Il dissesto economico non esonera l’imprenditore dalla responsabilità per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento

Redazione 26/09/12
Scarica PDF Stampa

Anna Costagliola

Non rileva la presentazione in giudizio di tre dichiarazioni dei redditi successive che evidenzino una situazione di passività dell’azienda dell’ex marito che non ha versato l’assegno di mantenimento della figlia minore. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza 36680 del 24 settembre scorso rigettando il ricorso dell’obbligato, ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver omesso, fino al febbraio 2005, di versare all’ex coniuge l’assegno disposto in sede divorzile a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore.

La Corte Suprema ha osservato che anche in tema di violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, come più in generale per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell’obbligato (cfr. Cass. sent. 11969/2011). Incombe pertanto all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi la reale impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, non potendosi neppure escludersi la sua responsabilità per omesso versamento dell’assegno in base alla generica indicazione dello stato di disoccupazione. E’ questo il principio che il giudice dell’appello ha fatto proprio per giustificare la ritenuta inidoneità delle denunce dei redditi relative agli anni 2003, 2004 e 2005 prodotte dall’imputato per dimostrare la propria impossibilità di far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia minore, in quanto indicative dello svolgimento di un’attività commerciale a fronte dei cui ricavi erano stati sostenuti costi notevoli che avevano, appunto, impedito di adempiere all’obbligo di mantenimento.

Nel rigettare il ricorso, gli Ermellini hanno ribadito come la documentazione presentata debba essere ritenuta «priva di pregio non potendosi identificare la situazione reddituale dell’imputato, quale indicata nella denuncia dei redditi, con la incapacità rilevante ai fini dell’inadempimento dell’obbligazione di cui si tratta che deve essere assoluta e non derivante da colpa dell’interessato».

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento