Il pignoramento mobiliare a casa del debitore

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Se non si paga un debito e il creditore ha inviato gli atti giudiziari, tra i rischi che si corrono c’è la possibilità di un pignoramento a casa.

La legge lo chiama “pignoramento mobiliare” ed è una delle tre forme di pignoramento, insieme a quella degli immobili e dei crediti presso terzi (stipendi, pensioni, conti,).

A differenza delle altre forme di esecuzione forzata, in seguito alla notifica del precetto, il debitore potrà vedere arrivare a casa sua l’ufficiale giudiziario e non potrà rifiutare di aprirgli la porta sostenendo di non essere stato informato del suo arrivo.

Essendo un pubblico ufficiale, chi non obbedisce commette reato.

Esistono alcune regole che il pignoramento in appartamento deve seguire, ad esempio gli orari nei quali può essere eseguito e il tipo di oggetti che possono essere pignorati.

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Il pignoramento in appartamento

Non si esegue nessuna comunicazione che preceda l’arrivo dell’ufficiale giudiziario.

Il pignoramento mobiliare avviene direttamente, senza la notifica di un atto.

L’unico avviso che si riceve è il cosiddetto “atto di precetto”, una intimazione a eseguite il pagamento delle somme entro dieci giorni se non si vuole subire il pignoramento.

Nell’atto di precetto non viene fatto cenno del tipo di pignoramento che verrà eseguito.

L’ufficiale giudiziario può passare da casa del debitore nei giorni lavorativi tra le sette del mattino mattina e le ventuno di sera.

Se non lo dovesse trovare ritornerà un’altra volta.

I tentativi si potrebbero ripetere a oltranza, sino a quando si arrivi all’esecuzione del pignoramento, però, trascorsi 90 giorni da quando è stato notificato il precetto, il pignoramento non potrà più avere luogo.

Il creditore dovrà spedire un altro atto di precetto e in quel momento si potrà ricevere l’ufficiale giudiziario.

Le modalità del pignoramento

L’ufficiale giudiziario, di solito esegue il pignoramento senza altre persone, però si potrebbe anche fare accompagnare dal creditore o dal suo avvocato.

In beni pignorati, saranno quelli più facilmente vendibili all’asta e che si trovano dentro l’appartamento del debitore.

A questo proposito, deve preferire gli oggetti di valore rispetto a quelli usati o deprezzati.

Non può pignorare beni di valore superiore al credito per il quale si agisce, aumentato della metà per coprire anche le spese legali e gli interessi.

Il valore dei beni viene stimato dall’ufficiale giudiziario che, essendo un pubblico ufficiale, ha un potere superiore a un normale privato.

Quando si tratta di beni di particolare rilievo, come auto e oggetti in oro, al fine di calcolare l’esatto valore, il giudice deve nominare un perito.

Nel frattempo la procedura va avanti e il creditore, se vuole, deposita in tribunale l’istanza di vendita dei beni pignorati.

Lo potrebbe anche non fare perché pensa di non ricavare molto da quegli oggetti o perché ha fatto questa procedura per fare spaventare il debitore e convincerlo a pagare.

Se l’istanza dovesse essere depositata, il giudice fissa le date delle aste e incarica di questo l’Istituto Vendite Giudiziarie o un professionista.

Il delegato alla vendita  dovrà prelevare, qualche giorno prima dell’asta, i beni per metterli in vendita.

Di queste vendite non viene mai data pubblicità e molte persone non anno che si proceda a un’asta.

Si tratta sempre di oggetti di seconda mano con valore ridotto.

Per questo risulta essere molto difficile, o forse impossibile, che i beni pignorati in un appartamento privato vengano venduti.

Un’altra cosa che più spesso succede con gli oggetti pignorati in un negozio che non sono stati venduti e che risultano ancora intatti.

Se non ci sono offerte, i beni devono essere restituiti al debitore, il quale dovrà pagare i costi del deposito al delegato alla vendita, i quali a volte superano lo stesso valore dei beni.

L’ufficiale giudiziario può pignorare anche i beni di valore che si trovano in casa e persino il denaro in cassaforte.

Se si devono aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario deve provvedere secondo le circostanze, richiedendo, quando è necessaria, l’assistenza della forza pubblica.

Quando il debitore nasconde gli oggetti

Spesso succede che il debitore, consapevole del fatto che ci possa essere il rischio di un pignoramento, nasconde in altri luoghi i beni di maggiore valore per non farli trovare all’ufficiale giudiziario.

Un simile comportamento non è lecito ma lo diventa quando, al termine del pignoramento, l’ufficiale chiede al debitore di dichiarare ufficialmente se ci sono altri beni suscettibili di pignoramento e lui risponde di “no”.

In una simile ipotesi commetterebbe reato.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su richiesta del creditore, può autorizzare l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che si trovano in luoghi che non appartengono al debitore, ma dei quali può disporre in modo diretto, e per i quali si presume la proprietà in capo al debitore stesso.

Ad esempio, la macchina lasciata nel garage della casa al mare.

Se i beni si trovano presso il domicilio di terzi soggetti, si deve attuare un’altra forma di pignoramento detta “pignoramento presso terzi.

Il pignoramento della macchina

La macchina rientra tra i beni mobili che possono essere pignorati.

Se l’ufficiale la trova sotto l’appartamento la può pignorare, mentre se non la trova, il creditore può  avviare il pignoramento telematico dell’auto secondo le recenti modalità previste dalla legge.

Il pignoramento di beni di valore eccessivo

Se il valore dei beni pignorati supera l’importo delle spese dell’esecuzione e dei crediti dovuti al creditore pignorante e agli eventuali creditori che sono parte in causa, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione che disponga la riduzione del pignoramento oppure il giudice può disporre la riduzione del pignoramento anche d’ufficio.

L’acquisto all’asta dei suoi stessi beni da parte del debitore

Il debitore non può partecipare all’asta degli oggetti di sua proprietà pignorati, ma lo potrebbe fare il coniuge o qualsiasi altro parente o amico.

Quello che non deve risultare, è che si tratta di un accordo con un prestanome esclusivamente per eludere il divieto di legge.

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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