrativo di cui all’art. 213 C.d.S., comma 4”.

 

Concorso di persone nell’illecito

L’affermazione è tanto strabiliante, in quanto i Giudici, in questo caso, associano la punibilità amministrativa anche per chi non ha fisicamente commesso la condotta di “circolazione”, così valorizzando il principio posto dall’articolo 5 della L. n°689/1981 che disciplina il concorso delle persone nell’illecito.

Secondo il Collegio: “tenuto conto che il sistema penale ammette il concorso colposo nel reato doloso sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell’evento, secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purchè, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell’atto doloso del terzo e la prevedibilità per l’agente dell’atto del terzo (ex plurimis Sez. 4, n. 4107 del 12/11/2008,). Requisiti sussistenti nella specie alla stregua della diffusa motivazione della sentenza impugnata sul punto della colpa dell’imputato e della prevedibilità del comportamento di terzi nell’appropriarsi del veicolo per la facilità di avvio dello stesso”.

Ottimo quindi il ragionamento dei Giudici che rimarcano anche il limite della Legge n°689/1981 in relazione alla scelta di non sanzionare in via amministrativa, ab initio, la fattispecie: “Giova precisare che, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 40 e 41, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda gli altri casi di depenalizzazione”.

Sono questi gli aspetti evolutivi di una materia che stimolano nello scrivere di essa. Per questo, resto entusiasta della seconda edizione del “manuale dell’illecito amministrativo”. 

Redazione

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