Il contribuente deve impugnare congiuntamente sia la cartella di pagamento che l’atto impositivo a questa presupposto se affetto da vizio di notifica

Redazione 08/05/12
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Biancamaria Consales

 

Così ha deciso la sezione tributaria civile della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 6721 depositata il 4 maggio 2012, pronunciandosi su di un ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Commissione Tribunale Regionale.

In particolare, la predetta Commissione aveva rigettato l’appello proposto dalla stessa Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso della parte contribuente sul presupposto che l’atto di accertamento (relativo, nella fattispecie, ad ILOR) non fosse stato notificato alla società contribuente. La sentenza impugnata aveva ritenuto, infatti, che la procedura di notifica dell’avviso di accertamento fosse stata fatta in violazione delle prescrizioni dell’art. 145 c.p.c. (non essendosi verificata l’impossibilità di eseguire la consegna né per irreperibilità, né per incapacità, né per rifiuto) ed in ogni caso per omessa indicazione della relata di notifica degli elementi imposti dagli artt. 138, 139 e 145 del c.p.c. La stessa Commissione aveva, altresì, evidenziato che l’inidoneità della procedura di notifica non avrebbe potuto essere avanzata in occasione della notifica della cartella esattoriale “in quanto i vizi di notifica dell’atto presupposto ne avrebbero comunque inficiato la validità”.

L’Agenzia, ricorrendo in cassazione, aveva rilevato, tra l’altro, che il giudice di appello aveva omesso di rilevare che, pur dandosi per presupposto come inidonea la procedura di notifica dell’avviso di accertamento, quest’ultimo avrebbe potuto essere comunque impugnato unitamente alla consequenziale cartella di pagamento.

La Suprema Corte ha ribadito un principio che, sebbene dettato in materia di avviso di mora, risulta estensibile ad ogni fattispecie di correlazione tra atto presupposto ed atto consequenziale. In tema di riscossione delle imposte, l’avviso di mora assolve a due funzioni: la prima, avente carattere necessario, consiste nell’accertare il mancato pagamento del debito tributario e nell’intimare al contribuente l’effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa erariale, ove l’avviso di mora non sia stato preceduto dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento o di liquidazione o della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente il quale lamenti che la notificazione dell’avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l’onere di impugnare congiuntamente sia l’avviso di mora, sia gli atti da questi presupposti e non notificatigli. In difetto, egli decade dal potere di impugnare i successivi avvisi di mora di identico contenuto emessi dall’amministrazione al fine di sanare la sopravvenuta efficacia del primo, per mancato inizio dell’espropriazione nel termine di legge. Dunque, la Corte, affermando che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la definitività del provvedimento impositivo impugnato, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo.

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