Il dvd costituisce una prova documentale visionabile dal giudice in camera di consiglio al pari di qualsiasi altro documento

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Il fatto

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone, aveva rideterminato le pene inflitte agli imputati riducendo quelle irrogate nei confronti dei primi due in mesi cinque di reclusione e quelle irrogate ai restanti in mesi tre di reclusione.

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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Ricorrevano per Cassazione gli imputati, tramite il comune difensore, deducendo tre motivi di ricorso così formulati: 1) censura della motivazione per essere stato fondato il giudizio di colpevolezza tenendo conto unicamente della deposizione delle persone offese omettendo di enunciare le ragioni per cui non si ritengono attendibili le prove contrarie;
2) violazione di legge, segnatamente delle norme processuali di cui all’art. 191 c.p.p. e art. 493 c.p.p., comma 3, e vizio argomentativo nella parte in cui erano state illegittimamente utilizzati quale prova documentale un dvd acquisito con mera riserva di visone in camera di consiglio e la querela utilizzabile quest’ultima solo come prova della condizione di procedibilità oltre ad essere erroneamente ritenuti riscontro oggettivo della ricostruzione delle persone offese i referti di pronto soccorso e il dvd prodotto dalle parti civili; 3) vizio argomentativo in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena in favore di uno degli imputati essendosi la Corte territoriale limitata a rigettare la richiesta per averne il predetto goduto già due volte.

Si legga anche:”Sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal contribuente prima che sussista la possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa”

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

I ricorsi venivano dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.

Procedendo per gradi, il  primo motivo veniva ritenuto non in grado di confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata in cui, conformemente alla pronuncia di primo grado, si era fondata la ricostruzione dei fatti non solo sulla base delle dichiarazioni dibattimentali delle persone offese che confermavano riconoscimenti fotografici operati in sede di indagine procedendo a dettagliare i ruoli rispettivamente assunti dai correi e delle querele dalle medesime sporte acquisite col consenso delle parti ma anche delle risultanze dei referti medici attestanti le lesioni subite dalle predette e del dvd prodotto dalle parti civili visionato in camera di consiglio.

Anche il secondo motivo era stimato del pari inammissibile innanzitutto perché il suo contenuto era per la Corte in prevalenza nuovo (tranne che per la parte relativa alla doglianza sull’utilizzazione delle querele) fermo restando come esso fosse reputato in ogni caso manifestamente infondato atteso che le querele, ad avviso del Supremo Consesso, erano state legittimamente acquisite ed utilizzate col consenso delle parti mentre, quanto al referto di pronto soccorso e al dvd (regolarmente acquisito risultando la riserva di decisione formulata dal Tribunale relativa esclusivamente all’espletamento di perizia richiesta dalla difesa), essi venivano considerati utilizzabili ai fini di prova costituendo il primo certificazione pubblica che contiene elementi che possono contribuire a delineare se non a confermare i fatti soprattutto allorquando il reato contestato, come nel caso in esame, era anche quello di lesione personale, e il secondo – il dvdprova documentale visionabile dal giudice in camera di consiglio al pari di qualsiasi altro documento (cfr. Sez, 3, n. 13470 del 14/01/2016, secondo cui la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l’esecuzione di attività tecnica e, pertanto, consistendo in un’operazione sostanzialmente equivalente alle lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio) posto che la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, tale dovendosi ritenere la videoregistrazione precostituita rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova sicché la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 48882 del 17/09/2018) fermo restando come rimanga comunque impregiudicata la visione delle immagini – al pari della lettura del documento – da parte della difesa ben potendo essa controdedurre in ordine al suo contenuto in ogni modo e facendo quindi rilevare gli eventuali dubbi ed incertezze che quelle immagini dovessero contenere o comportare dal momento che non è richiesto che sia l’esercizio dei diritti di difesa, che la visione, al pari della lettura di un qualunque documento, debba intervenire in dibattimento nel contraddittorio trattandosi di fonte di prova preesistente che non si forma cioè dinanzi alle parti.

Ciò posto, anche il terzo motivo seguiva la medesima sorte processuale pure per la sua assoluta genericità stante, da un lato, il mero appello alla mancanza di precedenti specifici, dall’altro, il fatto che la Corte territoriale aveva, in ogni caso, dato atto che l’imputato aveva usufruito già due volte del beneficio della sospensione condizionale della pena e quindi, di là della natura specifica del precedenti risultanti a suo carico, ostava a suo carico una nuova concessione il disposto di cui all’art. 164 c.p.p., comma 4.

Conclusioni

La decisione in oggetto è assai interessante nella parte in cui afferma che anche un dvd può costituire prova documentale nel processo penale e quindi rispetto a questo supporto di memoria possa rilevare l’art. 234 del c.p.p..

Inoltre, nel citare un precedente conforme, i giudici di piazza Cavour, nella pronuncia qui in esame, non solo postulano che la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita come prova documentale preesistente rispetto al procedimento penale, tale dovendosi ritenere la videoregistrazione precostituita rispetto al procedimento penale, costituisce mera modalità di percezione di immagini e non già attività diretta alla formazione della prova ma affermano anche che la predetta visione non deve necessariamente essere effettuata in contraddittorio pur riconoscendosi al contempo alle parti (si fa riferimento alla difesa, ma il discorso può valere ovviamente anche per la pubblica accusa) di controdedurre in ordine al suo contenuto in ogni modo e facendo quindi rilevare gli eventuali dubbi ed incertezze che quelle immagini dovessero contenere o comportare.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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