Il possesso dei requisiti generali di partecipazione alle gare d’appalto relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma

sentenza 09/11/06
Scarica PDF Stampa
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
  N. 1461/06   
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
 N. 2469/05   Reg. Gen.
PER LA SICILIA – SEZIONE STACCATA DI CATANIA –
 
– 2^ Sezione –
 
nelle persone dei ******************
Dr. *****          ********         Presidente
Dr.  *********   ********      Consigliere
Dr. ********   ******         Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2469/2005 proposto dal CONSORZIO *** Soc. Coop. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ******************** e **************à ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Catania, Via G.A. ******** n. 53,
                                                     c o n t r o
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “***************” di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal *********. ******************, domiciliata presso la Segreteria di questo Tribunale,  
                                              e nei confronti di,
                                  con i motivi aggiunti al ricorso,                                                                                    
*** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli ******************* e ************, ed elettivamente domiciliata  presso lo studio di quest’ultimo in Catania, Viale XX Settembre n. 45,
                                              per l’annullamento
– del bando relativo alla gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione indetta dall’Azienda ospedaliera intimata, nella misura in cui sia ritenuto eventualmente supportare il provvedimento di esclusione del consorzio ricorrente dalla gara;
– del disciplinare di partecipazione, sempre nella misura in cui sia ritenuto eventualmente supportare il provvedimento di esclusione del consorzio ricorrente dalla gara;
– del provvedimento di esclusione a carico di ***, adottato nella seduta di gara del 21.7.2005, mai comunicato;
– di ogni atto presupposto o conseguente;
nonché per la riammissione di *** alla procedura e per la dichiarazione di caducazione/inefficacia/nullità del contratto di appalto eventualmente stipulato;
                                          nonché per l’annullamento
– della graduatoria provvisoria e dell’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara n. 6 del 29 luglio 2005,
– dell’approvazione degli atti di gara, della graduatoria definitiva ed aggiudicazione definitiva, di cui alla deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera   n. 757 del 12.10.2005,
                                                  e per ottenere
il risarcimento dei danni subiti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera intimata  e della *** s.r.l.;
Visti i motivi aggiunti al ricorso ed il ricorso per l’accesso ai documenti in corso di causa ex art. 25, comma 5, della L. n. 241/1990;
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore la dr.ssa ***************;
Uditi, alla pubblica udienza del 24 maggio 2006, i difensori delle parti, come da verbale di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                                        ESPOSIZIONE IN FATTO
Con delibera del Direttore Generale n. 271 del 12 aprile 2005 l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “***************” di Messina indiceva  gara mediante pubblico incanto per l’affidamento quinquennale del servizio di pulizia e sanificazione, adottando il relativo bando di gara, il disciplinare di partecipazione ed il Capitolato Speciale d’Appalto, pubblicati sulla G.U.C.E. in data 13.04.2005.
L’importo a base d’asta veniva fissato in Euro 4.700.000,00 all’anno, mentre il criterio di aggiudicazione veniva individuato in quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 157/1995.
Alla gara partecipavano, oltre che l’odierna ricorrente, anche la A.T.I. *** a r.l. – *** S.p.A.; la *** s.r.l. ed il R.T.I. *** – *** a r.l. .
Insediatasi la Commissione, nel corso della seduta pubblica del 14 giugno 2005 tutte le ditte partecipanti venivano ammesse alla gara; con particolare riferimento alla ricorrente, il seggio di gara rilevava però che *** non aveva prodotto alcuna documentazione relativamente alle tre cooperative consorziate, riservandosi “di riesaminare tutta la documentazione amministrativa con particolare attenzione a detta dichiarazione per accertare la rilevanza della stessa ai fini della prosecuzione della gara del *** ”.
