Il genitore non può coinvolgere il figlio nella religione alla quale si è convertito

Redazione 13/06/12
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Anna Costagliola

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9546 del 12 giugno 2012, ha sancito il principio per cui un genitore non può coinvolgere il figlio nella religione alla quale si è convertito, respingendo il ricorso di una mamma divenuta testimone di Geova, alla quale la Corte d’Appello, in sede di decisione sull’affidamento del bambino, aveva categoricamente fatto divieto di coinvolgimento del figlio nella propria scelta religiosa.

Invero, il minore in questione era stato battezzato secondo il rito cattolico e aveva successivamente vissuto nell’ambito di un contesto sociale che presupponeva un’educazione cattolica, per poi trovarsi improvvisamente nella impossibilità di condividere con i compagni modalità di vita fino a quel momento comuni e di celebrare ricorrenze importanti (compleanni, feste natalizie ecc.). E’ per questo motivo che, anche sulla base della constatazione per cui la madre non si era mostrata sufficientemente protettiva nei confronti del figlio, non avendo compreso il danno a lui arrecato da un cambiamento così radicale proprio in un momento in cui si trovava ad affrontare un evento doloroso quale la separazione dei genitori, il giudice di primo grado aveva disposto l’affidamento esclusivo in favore del padre, intimando alla donna il divieto di far frequentare il piccolo la comunità dei Testimoni di Geova.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’appello, cui era ricorsa la madre del minore, aveva deciso per l’affidamento condiviso perché, seppure emergevano rilevanti carenze di idoneità educativa da parte di entrambi i genitori, tuttavia neppure sussistevano elementi che facessero ritenere uno dei due più capace o maggiormente in grado di esercitare in modo esclusivo la funzione educativa. Avverso la pronuncia della Corte d’appello ha proposto ricorso la madre lamentando, relativamente allo statuito regime di affidamento condiviso del figlio, solo l’obbligo impostole di astenersi da qualsiasi condotta di coinvolgimento del minore nella propria scelta religiosa. Osservava la donna come il giudice non potesse imporre precisi limiti al contenuto del suo rapporto con il figlio ed alle forme della loro comunicazione ed interazione, così comprimendo le prerogative materne in punto di istruzione ed educazione della prole, discriminando la propria posizione rispetto al padre in ragione della sua adesione a diversa confessione religiosa.

Nel rigettare il ricorso, la Corte ha osservato preliminarmente che l’art. 155 c.c., in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole. L’esercizio in concreto di tale potere, dunque, deve costituire espressione di una conveniente protezione (art. 31, co. 2, Cost.) del preminente diritto dei figli alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà fondamentali individuali, ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze pregiudizievoli per la prole, compromettendone la salute psico-fisica e lo sviluppo.

Nel caso di specie, la contestata limitazione di non coinvolgere il bambino nel credo della madre appare, secondo i Supremi giudici, «ineccepibilmente aderente al dettato normativo, avendo la Corte d’Appello assunto a parametro di riferimento l’interesse preminente del minore, interesse che, all’esito dell’insindacabile valutazione discrezionale delle risultanze istruttorie, sorretta da puntuale ed adeguato riscontro argomentativo, hanno ritenuto pregiudicato non già per loro soggettivi pregiudizi religiosi o per i connotati propri del movimento dei Testimoni di Geova, ma per gli effetti, specificamente evidenziati, dannosi per l’equilibrio e la salute psichica del figlio delle parti, ancora in tenera età, indotti dai contegni materni conseguenti e correlati all’adesione a tale confessione religiosa ed inseritisi in un contesto di vita del minore già reso particolarmente delicato dalla separazione dei genitori».

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