Il decreto giustizia entra in vigore

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Dopo la votazione nella giornata del 27 settembre 2023 alla Camera, (e la relativa approvazione della questione di fiducia), con 164 voti favorevoli e 68 contrari, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione è stato approvato anche in Senato.
Il 9 ottobre 2023 è stata inserita in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto (l. n. 236/2023) ed è entrata in vigore il 10 ottobre.

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Decreto 10 agosto 2023 n. 105

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1. Estensione delle intercettazioni

Con il presente decreto, le disposizioni relative alle intercettazioni vengono estese ed applicate anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) e 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione), ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso.
Il decreto istituisce, poi, apposite infrastrutture digitali interdistrettuali al fine di assicurare elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informatici funzionali alle attività di intercettazione. L’organizzazione e la sorveglianza sull’attività di ascolto resterà nelle mani dei procuratori capo, mentre spetterà al Ministero della Giustizia garantire l’allestimento e la manutenzione delle suddette infrastrutture.
Inoltre, sono state aggiunte ulteriori disposizioni con emendamenti che prevedono di: non riportare intercettazioni considerate irrilevanti nei verbali di trascrizione; di limitare le intercettazioni c.d. “a strascico” ai reati più gravi, come mafia e terrorismo; di far indicare per iscritto ai Pm le spese di ogni intercettazione.

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2. Contrasto agli incendi boschivi

Il suddetto decreto modifica anche l’art. 423-bis c.p. il quale, prima dell’intervento, al comma 1 prevedeva la pena della reclusione da quattro a dieci anni per chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagionasse un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. Ora il minimo previsto dalla norma è stato innalzato a sei anni di reclusione.
Intervento analogo anche per il comma 2, il quale prima recitava: “se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni“. Ora il minimo è stato innalzato a due anni di reclusione.
Inoltre, dopo il comma 4 è stato aggiunto il seguente: “la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trarre profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi“.

3. Disposizioni per il recupero dalle dipendenze

Il decreto approvato dispone anche che la quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.
Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi e le modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio.

4. Altre disposizioni

Infine, il decreto presenta delle disposizioni relative all’isolamento per il Covid-19, in materia di cultura e per l’efficienza della pubblica amministrazione.
Nello specifico, è disposta l’abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza con modifiche alla disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19: in pratica, nessun obbligo di mascherine al chiuso o in presenza di assembramenti e libertà di spostamento anche con sintomi.
Per quanto riguarda la cultura, sono state apportate delle modificazioni al d. lgs. 30 luglio 1999 n. 300.
In particolare, gli artt. 53 e 54 sono stati sostituiti per rendere più chiara e completa la competenza del Ministero della Cultura nelle aree di riferimento, (come la tutela, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, la promozione dell’arte in tutte le sue forme e lo studio, la ricerca, l’innovazione e l’alta formazione nelle materie di competenza) e la sua suddivisione in dipartimenti.
Sono previste, poi, proroghe al servizio dei dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti secondo i rispettivi ordinamenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti nel PNRR.

Riccardo Polito

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