Il liticonsorzio, definizione e disciplina giuridica

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Il litisconsorzio è un istituto del diritto processuale quando in un processo civile ci sono più attori (attivo) o più convenuti (passivo) o più attori e più convenuti (misto).

Può essere originario se il processo inizia con una pluralità di parti o successivo quando in pendenza del processo ci sono più soggetti o per unione di cause.

Può essere litisconsorzio facoltativo o necessario.

Più soggetti possono partecipare allo stesso processo per ragioni di opportunità al fine di non avere decisioni contrastanti per cause connesse.

Ai sensi dell’articolo articolo 103 del codice di procedura civile:

Più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando, tra le cause che si propongono, esiste un connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni. Il giudice può disporre, nel caso della istruzione o nella decisione, la separazione delle cause, se vi è istanza di tutte le parti, ovvero quando la continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo, e può rimettere al giudice inferiore le cause di sua competenza.

Premesso questo, avendo natura di “Azione” facoltativa, le domande proposte in giudizio non sono obbligatorie ma proponibili se vi è interesse di agire.

Il liticonsorzio facoltativo si dice :

Proprio quando esiste connessione per oggetto e titolo.

Improprio quando più cause hanno in comune una qualche questione comunque importante per la soluzione della controversia.

Il litisconsorzio facoltativo è il tipico litisconsorzio con pluralità di parti e pluralità di domande, con cumulo.

Il cumulo può essere necessario o facoltativo:

Necessario quando il risultato a cui tendono le cause è unico, inscindibile, unitario o infrazionabile, sicché l’ordinamento ne soffrirebbe troppo se le cause venissero decise in diversi processi.

Facoltativo quando il risultato a cui tendono le cause non è unico, inscindibile, unitario o infrazionabile ed il giudice può sempre indicare la separazione delle cause.

Negli eventuali altri gradi di giudizio dovranno essere menzionati in giudizio i soggetti processuali presenti nei gradi precedenti.

Se questo non avvenga, vi saranno due possibili effetti processuali, a seconda che le cause siano inscindibili o scindibili.

Se le cause siano inscindibili o dipendenti, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio, entro un termine perentorio.

Se nessuno delle parti provvede, l’impugnazione è dichiarata inammissibile (ex art. 331 c.p.c.) e l’eventuale sentenza finale si darà per inutiliter data, cioè viziata da nullità radicale simile a quella (ex art. 161.2 c.p.c.).

Se le cause siano scindibili il giudice ordina, a differenza dell’ipotesi precedente, non l’integrazione del contraddittorio, ma l’esclusiva notifica dell’impugnazione con funzione di litis denuntiatio, fissando un termine per la stessa.

Se ciò non avviene, ci sarà la sospensione del processo fino a che non siano decorsi i termini dei quali agli articoli 325 e 327 del codice di procedura civile (ex art. 332 c.p.c.).

La volontà da parte del legislatore di unificare il gravame in un unico procedimento, nnel quale comparissero i soggetti processuali dei gradi precedenti, è rivolta a evitare una pluralità di pronunce contraddittorie sullo stesso fatto.

Questa scelta legislativa è stata importata nell’ordinamento italiano, dalla Francia.

Nel codice dell’epoca rivoluzionaria francese e dalla codificazione successiva si andò sempre più affermando il principio della personalità dell’appello: il giudizio di impugnazione e la sentenza pronunciata devono produrre effetti giuridici unicamente verso i proponenti e i destinatari dell’impugnazione.

Articolo 247 del codice civile:

“Legittimazione passiva” (riguardo alla legittimazione del figlio: il presunto padre, la madre e il figlio agiscono mediante litisconsorzio necessario nel giudizio di disconoscimento).

 

Articolo 248 del codice civile:

“Legittimazione all’azione di contestazione della legittimità” (nei giudizi di disconoscimento i genitori sono chiamati congiuntamente, come stabilisce il comma 4).

 

Articolo 249 del codice civile:

“Reclamo della legittimità”

 

Articolo 1010 del codice civile:

“Passività sull’eredità in usufrutto” (l’espropriazione forzata opera su entrambi gli usufruttuari secondo il comma 4 secondo periodo; per estensione si potrebbe desumere che in caso di più usufruttuari di qualsiasi altro bene diverso dall’eredità si applichi sempre il litisconsorzio necessario, ma ciò dipende dalle singole circostanze e dai determinati crediti privilegiati, nonché dalle prelazioni presenti: non si tratterebbe di litisconsorzio necessario ma di cause accessorie ex. art. 31 c.p.c. poiché potrebbero essere incluse ma non secondo il principio tassativo dell’art. 102 c.pc. che prevede la pronuncia del giudice “necessariamente” nei confronti di più parti, ovvero si tratterebbe di litisconsorzio “facoltativo” ex. art. 103 c.p.c).

 

Art. 2733 del codice civile:

“Confessione giudiziale” (nel caso di litisconsorzio necessario la confessione resa “dalle parti”, quindi necessariamente congiuntamente, è lasciata al libero apprezzamento del Giudice).

