Il custode risponde della presenza di acqua sul pavimento se la situazione atmosferica che l’ha determinata era prevedibile ed egli non ha fatto niente per evitare il pericolo

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 Avv. Pier Paolo Muià – Dott.ssa Maria Muià

 

Fatto 

La vicenda oggetto di causa si sviluppa all’interno di un sottopassaggio pedonale sotto la custodia di un ente pubblico, che l’attrice stava percorrendo durante un giorno molto piovoso e dove la stessa era scivolata a causa della presenza di acqua sul pavimento e foglie bagnate.

In particolare, mentre l’attrice stava camminando all’interno di detto sottopassaggio improvvisamente scivolava sul pavimento in mattonelle lisce dello stesso, proprio mentre attraversava una zona in cui era presente acqua piovana e foglie bagnate (le quali, avendo aderito al pavimento, lo avevano reso ancora più scivoloso. Nonostante il giorno in cui si era verificata la caduta ed i giorni precedenti fossero stati caratterizzati da pioggia intensa, la presenza dell’acqua bagnata sul pavimento del sottopassaggio non era stata in alcun modo segnalata dal custode, così come non era stata segnalata la presenza di foglie su detto pavimento.

In seguito alla caduta a terra, la attrice picchiava violentemente il braccio e la spalla sinistra e veniva successivamente condotta al Pronto Soccorso dell’Ospedale, dove veniva accertato che la caduta le aveva causato un trauma e una tumefazione della spalla e del braccio sinistro.

In ragione di ciò, l’attrice, ritenendo che il verificarsi della caduta fosse stato causato dalla scivolosità del pavimento e, quindi, dall’incuria nella manutenzione del pavimento del sottopassaggio e anche dalla mancata pulizia delle caditoie ivi presenti, citava in giudizio il custode del sottopassaggio, chiedendo che venisse accertata la sua responsabilità per omessa custodia del bene e conseguentemente che venisse condannato a risarcire alla attrice i danni da quest’ultima subiti.

Il custode si costituiva in giudizio, ascrivendo la responsabilità della caduta esclusivamente alla condotta tenuta dall’attrice, la quale, proprio in considerazione del fatto che il giorno in cui si era verificata la caduta ed i giorni precedenti si era riversata sulla zona molta pioggia, la stessa avrebbe dovuto esser maggiormente diligente nell’attraversare il sottopassaggio e quindi prevederne la scivolosità. Inoltre, secondo il convenuto, l’attrice avrebbe dovuto ben conoscere lo stato dei luoghi in quanto ivi si recava periodicamente per frequentare una associazione di volontariato avente la sede nelle vicinanze. Tali circostanze, quindi, a detta del convenuto avrebbero interrotto il nesso causale tra la custodia del bene e l’evento dannoso subito dalla attrice.

Vedi anche:”La responsabilità del custode ex art. 2048 c.c.”

La decisione

Il Tribunale di Firenze ha ritenuto di accogliere parzialmente la domanda dell’attrice, sostenendo che sia configurabile un concorso di colpa del convenuto e della stessa attrice nella determinazione della caduta. In particolare, la corte fiorentina ha ritenuto che la condotta tenuta dalla attrice ha contribuito per il 50% alla verificazione dello scivolamento, mentre il restante 50% è imputabile al custode del sottopassaggio convenuto in giudizio.

Secondo il giudice, la attrice – attraverso le testimonianze rese durante l’istruttoria dai testi citati – aveva dimostrato in giudizio che sul pavimento del sottopassaggio erano presenti acqua e foglie bagnate e che la caduta era avvenuta proprio in considerazione del fatto che la stessa aveva messo il piede su un punto del pavimento che presentava le suddette problematiche. Inoltre, parte attrice aveva altresì dimostrato tramite i testi escussi di aver soccorso la attrice e che la stessa risultava dolorante al braccio e alla spalla, senza considerare che la stessa – al Pronto Soccorso dell’ Ospedale – aveva dichiarato di essere caduta a causa della acqua e delle foglie presenti sul pavimento.

Inoltre, il giudice ha altresì rilevato che il convenuto non aveva contestato lo stato dei luoghi del sottopassaggio ed anzi aveva confermato la presenza della acqua sulla pavimentazione, dovuta alla copiosa pioggia che in quei giorni si era abbattuta sulla città. Lo stesso convenuto, infatti, aveva depositato in giudizio documentazione della società di rilevazione degli eventi atmosferici da cui erano emerse le forti precipitazioni di cui sopra.

Da tali circostanze, il Tribunale di Firenze ha quindi accertato che il bene oggetto di custodia era effettivamente in condizioni di pericolosità.

Ebbene, secondo il giudice, il fatto che fosse prevedibile che quel giorno sarebbe piovuto – proprio in considerazione delle previsioni meteo e del fatto che era abbondantemente piovuto anche nei giorni precedenti – imponeva al convenuto custode del bene di porre rimedio alla situazione di pericolosità del bene che sarebbe ed è derivata dal bene oggetto di custodia.

Tuttavia, il giudice ha aggiunto che, il fatto che la attrice frequentasse il sottopassaggio per recarsi presso la associazione di volontariato alla quale la stessa era iscritta, determina la conoscenza della pavimentazione e dello stato di pericolosità della medesima ogni volta che si verificano situazioni di pioggia. Ciò ha reso compartecipe la attrice nella causazione della caduta.

In ragione di entrambi gli aspetti di cui sopra, il giudice ha conseguentemente determinato il grado di colpa nel 50% per entrambe le parti convenute in giudizio.

Ciò accertato, il Tribunale di Firenze ha quindi rimesso la causa sul ruolo affinchè venga svolta una consulenza tecnica di ufficio che accerti e quantifichi i danni subiti dalla attrice a causa della caduta sul pavimento del sottopassaggio oggetto di causa, condannado comunque sin da ora che il convenuto a risarcire alla attrice stessa il 50% dei danni che verranno accertati dal consulente di ufficio, proprio in ragione del suddetto concorso di colpa tra le parti.

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Sentenza collegata

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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