Il Governo interviene in materia di presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, il 29 novembre scorso, un decreto legislativo con il quale, allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, si è proceduto al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Si tratta del decreto legislativo, 8 novembre 2021, n. 188.

Orbene, scopo del presente scritto è quello di precedere alla disamina delle novità introdotte da questa normativa, esaminando gli articoli ivi previsti, uno per uno.

Indice:

Oggetto

L’art. 1 del decreto legislativo in esame circoscrive la portata applicativa di quanto previsto da siffatta legge delimitando l’oggetto del suo campo di intervento nei seguenti termini: “Il presente decreto reca disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, di seguito denominata «direttiva»”.

Pertanto, lo scopo, che si è proposto di prefiggere siffatta disciplina legislativa, è stato quello di dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, a sua volta, emessa in sede comunitaria al fine di rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale

L’art. 2 di siffatto decreto legislativo, intitolato “Dichiarazioni di autorità pubbliche sulla colpevolezza delle persone fisiche sottoposte a procedimento penale”, prevede a carico delle pubbliche autorità (e dunque non solo all’autorità giudiziaria) il divietodi indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili” (così: il comma primo).

Di conseguenza, alla stregua di cotale precetto normativo, tale divieto rileva nella misura in cui sia indicato, pubblicamente, e quindi attraverso una condotta volta a diffondere notizie ad un numero indeterminato di persone, come colpevole una persona sottoposta a indagini o un imputato, fermo restando che codesto divieto sussiste solo sino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, vale a dire questi provvedimenti siano passati in giudicato non potendosi più proporre alcuna “impugnazione diversa dalla revisione” (art. 648, co. 1, cod. proc. pen.).

Da ciò deriva, argomentando a contrario, che tale divieto continua invece a sussistere quando questi provvedimenti possono essere ancora soggetti ad una impugnazione “ordinaria”.

Precisato ciò, al comma secondo è previsto quali possono essere le conseguenze derivanti dalla violazione di codesto divieto, essendo ivi stabilito che, incaso di violazione del divieto di cui al comma 1, ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonchè l’obbligo di risarcimento del danno, l’interessato ha diritto di richiedere all’autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa”.

Dunque, non solo sono configurabili a carico di chi ha violato tale divieto conseguenze di ordine penale, disciplinare e risarcitorio, ma colui che viene indicata come colpevole, in lesione di quanto imposto dal primo comma, ha anche il diritto di richiedere all’autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa la quale, a sua volta, in relazione a quella autorità che ha reso la dichiarazione, quandoritiene fondata la richiesta, (…) procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all’interessato” (così: il comma terzo).

Il riferimento alla locuzione “entro e non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta”, ad avviso di chi scrive, non sembra essere sufficiente per ritenere tale termine perentorio non essendo esso stato espressamente definito come tale mentre, come è noto, i “termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori” (art. 152, co. 2, cod. proc. civ.).

Chiarito ciò, l’autorità che ha reso la dichiarazione è tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalità della dichiarazione oppure, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica” (comma quarto) mentre quandol’istanza di rettifica non è accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni di cui al comma 4, l’interessato può chiedere al tribunale, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile[1], che sia ordinata la pubblicazione della rettifica secondo le modalità di cui al comma 4” (comma quinto).

Si approfondisca con:“La riforma Cartabia della giustizia penale”

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106

L’art. 3 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo, 20 febbraio 2006, n. 106 che, come è risaputo, contempla una serie di disposizioni inerente la riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero secondo quanto richiesto dall’art. 1, co. 1, lettera d), della legge, 25 luglio 2005, n. 150[2].

In particolare, le norme interessate da questo decreto legislativo sono gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 106/2006.

In particolare, per quanto riguarda l’articolo 5 del d.lgs. n. 106/2006, è disposto che: 1) “al comma 1, dopo la parola «informazione», sono inserite le seguenti: «, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano»”

(art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 188/2021) e, di conseguenza, se prima era soltanto stabilito che il “procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione”, è adesso invece specificato che tali rapporti debbano svolgersi esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa, fermo restando che la determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano;
2) “dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.»”

(art. 3, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 188/2021) e, quindi, non è più sufficiente che ogni “informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento” (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 106/2006), essendo invece ora richiesto che:
I) la diffusione di informazioni sui procedimenti penali avvenga solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico;
II) le informazioni sui procedimenti in corso devono essere fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili;
3) “dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.
3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.»”

(art. 3, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 188/2021) e, pertanto, per effetto di questo novum legislativo, è ora richiesto che:
a) nel caso di diffusione di informazioni sui procedimenti penali in corso, il procuratore della Repubblica può, e quindi non deve, trattandosi di una mera facoltà, autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato fermo restando che, da un lato, anche in questo caso, l’autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano, dall’altro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis (già esaminato prima) e 3 (“È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio”);
b) ai comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 1 e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza ma non viene chiarito quali sarebbero le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza di cotale divieto.

Per quanto invece concerne l’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006, è disposto che all’“articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo la parola «preposti,», sono inserite le seguenti: «oltre che dei doveri di cui all’articolo 5,» (art. 3, co. 2, d.lgs. n. 188/2021) e, di conseguenza, alla luce di tale innovazione legislativa, il procuratore generale presso la Corte di Appello acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di Cassazione una relazione almeno annuale, non solo, come contemplato prima, in relazione al corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, all’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato ed al rispetto delle norme sul giusto processo, nonché al puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, ma, ora, pure in relazione ai doveri di cui all’art. 5, ossia quelli per appunto aventi ad oggetto i rapporti con gli organi di informazione.