Nel corso della seduta del 06 luglio 2005 la Commissione procedeva al riesame della documentazione amministrativa prodotta da ***, rilevando che la stessa non conteneva “ … le certificazioni relative alla regolarità della gestione, sotto il profilo della moralità e dell’ordine pubblico delle tre cooperative socie indicate quali incaricate dell’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione”, e disponendo per tale motivo di non procedere all’esame del progetto gestionale della ricorrente e di dare alla stessa formale comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla gara, comunicazione avvenuta con nota in data 7 luglio 2005.
La Commissione tornava a riunirsi in data 21 luglio 2005 e nel corso di tale seduta, esaminate le controdeduzioni presentate dalla ricorrente, quest’ultima veniva esclusa dalla gara.
Con ricorso notificato in data 05.10.2005, *** impugnava il provvedimento di esclusione dalla gara, nonché gli ulteriori provvedimenti in epigrafe meglio individuati, affidando il gravame ai seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione del principio di pubblicità delle gare, eccesso di potere per sviamento.
La Commissione di gara avrebbe instaurato il procedimento volto alla esclusione di *** operando in seduta segreta.
2) Violazione del principio di continuità della gara, eccesso di potere per sviamento.
La valutazione della documentazione amministrativa presentata da *** sarebbe avvenuta in modo anomalo, essendosi svolta in più sedute, specie considerando che la Commissione aveva deliberato in proposito fin dalla prima delle riunioni.
3) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
Riprendendo in parte la censura precedente, rilevava la ricorrente che illegittimamente la Commissione aveva rimesso in discussione la propria precedente determinazione del 14.06.2005 di ammissione di *** alla gara.
4) Violazione dei principi dell’evidenza pubblica, eccesso di potere per sviamento, incompetenza.
L’eventuale riesame in ordine all’ammissione di *** doveva effettuarsi in sede di approvazione degli atti di gara.
5) Violazione dell’art. 21 nonies della legge 241/1990 e dei principi in tema di annullamento in autotutela.
Non risulterebbero indicate le ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero la diversa valutazione operata in sede di riesame dal seggio di gara.
Il consorzio ricorrente avanzava domanda di risarcimento del danno.
*** proponeva inoltre ricorso per l’accesso ai documenti in corso di causa ex art. 25 della L. n. 241/1990, al fine di avere conoscenza degli atti di gara ed in particolare di quelli inerenti al procedimento di esclusione a suo carico.
Si costituiva in giudizio l’Azienda Ospedaliera intimata, che in via preliminare eccepiva sotto diversi profili l’inammissibilità del ricorso, chiedendone, nel merito, il rigetto.
Nella seduta del 27 settembre 2005 la gara veniva provvisoriamente aggiudicata alla Ditta ***; con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 757 del 12 ottobre 2005 venivano quindi approvate le risultanze di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva della stessa in favore della *** S.r.l..
Con motivi aggiunti di ricorso, notificati il 23 novembre 2005 e depositati il 28 novembre 2005, *** impugnava tali ulteriori atti, riproponendo i motivi del ricorso principale e sollevando le seguenti ulteriori censure:
6) Violazione dell’art. 27 del D.Lgs. C.P.S. n. 1577/1947, dell’art. 2511 c.c. e dei principi sulla partecipazione alle gare, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Lamentava il consorzio ricorrente che il seggio di gara aveva fatto applicazione delle regole sui consorzi tra imprese ordinarie, anziché di quelle relative ai consorzi tra cooperative, imponendo l’obbligo di documentare preventivamente i requisiti delle singole consorziate esecutrici, quando invece detti requisiti devono essere verificati ex post rispetto al momento dell’aggiudicazione. Peraltro, ad avviso di parte ricorrente, nessuna disposizione della lex di gara prevedeva espressamente l’obbligo di indicare le singole cooperative associate che avrebbero eseguito la prestazione.
7) Violazione degli artt. 3 e 10 della L. n. 241/1990 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione.
L’Azienda avrebbe dovuto prendere in considerazione l’integrazione documentale prodotta dal ricorrente per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità morale da parte delle associate.
8) Violazione dei principi generali sull’attività amministrativa e sull’evidenza pubblica.
