Il diritto dei padri separati di incontrare i figli quando hanno un’altra compagna 

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Quando una relazione successiva a una separazione è stabile il genitore ha il diritto si incontrare i figli, nei periodi stabiliti, anche in presenza del partner con il quale convive.

 

Prima di scrivere sulla questione specifica scriviamo qualcosa su quando iniziare un’altra relazione dopo una separazione.

 

Quando si può iniziare un’altra relazione dopo una separazione

La legge ha stabilito che fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione, rappresentino gli obblighi reciproci dei coniugi (art.144 c.c.).

 

Al momento nel quale le parti decidono di presentare ricorso per ottenere la separazione, consensuale o giudiziale, il Presidente del Tribunale fissa un’udienza preliminare, chiamata udienza presidenziale.

Una volta fatta questa udienza, i coniugi vengono autorizzati a vivere separati e il vincolo che nasce dal matrimonio si attenua.

Gli obblighi nei confronti del coniuge sono sospesi o cambiano di contenuto, mentre restano gli stessi i doveri nei confronti dei figli.

Prima di questo momento resta il vincolo della fedeltà.

 

Secondo la giurisprudenza i coniugi separati hanno degli obblighi reciproci di natura patrimoniale, ma non di natura morale, e non hanno obblighi di fedeltà, e che i comportamenti che giustificano l’addebito della separazione non sono di rilievo quando il giudizio di separazione è iniziato ed è cessata la convivenza.

 

La convivenza di un marito separato da anni con un’altra donna, nella nostra società, non potrebbe costituire un’aggressione ai diritti fondamentali della personalità da determinare una responsabilità di risarcimento.

 

Ritorniamo alla questione presentata dal titolo.

 

Le vicende delle separazioni

Spesso gli inconvenienti delle separazioni nascono in un secondo momento, dopo che sono state pronunciate e sono state stabilite le originarie condizioni.

 

Ad esempio, possono cambiare le condizioni economiche di uno dei due ex coniugi, che richiederà la revisione dell’assegno di mantenimento, oppure potrebbe accadere che uno dei due partner separati instauri una relazione con un altro compagno, o compagna.

 

La questione diventa complessa in presenza di figli minori, e la sentenza di separazione, emessa quando la fresca relazione non c’era ancora o non era emersa,  e aveva stabilito il diritto di visita e di incontri tra il genitore non collocatario e i figli nei periodi stabiliti, senza considerare questa importante circostanza.

 

Il diritto di visita è previsto di solito nei casi di affidamento condiviso in favore del genitore con il quale i figli non abitano, con lo scopo di garantire che il rapporto tra il bambino e i genitori prosegua in modo adeguato per il corretto e armonico sviluppo della sua personalità.

Un diritto stabilito in favore del figlio e non del genitore che non abita più  non più convivente con i figli, che deve avere la possibilità di continuare a mantenere rapporti con loro e partecipare con la sua presenza alla crescita degli stessi.

 

Di solito i contrasti maggiori nascono quando il padre separato ha un’altra compagna che diventa stabile e l’ex moglie si oppone agli incontri con i figli.

Questo succede di più quando i figli sono piccoli e non sono ancora in grado di decidere in modo autonomo se vogliono frequentare l’ambiente familiare che il loro genitore ha instaurato.

 

Il padre è ostacolato dal fatto di dovere tenere i figli senza la presenza della sua partner, con la quale  potrebbe convivere e che non può essere allontanata da casa quando lo stesso va a prendere i figli per portarli con sé.

 

Da una parte c’è l’ex moglie che non vuole che il marito incontri i figli in presenza della sua compagna.

Dall’altra c’è il padre che vorrebbe continuare ad esercitare il suo diritto di visita senza incontrare pregiudizi a causa della sua situazione attuale e vorrebbe inserire il figlio avuto dal suo matrimonio nel suo ricreato quadro familiare.

 

Se non si riesce a trovare una composizione amichevole, si renderà necessario rivolgersi a un  giudice.

La giurisprudenza di solito risolve queste vicende caso per caso.

A volte ha adottato soluzioni negative, stabilendo che il marito che lascia la moglie per un’altra donna perde il diritto di vedere i figli.

Altre volte, prima di decidere, ha preferito avere un atteggiamento di carattere interlocutorio, come quando ha di recente stabilito una mediazione familiare per comporre i contrasti tra i due ex coniugi.

 

In tempi ancora più recenti, è arrivata un’importante sentenza del Tribunale di Roma, il decreto n. 13139/20 del 20 luglio 2020, che ha stabilito che il padre può tenere il bambino durante i fine settimana, anche se a casa c’è la sua compagna.

 

Nel caso specifico, l’ex moglie aveva sostenuto che il minore, un bambino di quasi 5 anni al momento della pronuncia del giudice, potesse essere “turbato” dal conoscere la persona con la quale il padre aveva instaurato un rapporto sentimentale, e aveva chiesto che gli incontri venissero procrastinati sino a quando il bambino avrebbe compiuto 6 anni.

 

L’ex marito aveva obiettato che la donna era la sua compagna da anni e si era opposto alla revisione delle condizioni di separazione richieste da sua moglie.

La sua tesi è stata accolta dal giudice che ha affermato:

“Non è possibile accogliere la richiesta del genitore rivolta a impedire qualsiasi rapporto tra i suoi figli e l’altro partner, sempre che la relazione con il compagno sia consolidata e purché non ci sia un pregiudizio significativo per la prole”.

Il giudice ha richiamato le parole contenute in una precedente sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

 

Una simile limitazione, prosegue il Tribunale, sarebbe “penalizzante per il genitore che abbia ricostruito una relazione con un altro partner in modo stabile e consolidato”, ma anche per il minore, che sarebbe “privato della possibilità di vedere e frequentare il genitore nella pienezza delle relazioni di vita e affettive che ha ricostruito dopo la crisi coniugale”.

 

Il giudice ha però avvertito che perché fosse ammessa la frequentazione tra il figlio minore e la compagna del genitore, ci dovesse essere “non esclusivamente l’assenza di pregiudizi per il minore, ma anche la stabilità e la continuità della relazione affettiva intrapresa dal genitore”.

 

Non sono ammesse compagnie passeggere, transitorie, fugaci e occasionali, via libera quando la presenza del partner dell’ex coniuge non rappresenta un pregiudizio per il figlio e la coppia è stabile ed equilibrata.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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