Il Gip nega il passaggio dal rito immediato ad abbreviato condizionato senza fissare l’udienza per il contraddittorio: è nullità relativa

Redazione 12/06/12
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Con la sentenza n. 22253 dell’11 giugno 2012 la Cassazione ha stabilito che il provvedimento col quale il giudice nega il passaggio del rito non è affetto da nullità assoluta insanabile: si tratta di nullità relativa, con possibilità di sanatoria ex art. 183 del codice di procedura penale.

Gli indagati, tratti a giudizio con rito immediato mentre si trovavano in stato di custodia cautelare, avevano chiesto il giudizio abbreviato condizionato, che il Gip aveva negato senza tuttavia fissare l’udienza per consentire il contradditorio fra le parti.

Il provvedimento con cui si è negata l’udienza camerale, avvisano i giudici di legittimità, non ha carattere decisorio e l’effetto negativo che ne scaturisce può essere superato nella fase processuale immediatamente successiva. Si tratta quindi di nullità relativa che può essere sanata, e la sanatoria ex art. 183 del codice di procedura penale si configura nel momento in cui la difesa accetta gli effetti dell’atto, rinnovando la richiesta di trasformazione del rito di fronte al tribunale nel contradditorio delle parti: perciò il decreto di giudizio immediato in cui si è individuato il giudice del dibattimento competente non viene investito dalla nullità.

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