Ribadiva il consorzio che l’Azienda avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della documentazione, anziché disporre l’esclusione della ricorrente dalla gara.
9) Violazione dei principi generali, comunitari ed interni, sull’evidenza pubblica, nonché eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria.
L’Azienda, non consentendo a *** la possibilità di regolarizzazione documentale, sarebbe incorsa nella violazione del principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.
La *** S.r.l., costituita in giudizio, eccepiva l’inammissibilità dei motivi aggiunti per violazione del contraddittorio, non avendo la stessa ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, e chiedeva nel merito il rigetto del gravame.
All’odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
                                    MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono preliminarmente essere esaminate le questioni pregiudiziali sollevate dalle costituite parti resistenti.
Va innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, sollevata sia dall’Azienda che dalla ***.
E’ sufficiente, in proposito, richiamare l’orientamento della giurisprudenza, anche di questa Sezione ( cfr. da ultimo TAR Catania, sez. II, 9 maggio 2006, n. 716 ), secondo il quale non sussistono controinteressati, in senso tecnico, ai quali debba essere notificato il ricorso, laddove il ricorso sia esclusivamente rivolto avverso il provvedimento di esclusione di un concorrente da una gara d’appalto, posto che, prima dell’esito favorevole del procedimento concorsuale, ciascuna impresa partecipante ha solo un’aspettativa di mero fatto al conseguimento dell’aggiudicazione ed è, sostanzialmente eformalmente, indifferente alle vicende che riguardano la partecipazione alla gara di altri aspiranti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 1993 n. 217 e sez. V, 17 febbraio 2003 n. 831 e 21 ottobre 1992 n. 1026).
La medesima giurisprudenza ha chiarito che solo ove al momento della proposizione del ricorso sia già intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, noto al ricorrente,  quest’ultimo ha l’onere di notificare il ricorso all’aggiudicatario, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 21 L. 6.12.1971 n. 1034 ( Consiglio di Stato, sez. V n. 1026 del 21.10.1992, n. 1381 del 22.11.1996).
Ebbene, nel caso di specie, con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione a suo carico, nonché il bando ed il disciplinare di gara, per cui non era configurabile alcun onere di notifica ad altri concorrenti, eventuali controinteressati successivi, mentre ha ritualmente provveduto alla notifica a *** dei motivi aggiunti, di impugnazione sia dell’aggiudicazione provvisoria della gara sia di quella definitiva; alla luce dei principi prima esposti il contraddittorio risulta dunque correttamente e tempestivamente instaurato nei confronti del controinteressato, senza che la mancata notifica del ricorso introduttivo, lamentata da *** e dall’Azienda ospedaliera, possa minimamente incidere sull’ammissibilità dello strumento processuale dei motivi aggiunti, atteso l’evidente nesso teleologico e cronologico fra i diversi atti, nonché l’unitarietà dell’obiettivo perseguito dalla ricorrente, ossia l’aggiudicazione della gara.
Sotto un altro profilo si sostiene l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto il consorzio escluso non avrebbero fornito alcuna prova in ordine alla possibilità di aggiudicarsi la gara.
L’eccezione è infondata.
In argomento il Collegio ritiene di non doversi discostare dall’orientamento secondo cui l’esclusione di una impresa da una gara pubblica costituisce di per sé lesione del suo interesse a vedersi valutare la propria offerta, indipendentemente dall’esito della gara stessa, in modo particolare quando, come nella fattispecie per cui è causa, viene in rilievo una ipotesi di appalto da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attesa la natura discrezionale del giudizio espresso dalla Commissione di gara in ordine alle offerte dei partecipanti; pertanto l’interesse a ricorrere da parte dell’impresa predetta è configurabile ex se e non occorre che sia dimostrato che l’esito della gara sarebbe stato sicuramente o probabilmente ad essa favorevole ( cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 1999, n. 439; idem 20 ottobre 2005 n. 5892;  Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 1998, n. 576). Parimenti non può condividersi l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione degli atti di approvazione della gara, impugnati invece, come sopra esposto, con i motivi aggiunti al ricorso.
