Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro

sentenza 16/09/10
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Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato in favore del cittadino straniero extracomunitario istante a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

 La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

L’art. 37 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394 dispone, poi, nel senso che allo scadere del permesso di soggiorno per lavoro lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo.

N. 05992/2010 REG.DEC.

N. 08841/2006 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8841 del 2006, proposto da:
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

contro

Ngejla Drita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-****** – TRIESTE- n. 00344/2006, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI RINNOVO DI PERMESSO DI SOGGIORNO.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2010 il consigliere ************** e udito l’ avvocato dello Stato *******;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con il ricorso di primo grado l’odierna parte appellata era insorta avverso le determinazioni amministrative reiettive della propria permanenza sul territorio italiano (essa aveva presentato una richiesta volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato) adottate dall’ Amministrazione odierna appellante, prospettando le censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto varii profili sintomatici.

Con la sentenza in forma semplificata in epigrafe appellata il Tar accolse l’impugnazione.

La difesa dell’appellante Amministrazione ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima: i giudici di prime cure avevano errato nel rilevare la sussistenza di elementi atti a legittimare la presenza di parte appellata in Italia.

La determinazione amministrativa reiettiva era esatta ed immune da censure: la decisione del Tar aveva errato nell’accogliere il ricorso di primo grado e, pertanto, meritava riforma.

Parte appellata era sprovvista del contratto ex art.5 co. III bis del D.lvo n. 286/1998: e tale circostanza si era protratta durante il giudizio, come lealmente ammesso dall’appellata medesima.

Il provvedimento si appalesava quale atto vincolato, e il Tar era incorso nel vizio di ultrapetizione allorchè aveva ravvisato la violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, mai prospettata dalla ricorrente di primo grado.

DIRITTO

La decisione appellata del Tribunale Amministrativo Regionale con sede in Trieste ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall’odierna parte appellata alla stregua della considerazione per cui (si riporta di seguito un breve stralcio della motivazione) “dopo che la interessata aveva prodotto la documentazione integrativa richiesta dalla Questura di Pordenone ai sensi dell’ art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la nota prot. CAT. A12/05/IMM. Sez. 2^ del 20.9.2005, recante la comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Autorità procedente, nel gravato diniego, si era limitata a riferire della nuova produzione documentale, senza nulla dire delle ragioni sostanziali poste a fondamento del diniego: l’ atto impugnato non aveva, pertanto, rispettato il principio di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

Sotto altro profilo, secondo il Tar, era ravvisabile anche la violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, aggiunto dall’ art. 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, in quanto “con la nota prot. CAT. A12/05/IMM. Sez. 2^ del 20.9.2005, l’Amministrazione – pur richiamando l’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 – non aveva indicato i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda, limitandosi a richiedere una certa documentazione integrativa: trattavasi, quindi, di una mera richiesta di integrazione documentale, che ben avrebbe potuto condurre alla adozione del provvedimento di diniego, ma solo previa attivazione del meccanismo dell’art. 10-bis”.

L’appello della difesa erariale censura il convincimento dei primi giudici, evidenziando che parte appellata era priva del contratto di soggiorno, per cui il provvedimento reiettivo si appalesava qual atto vincolato.

L’aqppello è da accogliere.

Invero il disposto di cui all’art.5 co. III bis del D.lvo n. 286/1998 così recita: – Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

L’art. 37 del D.P.R. 31.8.1999, n. 394, poi, così dispone, al comma VI “ Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.”

Nel caso di specie parte appellante non ha dimostrato, né nel corso del procedimento amministrativo e financo in sede processuale, la ricorrenza di alcun elemento comprovante l’acquisizione di alcuna occupazione. Di alcun genere.

Ha soltanto affermato la propria pregressa presenza in Italia, ma non ha comprovato la sussistenza di alcun legame familiare, inserimento, od occupazione anche saltuaria.

Nel merito il gravame è fondato e, può aggiungersi, avuto riguardo al quadro normativo vigente ed alle (inesistenti) allegazioni dell’odierna parte appellata, che le determinazioni reiettive impugnate in primo grado si appalesavano qual vincolate.

Ad analoghe considerazioni approda il Collegio con riguardo alle doglianze “procedimentali” accolte dal Tar.

Risultava infatti senz’altro destituita di fondamento la censura relativa all’asserita assenza di supporto motivazionale della deliberazione reiettiva.

La essenza della statuizione amministrativa censurata riposa nella interpretazione ed applicazione di disposizioni di legge a contenuto precettivo immediatamente vincolante.

Parte appellata ha contestato la legittimità ed esattezza di tale interpretazione; ma ciò appunto, costituisce l’essenza, il “proprium” dell’accertamento giudiziale e non integra certo vizio motivazionale dell’atto.

Dal tenore del provvedimento impugnato l’appellata era perfettamente in grado di ricavare gli elementi essenziali del convincimento dell’Amministrazione (circostanza, quest’ultima, effettivamente avvenuta): non ricorrono certamente, nel caso di specie, quei parametri (“il difetto di motivazione dell’atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica Amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell’applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell’istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 Cost. “-Consiglio Stato , sez. IV, 04 settembre 1996, n. 1009-) enucleati dalla giurisprudenza perché possa essere ritenuto sussistente sì grave vizio dell’azione amministrativa.

Quanto al vizio ex art. 7 della legge n. 241/1990 (ed alla connessa affermata violazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990) è inesatto il convincimento accoglitivo del Tar: avuto riguardo all’assenza di presupposti legittimanti il permanere dell’appellata in Italia (elementi, questi, non a caso mai dedotti neppure in sede processuale) l’atto si appalesava vincolato; nessun concreto vulnus è stato arrecato alla posizione dell’appellata. Peraltro secondo la giurisprudenza consolidata l’obbligo dell’Amministrazione di comunicazione di cui all’art. 7 l n..241/1990 non sussiste nei procedimenti attivati su istanza di parte.

In conclusione l’appello merita accoglimento, cui consegue, in riforma dell’appellata decisione, la reiezione del ricorso di primo grado, con salvezza degli atti impugnati.

Le spese del giudizio devono essere compensate, sussistendo le condizioni di legge ravvisabili nella particolarità degli aspetti fattuali della controversia e nella natura della medesima.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado con salvezza degli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

*******************, Presidente

*****************, Consigliere

Bruno **************, Consigliere

******************, Consigliere

**************, ***********, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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