Il fermo amministrativo

sentenza 25/03/10
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N. 01620/2010 REG.DEC.

N. 00500/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

 


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 500 del 2009, proposto da:
Mirabella Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************** e *********************, con domicilio eletto in Roma, via M. Mercati, 51, presso l’avv. *********;

contro

l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale per la Campania, ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati per legge;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione I n. 01651/2008, resa tra le parti, concernente fermo amministrativo per debito fiscale relativo a imposte e iva per l’anno 1998.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 gennaio 2010, il Consigliere ****************;

Uditi, alla stessa udienza, l’avvocato **********’********** per l’appellante e l’avvocato dello Stato ************** per le Amministrazioni appellate;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania:

– ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania prot. n. 20019 in data 27 marzo 2002, con cui è stato disposto, ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923, il c.d. “fermo amministrativo” delle somme eventualmente ad essa dovute e debende, in quanto “debitrice nei confronti dell’Erario per la somma di Euro 7.499.669,81 per imposte Dirette ed IVA per l’anno d’imposta 1998 con relativi interessi e sanzioni”;

– ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione i successivi motivi aggiunti proposti avverso l’iscrizione ipotecaria eseguita sui beni dell’istante, effettuata in data 28 marzo 2007 e fondata sul titolo formale dell’esistenza di un ruolo recante somme dalla stessa non pagate a titolo di condono.

2. – Avverso detta sentenza ha proposto appello la ricorrente originaria, chiedendo l’integrale riforma della stessa, ritenuta illegittima ed ingiusta.

Essa ha all’uopo riproposto i sei motivi dell’originario ricorso disattesi dal T.A.R., in uno con puntuali critiche alla sentenza impugnata, precisando, quanto alla declaratoria dalla stessa recata di inammissibilità dell’impugnazione proposta con motivi aggiunti avverso l’atto di iscrizione ipotecaria, che i motivi stessi “rappresentano espresse censure aggiunte rispetto al ricorso principale per ciò che riguarda il fermo amministrativo”, di cui lamentano in sostanza l’ulteriore illegittimità derivante dal fatto di esser stato lo stesso mantenuto, in palese contraddizione con l’effettuata iscrizione ipotecaria, pur a seguito dell’affermato compimento della procedura di condono e pur dopo l’intervenuto pagamento del debito tributario.

3. – Si sono formalmente costituiti in giudizio l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Essi, con memoria in data 22 dicembre 2009, analiticamente chiedono il rigetto dei singoli motivi di appello.

Memoria illustrativa delle circostanze poste a sostegno delle sue ragioni, accompagnata da documenti, ha pure prodotto, in data 8 gennaio 2010, l’appellante.

Un ulteriore deposito di documenti la stessa ha effettuato in data 15 gennaio 2010.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 19 gennaio 2010.

4. – Va, preliminarmente, rilevata l’intempestività, con riferimento al termine di presentazione dei documenti nel giudizio d’appello, delle produzioni effettuate dall’appellante in data 8 e 15 gennaio 2010, le quali vanno pertanto espunte dagli atti di causa.

Quanto, infatti, al termine di deposito delle memorie e dei documenti nel giudizio d’appello, è orientamento consolidato quello, per cui non si può tener conto delle memorie o della documentazione depositata dalla parte dopo la scadenza del termine previsto per tali adempimenti dapprima dall’ordinanza generale del Presidente del Consiglio di Stato n. 38 del 1954 ( che ha integrato l’art. 37, t.u. Cons. St. ) e oggidì dall’art. 23, l. Tar, applicabile anche al giudizio d’appello, essendo espressione del generale principio di rispetto del contraddittorio, a sua volta riconducibile al principio dell’equo processo di cui all’art. 6, conv. europea dei diritti dell’uomo, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955 n. 848″ ( Consiglio Stato , sez. V, 14 aprile 1997, n. 357; v. anche, da ultimo, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4699 e sez. IV, 21 aprile 2009, n. 2428 ).

5. – Venendo, ora, all’appello proposto, una volta che l’oggetto della controversia è stato dalla stessa appellante limitato alla contestata legittimità del provvedimento di fermo amministrativo ( anche quanto ai motivi aggiunti di primo grado formalmente rivolti all’annullamento dell’atto sopravvenuto di iscrizione ipotecaria ), sulla controversia medesima, così delimitata, occorre rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

5.1 – Il rilievo d’ufficio è invero consentito, in quanto sulla giurisdizione relativa a detto provvedimento il T.A.R. non si è pronunciato espressamente, limitandosi a decidere direttamente il merito, sì che nella specie manca qualsiasi giudicato interno sulla questione.

Si va infatti consolidando l’orientamento, secondo cui non costituisce ostacolo al rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione in sede di appello la decisione di merito oggetto di gravame, la quale non si è pronunciata espressamente sulla questione ( cfr. le decisioni di questo consiglio, Ad. plen., 30 agosto 2005, n. 4; sez. V, n. 5786 del 7.11.2007 e n. 365 del 6.2.2008; sez. IV, n. 6446 del 27.10.2006 ).

In tal senso, del resto, sono anche le recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria 30 luglio 2008, n. 4 e di questa Sezione 26 gennaio 2009, n. 410 e 12 maggio 2009, n. 2912.

6. – Ciò posto, per quanto concerne la domanda di annullamento di un provvedimento di fermo amministrativo, occorre osservare che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, il fermo amministrativo, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, u.c., ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un’amministrazione dello Stato, a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa od altra amministrazione statale, considerata nella sua unicità di soggetto di rapporti giuridici, pretenda di avere nei confronti del suo creditore ( Cass. Sez. Un. 2003/ 7945 ).

Esso è destinato ad esplicare effetti sul piano della compensazione, sicché, ove la pubblica amministrazione che se ne sia avvalsa ometta, una volta convenuta in giudizio per l’adempimento del proprio debito ( ma di tale ulteriore eventuale giudizio non v’è nel caso di specie indicazione o traccia alcuna ), di chiedere l’accertamento e la liquidazione del credito da essa vantato al fine di effettuarne la compensazione con il credito fatto valere dalla controparte, tali effetti devono ritenersi definitivamente elisi sin dall’origine ( Cass. 2004/13808 ) e può essere adottato ( stante la sua natura cautelare ed intrinsecamente provvisoria, collegata per definizione a motivi di urgenza ) anche quando il credito dell’amministrazione sia contestato, ma sia ragionevole ritenerne l’esistenza, posto che suo presupposto normativo è non già la provata esistenza del credito, ma la mera ragione di credito e cioè la sua ragionevole apparenza di fondatezza.

Nel caso di specie, il credito, della cui eventuale compensazione si tratta, è il credito dell’Amministrazione finanziaria verso il contribuente per Imposte Dirette ed I.V.A., con relativi interessi e sanzioni.

Ciò vuol dire che il provvedimento di fermo si fonda su un diritto, la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Lo stretto collegamento fra la misura cautelare in questione ( e le sue vicende, quali, nel caso all’esame, la procedura di condono successivamente avviata per l’estinzione del debito tributario e l’intervenuto affermato pagamento del debito stesso ) ed il diritto, per la cui provvisoria tutela essa è concessa, consente quindi di affermare il principio, per cui la cognizione delle controversie relative al fermo amministrativo è attribuita al giudice, cui spetta la cognizione delle controversie sul diritto con esso cautelato ( Cass. Civ., sez. un., 14 gennaio 2009, n. 555 ).

Non poco significativo è, del resto, sotto tale profilo, il risultato, cui la stessa Corte regolatrice è pervenuta di recente con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 e successive modificazioni, dal momento che, pur in presenza di una modifica normativa del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1 ( introdotta dal D.L. n. 248 del 2006, art. 35, comma 26-quinquies, convertito con modificazioni dalla L. n. 296 del 2006 ), in base alla quale alla serie degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie è stato aggiunto il suddetto provvedimento di fermo, si è precisato che comunque ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo e che pertanto essa spetterà al giudice tributario od al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributarii ed in parte a crediti non tributarii ( Cass. Sez. un. 2008/14831, che, in base al principio enunziato, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario essendo stato disposto il fermo per contributi INPS ).

7. – In base alle considerazioni che precedono, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla proposta domanda di annullamento, risultando la controversia devoluta alla cognizione del giudice tributario.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e dev’essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, innanzi al quale la domanda deve essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta nel presente giudizio ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009.

Stante la natura puramente processuale della presente decisione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 19 gennaio 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

***********, Presidente

**************, Consigliere

***************, Consigliere

**********, Consigliere

Salvatore Cacace, ***********, Estensore

 

 

L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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