Più complesso è l’esame dell’eccezione di tardività del ricorso, formulata sotto due diversi profili, il primo relativo alla tardiva impugnazione del verbale del 21 luglio 2005 di esclusione della ricorrente dalla gara, il secondo relativo invece alla tardiva impugnazione delle clausole del disciplinare di gara – ritenute, dalle parti resistenti, preclusive della partecipazione di *** alla gara -, che prevedono espressamente che in caso di raggruppamento di imprese o consorzi, la/le dichiarazione/i sostitutiva/e o eventualmente il/i certificato/i devono essere presentati da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate ( pag. 5 sub d) e sub e) – pag. 8 ) e che “qualsiasi mancanza, carenza o irregolarità della documentazione richiesta nel presente disciplinare comporterà l’esclusione dell’offerta dalla gara”.
L’eccezione di tardività dell’impugnazione del verbale del 21 luglio 2005, formulata sull’assunto che lo stesso risulterebbe impugnato con i motivi aggiunti notificati il 23 novembre 2005 e quindi oltre i sessanta giorni dall’acquisita conoscenza dell’esclusione, avvenuta lo stesso 21 luglio 2005 stante la presenza del rappresentante del consorzio alla seduta, è smentita in fatto, in quanto *** ha impugnato l’esclusione a suo carico con il ricorso introduttivo notificato il 5 ottobre 2005 e, quindi, entro il termine di sessanta giorni dal 21 luglio 2005, tenuto conto della sospensione feriale.
Con riferimento all’asserita tardiva impugnazione delle clausole del bando preclusive della partecipazione alla gara, l’Azienda ospedaliera ha sostenuto che la ricorrente avrebbe dovuto percepire la propria esclusione dall’appalto in esame già come una diretta conseguenza delle previsioni del bando di gara e del capitolato d’appalto, che avrebbero dovuto essere impugnati immediatamente, a decorrere dalla loro pubblicazione, senza attendere il provvedimento di esclusione.
La questione è, ad avviso del Collegio, mal posta, atteso che non appare rilevante la circostanza che tali clausole non siano state impugnate entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, come sostenuto dall’Azienda, bensì il fatto che parte ricorrente, pur essendo a conoscenza del motivo dell’esclusione già dall’11.07.2005 ( nota n. 026524/U in atti ) e comunque dal 21 luglio 2005, abbia ritenuto di censurare tale motivo e dunque abbia mosso doglianze alla clausola de qua solo con i motivi aggiunti del 23 novembre, e non anche con il ricorso introduttivo della lite.
In senso contrario a quanto affermato dall’Azienda, infatti, il Collegio ritiene di  osservare che la lesività delle disposizioni sopra citate della lex specialis di gara si è resa manifesta alla ricorrente solo nel momento in cui, in conseguenza dell’interpretazione della portata di detta normativa compiuta dalla commissione di gara, essa è stata, appunto, estromessa dall’ente appaltante, senza che tale conclusione, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, si ponga in contrasto con il contenuto della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 23 gennaio 2003, con la quale, invero, l’Adunanza Plenaria, nell’affermare che il bando di gara o di concorso, o la lettera di invito, normalmente impugnabili con l’atto applicativo conclusivo del procedimento concorsuale, devono, tuttavia, essere considerati immediatamente impugnabili allorché contengano clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione, specifica che ciò che appare decisivo, ai fini dell’affermazione dell’onere di immediata impugnazione delle clausole che prescrivono requisiti di partecipazione è, tra le altre condizioni, il fatto che esse manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva. L’impugnazione dei motivi dell’esclusione solo con i motivi aggiunti al ricorso si appalesa invece tardiva perchè tali motivazioni, conosciute dalla ricorrente già all’atto dell’instaurazione del giudizio, avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine decadenziale dalla loro conoscenza, mentre invece con il ricorso introduttivo *** si è limitato a censurare la propria esclusione dalla gara per motivi esclusivamente formali.