Modifiche al codice di procedura penale

L’art. 4 interviene sul codice di procedura penale, per un verso, modificando alcune sue norme, per altro verso, inserendo una nuova.

Nel dettaglio, è prima di tutto stabilito, alla lettera a) del primo comma, quanto segue: “l’articolo 115, e’ inserito il seguente:
«Articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza). –  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.
2. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo.
4. Sull’istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all’interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l’opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 4”.

Dunque, tale articolo, così strutturato, integra le garanzie già previste in precedenza dall’art. 115 cod. proc. pen.[3] per quanto riguarda la violazione del divieto di pubblicazione, prevedendo innanzitutto al comma primo che, salvo quanto sancito dal comma secondo (che esamineremo da qui a breve), nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, la persona sottoposta a indagini o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili fermo restando che tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.

La presunzione di innocenza viene dunque affermata non solo nel procedimento penale rispetto al quale la persona riveste il ruolo di indagato/imputato, ma anche in quello diverso da questo, rimanendo l’obbligo che costui non sia indicato come colpevole fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

L’unica eccezione, evidentemente concepita per evitare che l’azione penale esercitata dal pubblico ministero possa subire delle ingiustificate limitazioni, riguarda, come appena visto, il caso in cui tale indicazione di colpevolezza afferisca atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato.

Detto questo, a sua volta il comma secondo dell’art. 115-bis cod. proc. pen. dispone che, nei “provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l’autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento”.

In questo caso, la presunzione di innocenza, sotto il profilo di vietare che l’indagato/imputato sia indicato come colpevole, non viene dunque garantita in modo assoluto, dato che tale indicazione è consentita purchè l’autorità giudiziaria limiti i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l’adozione del provvedimento.

La conseguenza della mancata osservanza di questo comma, però, sembra sortire solo una eventuale responsabilità disciplinare di cui all’art. 124 cod. proc., stante il fatto che il susseguente comma terzo si limita a prevedere che, (solo) nel “caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo”.

Nel silenzio della norma, quindi, non essendoci alcun riferimento al comma secondo, va da sé che, ad avviso di chi scrive, tale richiesta di correzione può essere fatta solo quando siano violate le disposizioni di cui al comma primo fermo restando che, in tale ipotesi, sull’“istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito” (art. 4, co. 1, primo periodo, d.lgs. n. 188/2021) mentre, nel “corso delle indagini preliminari e’ competente il giudice per le indagini preliminari” (art. 4, co. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 188/2021).

Oltre a ciò, è altresì disposto che il “decreto e’ notificato all’interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalita’ di procedura” (art. 4, co. 1, terzo periodo, d.lgs. n. 188/2021) ma, quando “l’opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 4.»” cod. proc. pen. (art. 4, co. 1, quarto periodo, d.lgs. n. 188/2021) il quale, dal canto suo, statuisce quanto sussegue: “Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione”.

Terminata la disamina di questo “nuovo” art. 115-bis cod. proc. pen., l’art. 4 del decreto in commento ha inoltre modificato:

1) l’art. 314 cod. proc. pen. avendo disposto, alla lettera b) del comma primo, che “all’articolo 314, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.»” e, quindi, è adesso espressamente sancito che la scelta dell’avvalersi della facoltà di non rispondere non incide sul diritto di chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato,  “a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave” (art. 314, co. 1, cod. proc. pen.);

2) l’art. 329 cod. proc. pen. avendo previsto, alla lettera c) del comma primo, che “all’articolo 329, comma 2, dopo le parole «Quando è», è inserita la seguente: «strettamente»” e, pertanto, è adesso precisato che il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114[4], consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi quando ciò è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini;

3) l’art. 474 cod. proc. pen. essendo stato disposto, alla lettera d) del comma primo, che all’articolo 474 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l’impiego delle cautele di cui al comma 1.
E’ comunque garantito il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.» e, di conseguenza, se prima era solo previsto che l’“imputato assiste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza” (art. 474, co. 1, cod. proc. pen.), è adesso altresì disposto che il giudice, dopo avere ascoltato le parti, debba, con ordinanza, disporre l’impiego delle cautele previste dal comma primo fermo restando che, per un verso, è comunque garantito il diritto dell’imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili, per altro verso, tale ordinanza è però revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici

L’art. 5, intitolato “Rilevazione, analisi e trasmissione dei dati statistici”, prevede, da una parte, che alla “rilevazione, all’analisi e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati di cui all’articolo 11 della direttiva[5] provvede il Ministero della giustizia” (comma primo), dall’altro, che, ai “fini di cui al comma 1, sono oggetto di rilevazione, tra gli altri, i dati relativi al numero e all’esito dei procedimenti anche disciplinari connessi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell’imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonche’ dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell’articolo 629-bis del codice di procedura penale[6]” (comma secondo).

Clausola di invarianza finanziaria

All’art. 6 è infine sancito che dall’“attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (comma primo, primo periodo) fermo restando che leamministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (comma primo, secondo periodo).

 


Note

[1]Ai sensi del quale: “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.

[2]Per cui: “Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservazione dei principi e dei criteri direttivi di cui d’articolo 2, commi 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a: (…) riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero”.

[3]Secondo il quale: “Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329, comma 3, lettera b), costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. 2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l’organo titolare del potere disciplinare”.

[4]Per cui: “1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292. 2-bis. E’ sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454. 3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. 4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’articolo 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.  5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4. 6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. 6-bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. 7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”.

[5]Alla stregua del quale: “Entro il 1° aprile 2020, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva”.

[6]Secondo cui: “1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza del procedimento. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell’articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l’articolo 489, comma 2. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640” cod. proc. pen..

Allegato

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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