Il packaging dei prodotti e la proprietà intellettuale

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a cura della Dott.ssa Serena Biondi

Che cosa è il packaging?

L’articolo 218 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 definisce il packaging nel seguente modo: “il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo”.

Dire che il packaging sia solo l’imballaggio di un prodotto è dunque, senza subbio, riduttivo.

Il packaging non ha invero il sono fine di contenere un oggetto ma può avere anche la finalità di identificarlo, differenziandolo dagli altri prodotti, al fine di catturare l’attenzione del consumatore facilitandone l’acquisto.

Come si tutela il packaging?

Il packaging, se in possesso dei requisiti che presto analizzeremo, può godere di vari diritti di proprietà intellettuale. In linea teorica può invero essere tutato mediante la registrazione del modello o del design, oppure, registrando il marchio tridimensionale o, ancora, il brevetto o, infine, il diritto d’autore.

Si premette che la forma di tutela più diffusa è certamente quella che comporta la protezione dell’aspetto esteriore dell’imballaggio, vale a dire: la registrazione come modello o come design.

Modello e disegno

Specificato che il modello tutela la forma del prodotto mentre il design protegge il disegno appunto, si riporta:

l’articolo 31 del Codice di Proprietà Industriale il quale stabilisce quanto segue: “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.”

Tra i prodotti protetti dalla appena citata norma, vengono menzionali “gli imballaggi”: il packaging appunto.

Ebbene, è possibile ottenere la registrazione del packaging, come modello o come design, solo se lo stesso è nuovo, originale e quindi diverso da quelli già divulgati in precedenza.

Questo tipo di tutela dura al massimo venticinque anni, ammesso che venga corrisposta la tassa di mantenimento ogni cinque anni a decorrere dal deposito della domanda di registrazione.

Il packaging, se ha anche una forma distintiva, potrebbe ottenere tutela come:

Marchio

La protezione in oggetto può essere ottenuta se il packaging gode del carattere dell’originalità, cioè solo se l’imballaggio in questione si distingue dalle altre confezioni commercializzate da aziende concorrenti, per classi merceologiche uguali o affini.

Come stabilito inoltre dall’articolo 9 del Codice della Proprietà Industriale, non possono costituire oggetto di registrazione come marchi di forma, i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto o da quella necessaria ad ottenere un risultato tecnico o, infine, dalla forma che conferisce un valore sostanziale al prodotto.

Se in possesso dei requisiti appena specificati, il marchio può ottenere la registrazione. Quest’ultima può durare all’infinito ammesso che il marchio venga rinnovato ogni dieci anni decorrenti dalla data di deposito dello stesso.

Vediamo inoltre che – trattasi tuttavia di casi poco diffusi – il packaging potrebbe, in linea teorica, ottenere la protezione come:

Brevetto

Detta eventualità può verificarsi solo se il packaging ha anche una funzione innovativa da un punto di vista tecnico.

Non è semplice, come anticipato, ottenere un brevetto per il packaging in quanto è necessario che sussistano i seguenti requisiti: novità, altezza inventiva, industrialità e liceità.

Certamente un po’ meno complicato è riuscire ad ottenere la concessione di un brevetto per modello di utilità, per il quale è sufficiente che il packaging si concretizzi semplicemente nel miglioramento di un prodotto già esistente. Anche per ottenere la registrazione come modello di utilità è necessario  soddisfare alcuni requisiti: il packaging deve cioè essere nuovo, originale ed avere una particolare efficacia o comodità di applicazione.

Si cita infine la possibilità di ottenere la protezione autorale.

Diritto d’autore

Ebbene, è necessario, in tal caso, che il packaging abbia anche un comprovato valore artistico. Detta tutela, se ne sussistono i requisiti, dura fino a settanta anni dalla morte dell’autore dell’imballaggio.

Da quanto detto e dedotto, nonché da un’analisi di mercato, si può evince che il packaging necessità di protezione, non tanto quando viene realizzato al solo fine di contenere un prodotto ma soprattutto – come accade nella maggior parte dei casi – quando diventa distintivo del prodotto che contiene, determinando la pubblicità dello stesso.

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