Devono pertanto dichiararsi inammissibili i motivi nuovi, dal sesto al nono, formulati con i motivi aggiunti al ricorso, diretti a censurare la lex di gara nella parte in cui imporrebbe ai concorrenti l’obbligo di documentare preventivamente i requisiti delle singole consorziate esecutrici, nonché l’operato della Stazione appaltante in sede di esclusione di *** dalla gara.
Peraltro, rileva il Collegio che, a prescindere dai rilevati profili di inammissibilità, i motivi dedotti sono anche infondati, atteso che il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, quello economico, nonché della moralità, va verificato non solo in capo al consorzio, ma anche alle singole imprese designate quali esecutrici del servizio ( Cons. Stato, V, 30 gennaio 2002, n. 507 ). La prevalente giurisprudenza ha ritenuto cumulabili i soli requisiti di natura tecnica e non quelli di natura formale relativi alla regolarità della gestione delle imprese ( Cons. Stato, VI, 11 dicembre 2001, n. 6218 ). Anche se il consorzio costituisce di per sé un soggetto autonomo, disciplinato da una normativa speciale di favore (in considerazione dello scopo mutualistico), sono sempre le singole società consorziate, non prive di autonoma personalità e soprattutto di distinta organizzazione d’impresa, ad assumere concretamente le opere (ed i servizi) in appalto attraverso il consorzio appositamente costituito, di tal che il consorzio non viene in rilievo quale centro autonomo diimputazione, ma per la qualità dei soggetti che vi partecipano ( Consiglio Stato, sez. V, 5 settembre 2005, n. 4477 ).
Se così è, nessun obbligo vi era a carico del seggio di gara di consentire la   regolarizzazione documentale invocata dalla ricorrente.
Passando all’esame del ricorso introduttivo della lite, lo stesso è infondato.
E’ infondato il primo motivo, con il quale ***  ha lamentato la violazione del principio di pubblicità della gara, sostenendo che il procedimento di esclusione si sarebbe svolto in seduta segreta.
La censura è smentita in punto di fatto dall’esame del verbale della seduta di gara del 21 luglio 2005, dal quale risulta che l’esclusione è stata pronunciata in seduta pubblica, alla presenza del rappresentante della ditta ricorrente ed a seguito dell’esame delle controdeduzioni presentate da ***; peraltro, dell’avvio del procedimento volto all’esclusione dalla gara e dei motivi dell’esclusione, già evidenziati nella seduta del 14 giugno 2005, è stata data comunicazione a *** con nota ricevuta in data 11 luglio 2005, come ammesso dallo stesso Consorzio ricorrente.    
Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso, con il quale parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di continuità delle gare, in quanto la valutazione della documentazione amministrativa si sarebbe svolta in più sedute.
Osserva il Collegio che nella seduta del 14.06.2005, pur ammettendo la ditta alla gara, la commissione rilevava però che *** non aveva prodotto alcuna documentazione relativamente alle tre cooperative consorziate, riservandosi “ di riesaminare tutta la documentazione amministrativa con particolare attenzione a detta dichiarazione per accertare la rilevanza della stessa ai fini della prosecuzione della gara del *** ”, sicchè la documentazione stessa veniva valutata in altra seduta.
Deve ancora rammentarsi che il principio di continuità e concentrazione della gara, che costituisce esplicazione dei più generali principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’operato dell’amministrazione e che è finalizzato a garantire che le operazioni di gara si svolgano in modo imparziale, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, può in concreto subire eccezioni in quelle particolari situazioni che obiettivamente impediscono la conclusione delle operazioni di gara in una sola seduta ( C.d.S., sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6128 ); tra esse può certamente annoverarsi la necessità di eliminare le illegittimità verificatesi nel corso dell’istruttoria, evenienza che legittima non solo la rinnovazione del procedimento, ma anche lo svolgersi delle operazioni di gara in un arco di tempo maggiore delprevisto( T.A.R. Lazio, sez. III, 24 giugno 2004, n. 6174 ).
