Il dottorato non è un titolo di merito e non vale più di un master: sì al ricalcolo dei punteggi dei concorrenti

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Il congedo straordinario richiesto per il dottorato o per altri corsi di formazione non può essere conteggiato tra i periodi di servizio, perché è un titolo accademico. È illogico attribuirgli un punteggio superiore ad un master e, per essere validamente conteggiato, deve essere conseguito alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

La sentenza del Tar Lazio, sez.II, n.9799 depositata il 15 novembre 2013 è, quindi, tra le poche ad accogliere le ragioni di un concorrente decidendo come sopra.

Il caso. Il ricorrente si classificava secondo al <<concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 16 tenenti in s.p.e. del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza, specialità sanità >>, indetto nell’ottobre 2012 e la cui graduatoria di merito era pubblicata sul sito istituzionale della GDF il 16/4/13. Contestava l’indebita decurtazione del punteggio, asseritamente per uno 0,45 e l’incremento di uno 0,80 al vincitore. Eccepiva l’erronea qualificazione e quantificazione del dottorato: non doveva essere considerato perché conseguito dopo la scadenza dei termini per presentare istanza di partecipazione alla gara né doveva essere valutato quale periodo di servizio e con un punteggio superiore al suo corso di specializzazione medica. Evidenziava, poi, la necessità di una revisione e non di un annullamento della graduatoria, perché, nel frattempo, aveva superato il limite d’età richiesto dal bando, sì che sarebbe stato automaticamente escluso dalla gara. Il Tar ha accolto le sue richieste attribuendogli un punteggio supplementare di 0,80,sottraendo al controinteressato lo 0,60.

Come valutare i titoli di merito. Il periodo di servizio era richiesto dal bando non come requisito di accesso al concorso, ma come titolo di merito: deve << essere riferito al servizio effettivamente prestato, caratterizzato quindi dallo svolgimento delle funzioni inerenti allo status, che solo può giustificare l’attribuzione di un punteggio di merito. (…) Deve quindi essere interpretato nel senso che tale periodo vada riferito a quello di effettivo svolgimento del servizio, con esclusione dei periodi di aspettativa o di congedo straordinario, duranti i quali tale requisito non può ritenersi maturato stante l’assenza dello svolgimento delle funzioni proprie connesse alla posizione rivestita>>. È chiaro che l’aspettativa per conseguirlo non può essere presa in considerazione e che esso, come tutti i requisiti e soprattutto quelli accademici, deve essere posseduto ex lege al momento della presentazione della domanda di partecipazione e non alla conclusione del concorso, sì che la commissione aveva sbagliato nel valutare i periodi di servizio e di studio conseguiti sino a quest’ultima data.

Come deve essere interpretato il congedo per il dottorato? L’art. 2 L.476/84, per altro non richiamato dal bando, ritiene che tale congedo non può prescindere dal distinguere <<gli effetti giuridici sul servizio connessi alla fruizione del congedo straordinario, dai profili sostanziali che vengono in rilievo dovendo distinguersi gli effetti giuridici sul servizio connessi alla fruizione del congedo straordinario, dai profili sostanziali che vengono in rilievo allorquando il periodo di servizio assurga a titolo di merito, valutabile attraverso l’attribuzione di uno specifico punteggio, il quale non può prescindere dall’effettività del suo svolgimento >>. È, perciò, <<utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza>>, quindi per fini giudico-economici, ma non è un titolo di merito. Infine se non c’è una disposizione del bando che consenta l’attribuzione dell’anzianità di servizio in via convenzionale, quello<<riconosciuto al pubblico dipendente a meri effetti giuridici non può essere valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto in un bando di concorso per il servizio svolto, che non può essere che quello effettivamente prestato >>(CDS 6538/10 e 291/98). Ergo, visto che il vincitore non rispondeva a questi requisiti, tale titolo non poteva esser valutato ai fini della sua attività professionale, ma solo sotto il profilo accademico.

Un master non può valere meno di un dottorato! È irrazionale ed illogico attribuire a quest’ultimo , che dà diritto a soli 60 crediti formativi, un punteggio superiore ad un corso di specializzazione pari a 120-360 crediti. Infatti non vi è alcuna equivalenza tra i due e la scelta della commissione ha finito per valorizzare maggiormente un titolo, in realtà, meno qualificante. Alla luce di tutto ciò è stato rivalutato e riattribuito il punteggio dei due concorrenti come sopra indicato.

Dott.ssa Milizia Giulia

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