Il dovere di coabitazione dei coniugi, quando la violazione è vietata e quando esiste una giusta causa

Scarica PDF Stampa
L’articolo 143 del codice civile, dedicato ai diritti e doveri reciproci dei coniugi consacra il dovere di coabitazione, inteso come impegno a convivere in modo costante e continuato presso la residenza familiare, principio irrinunciabile all’interno della vita matrimoniale.

Il mancato rispetto di questo precetto, può comportare una pronuncia di addebito in sede di separazione coniugale.

Nonostante questo, sia per esigenze lavorative, sia per esigenze personali, non sempre è possibile abitare insieme, e spesso ci si imbatte in coppie sposate destinate a vivere da separate anche in assenza di una crisi matrimoniale.

Ad esempio, i casi di allontanamento per esigenze di servizio dei militari.

Se da un lato è di sicuro lecita una temporanea e concordata lontananza da casa da parte del coniuge, spesso ci si chiede quando la violazione del precetto può comportare la pronuncia di addebito in sede di separazione.

La violazione della norma potrebbe essere integrata in caso di ingiustificato abbandono del tetto coniugale, quando l’allontanamento del coniuge sia stato la causa che ha scatenato la crisi tra i coniugi.

L’abbandono del domicilio familiare comporta una conseguente menomazione al diritto di ricevere dal partner l’assistenza materiale e morale che una concreta presenza fisica può assicurare.

Se l’allontanamento è concordato tra i coniugi o è dovuto a motivi di lavoro, ed è inevitabile e necessario, non sussisteranno i presupposti per l’addebito e la legge acconsente alla sussistenza di due differenti residenze familiari per marito e moglie.

I coniugi devono fissare di comune accordo la residenza della famiglia, nel rispetto delle esigenze di entrambi e di quelle della famiglia stessa.

Andare via di casa e non volere ritornare mai più, configura il cosiddetto abbandono del tetto coniugale o, volgarmente, l’allontanamento volontario dalla casa coniugale.

Ci si chiede che cosa accada in simili casi, se si può lasciare la famiglia se ci sono figli minorenni, e oppure se i figli sono autonomi.

La Suprema Corte di Cassazione ha fornito alcune risposte  attraverso una recente pronuncia.

In questa sede si ha l’occasione di ritornare su un tema sempre ricercato soprattutto dalle coppie in crisi.

Lasciare la casa coniugale prima della separazione

Il vincolo matrimoniale è fondato sulla convivenza.

Anche quando i coniugi non vanno d’accordo, non possono sbattere la porta e andare a vivere altrove.

Le questioni si dovrebbero essere risolte  tra le mure domestiche e, se non è possibile, prima di allontanarsi dalla famiglia ci si deve separare.

L’allontanamento rappresenta un’autorizzazione che, se non proviene da parte dell’altro coniuge, può concedere esclusivamente il giudice.

Leggendo una sentenza di separazione, si può notare che una delle espressioni riportate nel verbale è la seguente:

“Il giudice autorizza le parti a vivere separatamente…”.

Le conseguenze in caso di allontanamento volontario dalla casa coniugale

Una delle conseguenze più scontate se si dovesse andare via dalla casa coniugale è l’addebito della separazione.

Il coniuge abbandonato si può rivolgere al tribunale e, una volta richiesta la separazione, potrebbe fare addebitare la colpa all’ex.

Questa circostanza implica esclusivamente la perdita del diritto al mantenimento, ammesso che chi va via abbia il reddito più basso, e dei diritti successori, ammesso che chi viene abbandonato muoia prima della separazione.

Il coniuge abbandonato possiede anche un’altra arma, la denuncia penale.

Se costui è rimasto senza reddito o se non ha risorse economiche sufficienti per andare avanti o per mantenere i suoi figli, l’abbandono del tetto coniugale è anche reato di inadempimento ai doveri familiari.

Quando l’abbandono si considera reato

Secondo la giurisprudenza l’abbandono del tetto coniugale si configura in modo esclusivo quando c’è la volontà di non fare più ritorno a casa.

La pausa di riflessione di qualche giorno non pone in essere nessun reato, e neanche l’addebito per la separazione.