Questo istituto rappresenta anche uno dei mezzi di prova in sede di “Processo di Cognizione”, insieme alla “Testimonianza” che dopo la riforma può essere anche scritta).

 

Articolo 2738 del codice civile:

” Efficacia” (in relazione al Giuramento, vale lo stesso principio dell’art. 2733 c.c.)

 

Articolo 2900 del codice civile:

“Azione Surrogatoria”

 

Articolo 2901 del codice civile:

“Azione Revocatoria”

 

Gli articoli 2900 2901 trovano applicazione per la presenza di una persona che è “terza” rispetto al campo operativo del contratto dove viene, o v’è il rischio che sia, leso un diritto di credito.

Il litisconsorzio necessario è l’ipotesi della pluralità di parti nel processo, senza cumulo, ossia senza pluralità di domande.

Esso è generato da:

Ragioni di ordine sostanziale: è il diritto sostanziale che direttamente prevede la necessaria pluralità di parti (es. revocatoria 2900 c.c.).

Ragioni di ordine processuale: è la legge processuale che prevede la necessaria partecipazione di più soggetti (es. scioglimento della comunione 784 c.p.c.); per alcuni vi rientrano anche tutte le ipotesi di partecipazione del P.m. al processo civile (art.70 c.p.c.) che intervenendo acquista la qualità di “parte”.

Ragioni di legittimazione straordinaria (es: az. surrogatoria, azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore verso il committente per le retribuzioni loro dovutegli, fino alla concorrenza delle somme dovute dal committente all’appaltatore).

Rapporto di base plurisoggettivo, laddove in giudizio si proponga domanda di sentenza costitutiva (es. contratto intercorso fra una pluralità di soggetti ed in giudizio venga richiesto l’annullamento del contratto stesso).

Ragioni di opportunità o propter opportunitatem (es: danneggiante – assicuratore – danneggiato) in tale ultimo caso è il legislatore che stabilisce l’opportunità.

Dottrina e Giurisprudenza vedono la necessità del litisconsorzio per evitare la cosiddetta “inutiliter data”, cioè la sentenza pronunciata inutilmente perché incapace di produrre i suoi effetti sia nei confronti dei litisconsorti pretermessi, sia di quelli presenti.

Il litisconsorzio necessario costituisce la partecipazione necessaria nel processo civile di una pluralità di soggetti, esso è disciplinato dell’articolo102 del codice di procedura civile.

Ai sensi dell’articolo 102 del codice civile:

“Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito”.

Avere più parti nel processo significa sottostare al principio della legittimazione ad agire, sia per i soggetti (legittimati dall’avere in comune gli stessi rapporti sostanziali), sia per il giudice che per evitare un contraddittorio cd. “non integro” assegna un termine perentorio per integrarlo a pena di estinzione.

L’articolo 102 dà la descrizione del fenomeno, ma non indica le ipotesi in cui esso si verifica, non delinea le situazioni inscindibili.

Ci si rifà però aeualche ipotesi tipica di litisconsorzio necessario ex lege:

La prima ipotesi è data dall’articolo 784 codice procedura civile, relativa allo scioglimento delle comunioni.

La rubrica stessa della norma parla di litisconsorzio necessario.

Sul piano sostanziale la comunione è costituita dalla pienezza del diritto di ciascun contitolare su tutto il bene. Tale diritto viene tuttavia limitato dal diritto di altri: tutti i diritti dei contitolari sono quindi in equilibrio.

Perché un soggetto possa avere una parte del bene per sé, è necessario che gli altri ritirino il proprio diritto dalla parte di bene assegnata al soggetto in questione.

Come dal lato sostanziale il contratto di divisione incide sui contitolari del rapporto di comunione, così la sentenza, sotto il profilo processuale, riguarderà tutte le parti del rapporto. Oltre all’unitarietà della situazione sostanziale sarà necessario fare inoltre riferimento alla tutela richiesta.

L’altra ipotesi di litisconsorzio ex lege è data dall’articolo 247 del codice civile, relativo al disconoscimento di paternità.

Prima del decreto legislativo 154/2013 (in attuazione della delega contenuta all’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nonostante fosse il padre a domandarle il disconoscimento della paternità, la sentenza di accoglimento trasformava il rapporto di filiazione con la madre da legittimo a naturale.

Adesso la distinzione tra figli legittimi e naturali è stata del tutto eliminata. Il litisconsorzio necessario dell’articolo 247 del codice civile resta.

Ci sono anche una serie di casi di litisconsorzio necessario sul piano processuale nell’ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire.

In questo caso un soggetto agisce anche non essendo il titolare del diritto dedotto in giudizio; il legittimato ordinario dovrà venire citato in qualità di litisconsorte necessario.

L’ipotesi più importante è contemplata dall’azione surrogatoria prevista dall’articolo 2900 del codice civile, secondo il quale un creditore si sostituisce al debitore inerte al fine di far valere una pretesa che quest’ultimo avrebbe dovuto esercitare contro i terzi. Per questo tipo di azione sono necessari tre elementi:

 

L’esistenza del credito

L’inerzia del debitore

L’eventus damni cioè la concreta situazione di pericolo.

Dott.ssa Concas Alessandra

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