Il fatto del danneggiato e le ripercussioni sull’illecito civile dal lato dell’autore. Cenni in giurisprudenza

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Il comportamento del danneggiato e le sue ripercussioni sulla graduazione della responsabilita’ in capo al danneggiante in ambito civilistico è preso in considerazione dall’art. 1227, comma 2, c.c., che, dà al fatto del danneggiato che, inserendosi in un processo causale, assume efficacia esclusiva autonoma nella causazione del danno, un’idoneità elisiva all’illecito posto in essere dall’autore, come correntemente afferma la giurisprudenza:
«L’inosservanza del dovere di diligenza posto a carico del danneggiato dall’art. 1227, comma 2, c.c. si configura come fatto totalmente o parzialmente impeditivo della responsabilità del danneggiante. . .»(Cass. 10 novembre 2000, n. 14630);
«L’onere di ordinaria diligenza richiesto ex art. 1227 comma 2 c.c. al creditore per limitare il danno da inadempimento va esteso anche a quei comportamenti positivi attraverso cui il danno possa essere evitato o ridotto con certezza. . .» (Trib. Rovereto 16 marzo 1998);
«Quando il fatto del danneggiato si inserisce in un rapporto di causalità prodotto dall’azione di un terzo in modo tale da risultare da solo idoneo a cagionare il danno esso acquisisce rilevanza giuridica esclusiva rispetto alla produzione dell’evento dannoso» (Cass. 7 aprile 1988, n. 2737);
«Ai sensi dell’art. 1227, 2° comma, c. c. il danneggiato, come in genere il creditore, deve contenere il danno nei limiti che rappresentano una diretta conseguenza della colpa del debitore o del danneggiante, non aggravando, con il fatto proprio, le conseguenze dannose che gli derivano dall’inadempimento o dal fatto illecito altrui, ma non è tenuto ad assoggettarsi ad un’attività abnorme e più onerosa di quel che comporti l’uso di un’ordinaria diligenza . . .» (App. Genova 6 marzo 1985).
A graduare la responsabilità in capo all’autore supporta, invece, il I comma dell’art. 1227 c.c. in parola, che afferma:
 
«Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate».
 
Avvocato in Napoli

Vanacore Giorgio

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