Sempre la giurisprudenza ritiene che se l’abbandono non è la causa della crisi coniugale, ma un effetto determinato da un evento accaduto in precedenza, ad esempio una violenza o un tradimento, non comporta l’addebito, e l’onere della prova spetta a chi viene abbandonato.

La persona in questione non deve dimostrare esclusivamente l’allontanamento, ma anche che è stata questa circostanza a determinare la crisi della coppia e non cause pregresse (Cass. ord. n. 23284/19 del 18/09/2019).

Se non viene fornita questa prova, l’altro coniuge si dovrà difendere dimostrando, al contrario, una crisi in atto al momento dell’abbandono.

La lettera di allontanamento dalla casa coniugale

Sulla scia dei più rinomati film di genere romantico o simile, l’avere lasciato una lettera e dei soldi sul tavolo prima di abbandonare la casa coniugale, non potrà giustificare l’allontanamento.

Un simile comportamento non è sufficiente a dare una valida e indiscutibile giustificazione al comportamento sopra descritto.

Se il coniuge che abbandona la casa porta con sé dei figli minori, nel caso di successiva separazione può lo stesso sperare di ottenere la collocazione dei bambini presso di sé e l’assegnazione della casa coniugale, con l’effetto che il coniuge abbandonato dovrà andare via dall’appartamento per lasciarlo all’ex che se n’è andato via.

L’assegnazione della casa non è né un premio né un mantenimento, rappresenta una misura di sostegno nei confronti dei figli, per garantire loro di continuare a vivere sotto lo stesso tetto nel quale sono cresciuti,in modo da evitare altri turbamenti ai minori, che si andrebbero a sommare alla difficile situazione che hanno dovuto subire separandosi, loro malgrado, da uno dei genitori.

Non conta il fatto che chi ottenga la casa sia anche lo stesso coniuge che ha deciso di allontanarsi dal tetto coniugale.

Quando ci si allontana dal tetto coniugale e il coniuge che resta cambia la serratura

Se uno dei due coniugi abbandona la casa, l’altro non può cambiare la serratura.

Non lo può fare almeno sino a quando non i due non sono andati per vie legali e il giudice ha proceduto all’assegnazione della casa.

Questo perché il partner potrebbe sempre fare ritorno, non si può sapere, sin dall’inizio, se il suo allontanamento sia momentaneo e, in una simile circostanza, si procederebbe allo spossessato dei suoi  beni.

Volume consigliato

L’assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio

La casa coniugale è il teatro della vita familiare, fulcro degli interessi e delle abitudini in cui si realizza la vita della famiglia. La notevole complessità delle problematiche connesse all’abitazione si ripercuote inevitabilmente sulla sua assegnazione, in sede di separazione o divorzio.Non v’è dubbio, infatti, che, in occasione della crisi matrimoniale, l’assegnazione della casa adibita a residenza della famiglia rappresenti uno dei motivi di maggior conflitto, in quanto vengono a scontrarsi esigenze e diritti contrapposti, tutti oggetto di esplicita tutela costituzionale: da un lato, l’esigenza del coniuge, non proprietario, di continuare ad abitare nella casa che ha rappresentato il centro degli affetti e dell’organizzazione domestica; dall’altro, la necessità di tutelare il diritto, costituzionalmente garantito, alla proprietà privata.Il legislatore, nel regolamentare la materia – che non riesce a fornire un’apprezzabile soluzione a tutti i problemi sociali e giuridici –, ha spostato l’attenzione dai genitori alla famiglia, composta anche dai figli, i cui interessi devono essere prioritariamente privilegiati, all’evidente scopo di salvaguardare il bisogno dei minori (o anche dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti o portatori di handicap) di mantenere inalterati i rapporti con l’ambiente in cui sono vissuti.Quindi solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita è l’unico motivo che può spingere a sacrificare (limitare) il diritto di proprietà.Giuseppe Bordolli, Consulente legale in Genova ed esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del quotidiano Condominio 24 Ore on line e cartaceo e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia di condominio, mediazione immobiliare, locazione, divisione ereditaria, privacy, nonché di articoli e note a sentenza. È mediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari

G. Bordolli | 2016 Maggioli Editore

7.90 €  6.72 €

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento