Il DASPO è applicabile anche al calciatore professionista

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E’ questo il principio con cui la I sezione del TAR Lecce ha respinto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale, proposto da un calciatore professionista avverso il provvedimento con cui il Questore di Potenza aveva inibito allo stesso l’accesso agli stadi per anni due.
Preliminarmente, il Collegio ha chiarito che il Giudice competente a decidere sul provvedimento di DASPO è il TAR del luogo dove si è verificato l’episodio di violenza.
Quanto al merito, secondo il TAR Lecce, il divieto di accesso agli stadi non incide sulla attività di giocatore professionista del ricorrente (Lega Pro, I Divisione).
Peraltro, ha proseguito il TAR, lo status di giocatore professionista crea un obbligo in più quanto ad evitare situazioni che possono portare negli stadi a problemi di ordine pubblico.
 
A cura di                                                   
Avv. ****************
 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
 
PRIMA SEZIONE
 
Registro Ordinanze: 956/2008
Registro Generale: 1453/2008
 
 
nelle persone dei Signori:
 
************, Presidente, relatore  
Luigi Viola, Consigliere
*************, Referendario
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 22 Ottobre 2008
 
Visto il ricorso 1453/2008 proposto da:
…………….
 
rappresentato e difeso da:
Pellegrino Valeria
con domicilio eletto in Lecce, via Augusto imperatore, 16
presso
Pellegrino Valeria 
 
Contro
 
MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA
 
Rappresentato e difeso da:
Avvocatura distrettuale dello Stato
Con domicilio eletto in Lecce, via F. Rubichi, 23, presso la sua sede
 
QUESTURA DI POTENZA
 
Rappresentato e difeso da:
Avvocatura dello Stato
Con domicilio eletto in Lecce, via F. Rubichi, 23, presso la sua sede
 
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto 27 agosto 2008 n. 1699/2008/II/Div. Ant., notificato il 1 settembre 2008, con cui il Questore della Provincia di Potenza ha vietato al ricorrente "… di accedere per anni due, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale, durante lo svolgimento degli incontri di calcio cui partecipano le rappresentative Nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C1 (gironi A e B), C2 (gironi A, B e C), Interregionale (gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I), per i campionati regionali della Puglia e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e del Comitato Regionale Puglia, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, con salvaguardia al lavoro relativamente all’attività agonistica svolta al medesimo…."; nonché di ogni altro atto conseguente, collegato, connesso e/o consequenziale ivi compresa la nota 16 luglio 2008 di avvio del procedimento;
 
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
 
MINISTERO DELL’INTERNO – ROMA
QUESTURA DI POTERNZA
 
Udito il relatore ****************** e uditi altresì per le parti l’Avv. Pellegrino e l’Avv. dello Stato Tarentini;
 
Considerato, quanto alla competenza territoriale, che appare evidentemente doversi far riferimento al criterio di collegamento del forum commissi delicti;
Considerato che, il divieto di accesso agli stadi non incide sulla attività di giocatore professionista del ricorrente (Lega Pro, I Divisione, girone B);
Considerato che lo status di giocatore professionista crea un obbligo in più quanto ad evitare situazioni che possono portare negli stadi a problemi di ordine pubblico;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
 
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;
 
P.Q.M.
 
Respinge (Ricorso numero 1453/2008) la suindicata domanda cautelare.
 
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
LECCE , li 22 Ottobre 2008
 
************ – Presidente, estensore
 
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 22 ottobre 2008
  

Matranga Alfredo

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