Il datore di lavoro è tenuto al pagamento delle indennità sostitutive senza ritardo

Redazione 21/10/11
Scarica PDF Stampa

A deciderlo sono stati i giudici della Cassazione (sent. n. 21421 del 17 ottobre 2011).

Ai sensi dell’art. 18, comma 5, della L. n. 300 del 1970, come modificato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, il lavoratore vittima di un licenziamento illegittimo può scegliere la tutela reale consistente nella reintegrazione sul posto di lavoro oppure una indennità sostitutiva della reintegrazione.

La norma richiamata afferma che fino all’effettivo pagamento dell’indennità, ove sia questa la scelta del lavoratore licenziato, il datore è obbligato a pagare le retribuzioni globali di fatto.

Per questo la Corte di legittimità ha precisato che il sistema di tutela approntato dall’art. 18 si fonda sulla effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo; da ciò deriva il divieto, per il datore di lavoro, di tardare il pagamento dell’indennità. Inoltre, il principio contenuto nell’art. 18 della L. n. 300/1970 è a sua volta espressione del più ampio principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, previsto dalla nostra Costituzione all’articolo 24.

Nel caso di specie due lavoratori avevano optato, a seguito della sentenza del Tribunale che dichiarava illegittimo il loro licenziamento, per l’indennità sostitutiva, corrispondente a 15 mensilità, in luogo della reintegrazione; ma tale indennità veniva corrisposta dal datore di lavoro molto tempo dopo la scelta che i lavoratori avevano manifestato, e pertanto costoro chiedevano l’ulteriore pagamento di quanto maturato fino alla data dell’effettivo adempimento dell’obbligazione.

E, ad avviso dei giudici di legittimità, va riconosciuto il danno, e la quantificazione del risarcimento per il ritardo deve essere effettuata tenendo conto dell’entità delle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento