Il DPO o RPD

Redazione 02/10/18
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Tra le maggiori novità del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali rientra sicuramente la previsione del Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), figura di indubbio rilievo le cui competenze, per la verità, non sono state ancora chiarite nel modo migliore dagli organi comunitari.

Gli aspetti normativi: l’art. 37 del regolamento

Vediamo adesso, innanzitutto, quali sono le previsioni di carattere normativo che disciplinano tale figura. L’art. 37 del Regolamento prevede che quando: a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, oppure b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 (dati sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati (c.d. data protection officer). Qualora, poi, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

Il DPO è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai propri compiti. tale figura, di alto livello professionale, può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure adempiere ai suoi compiti in base a un contratto di servizi e quindi può essere un libero professionista. Lo stesso DPO deve essere prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali sia dal titolare del trattamento che dal responsabile del trattamento e gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento. Inoltre, il DPO deve godere di ampia autonomia e non riceve alcuna istruzione per quanto riguarda l’esecuzione dei propri compiti. Inoltre il Regolamento specifica (art. 38) che il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l’adempimento dei propri compiti, ma riferisce direttamente ai massimi superiori gerarchici del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

L’art. 39 del Regolamento

L’art. 39 del Regolamento individua i compiti del DPO: a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; b) sorvegliare l’osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento; d) cooperare con l’autorità di controllo; e) fungere da punto di contatto per l’autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione. Nonostante tali precisazioni il DPO rimane una figura controversa che è stata molto discussa in seno alla Commissione Europea. È sicuramente un’importante figura professionale fortemente voluta i cui compiti e responsabilità, però, non sono particolarmente chiari, specialmente avuto riferimento ai rapporti con il titolare del trattamento. È indubbio però che il responsabile della protezione dei dati sia una figura chiave nell’ambito del trattamento automatizzato dei dati personali.

Il presente contributo è tratto da: 

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