Infondati sono infine gli ultimi tre motivi del ricorso introduttivo, che il Collegio ritiene di potere trattare congiuntamente, atteso che con essi *** ha censurato l’attività di riesame della Commissione in ordine alla propria ammissione alla gara, sotto il profilo che il procedimento volto all’esclusione si porrebbe in contrasto con le valutazioni già compiute in ordine all’ammissione di *** alla gara, che l’eventuale riesame in ordine all’ammissione di *** doveva effettuarsi in sede di approvazione degli atti di gara, nonchè sotto l’ulteriore profilo che non risulterebbero indicate le ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero la diversa valutazione operata in sede di riesame dal seggio di gara.
Il Collegio ritiene necessarie alcune osservazioni di carattere generale.
Occorre innanzitutto ricordare che la commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione aggiudicatrice ( C.d.S., sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 560; C.G.A., 6 settembre 2000, n. 413) e non già una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa ( C.d.S., sez. V, 14 aprile 1997, n. 358 ), la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti dell’amministrazione appaltante.
La commissione svolge, infatti, compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente, rispetto all’amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior contraente possibile.
Com’è intuitivo, la funzione di detta commissione si esaurisce soltanto con l’approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell’amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d.aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra tali atti non può dunque fondatamente negarsi il potere della stessa commissione di riesaminare nell’esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, e ciò anche in relazione all’eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un’impresa concorrente.
Tale potere di riesame costituisce concreta attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento (consacrati dall’articolo 97 della Costituzione) che devono informare qualsiasi attività della Pubblica Amministrazione e che impongono, conseguentemente, l’adozione di atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ( C.d.S., sez. V, 2 luglio 2001, n. 3610 .
La giurisprudenza (ex multis C.d.S., sez., V, 1 dicembre 2003, n. 7833) ha inoltre escluso che possa configurarsi un autonomo procedimento nell’ipotesi di annullamento, in via di autotutela decisoria, del precedente verbale di gara recante l’ammissione dei concorrenti (autonomo procedimento cui ricollegare l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento), unitario essendo il procedimento per la scelta del contraente privato da parte della Pubblica amministrazione ( cfr. anche C.d.S., sez. V, 2 aprile 2001, n. 1909; 19 marzo 2001, n. 1642; 7 marzo 2001, n. 1344 ), procedimento che, sebbene articolato in varie fasi, siconclude soltanto con l’aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che non è configurabile l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento (ai concorrenti) nel caso di riesame delle precedenti determinazioni assunte dalla commissione di gara circa l’ammissione alla gara di alcuni concorrenti, sempreché non sia già intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Ora, facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie, nessuna illegittimità può ravvisarsi nella decisione della commissione di riesaminare l’ammissione di *** disposta nella seduta del 14.06.2005, lasciando in disparte ogni considerazione in merito alla circostanza che già durante quella seduta il seggio di gara si era riservato di riesaminare tutta la documentazione amministrativa di *** ai fini della prosecuzione della gara, né può mettersi in dubbio il potere della commissione di procedere a tale riesame, tanto più che la commissione ha ottemperato all’obbligo di comunicare alla ricorrente la data di nuova riunione.
Per i motivi esposti il ricorso deve dunque essere respinto.
Deve poi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto da *** per l’accesso ai documenti in corso di causa, atteso che tutta la documentazione richiesta è stata depositata in giudizio dall’Amministrazione al momento della costituzione. 
Il rigetto del gravame proposto comporta, infine, il rigetto altresì della domanda risarcitoria.
Appare comunque equo al Collegio disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
                                                       P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Seconda – rigetta il ricorso in epigrafe.
Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per l’accesso ai documenti in corso di causa ex art. 25, comma 5, della L. n. 241/1990.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 24 maggio 2006.
L’Estensore                                                                Il Presidente

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento