Il contratto fiduciario, definizione e caratteri

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Il contratto fiduciario, che trova alla sua base un patto fiduciario (anche detto “pactum fiduciae”), è un accordo in cui un soggetto aliena un diritto per un scopo ulteriore che l’alienatario si obbliga a realizzare, attraverso la restituzione, il trasferimento ad altrui persona o l’utilizzo determinato del bene.

Il contratto fiduciario, avendo alla base questo pactum fiduciae, ha un effetto reale, che è rilevante per i terzi, ma limitato ad essere, nei rapporti privati, un patto obbligatorio.

Il pactum fiduciae è possibile utilizzarlo “cum amico”, allo scopo di investire un terzo dalla posizione nella quale si trova il fiduciario o fornire una garanzia al creditore e utilizzarlo “cum creditore”.

La legge non fa nessuna menzione del contratto fiduciario, ma è riconosciuto come valido dalla dottrina e dalla giurisprudenza e il fiduciante può agire giudizialmente alla violazione del pactum fiduciae, se il fiduciario si rifiuta di ritrasferire il bene come previsto dal patto, è possibile ottenere una sentenza costitutiva in tal senso, con anche il risarcimento danni.

Se il bene viene trasferito a terzi, non è possibile ottenere il recupero del bene, siccome il patto non è opponibile a terzi e ha valore obbligatorio e, perciò, il fiduciante può solo ottenere il risarcimento.

Questa è la caratteristica tipica della fiducia nel mondo italiano, che si rifà alla fiducia romanistica, che impedisce di opporre a terzi il patto, a differenza invece del modello tedesco, dove è possibile, in alcuni casi, l’opponibilità.

Nel diritto tedesco, la fiducia, che sta alla base del contratto fiduciario, ha caratteristiche diverse, e  prevede una maggiore tutela del fiduciante, visto che il fiduciario non riceve il diritto stesso, come accade nella fiducia romanistica, ma solo la legittimazione all’esercizio dello stesso.

Questo consente, al fiduciante, di utilizzare azioni reali di rivendicazione della proprietà (o del diritto) in caso di violazione del patto fiduciario, visto che il fiduciario non può vantare nessun diritto, ma soltanto agire nella sostanza in modo simile a un mandatario.

Nel mondo anglosassone un istituto affine, anche se con sensibili differenze, è il trust.

Il trust, secondo l’articolo 2 della Convenzione de L’Aja 1º luglio 1985, è un rapporto giuridico creato da un soggetto posto sotto il controllo di un trustee per un fine specifico o per un preciso beneficiario.

I beni del trust non fanno parte del patrimonio del trustee, che ha però l’intestazione e l’obbligo di amministrare e disporre i beni secondo i dettami del trust.

Il trust, a differenza del contratto fiduciario, è opponibile ai terzi.

Nel diritto romano si poteva trovare l’utilizzo di un negozio giuridico simile al contratto fiduciario, opure il “pactum fiduciae”, che, con alcune differenze rispetto a quello utilizzato attualmente, ha fatto da apripista al concetto moderno.

Nel diritto romano repubblicano, il pactum fiduciae veniva utilizzato per tutelare processualmente il deposito, il comodato e il pegno, quando, questi istituti, non erano ancora stati creati.

La fiducia rappresenta una delle applicazioni più importanti del negozio indiretto.
Con il negozio fiduciario un soggetto, che prende il nome di fiduciante, investe un altro soggetto, che prende il nime di fiduciario, della proprietà di un bene, di altro diritto reale o di una ulteriore situazione giuridica soggettiva di vantaggio.
Questa titolarità, nei rapporti tra le parti, è diretta ad essere circoscritta da pattuizioni di carattere obbligatorio (c.d. pactum fiduciae) .
La fattispecie può essere costruita anche tra un negozio dispositivo, che attribuisce al fiduciario una situazione “reale” e un mandato senza rappresentanza, che produce effetti di natura obbligatoria, interni tra le parti.
Rileva a riguardo la fondamentale importanza che il fiduciario si comporti secondo gli accordi assunti con il fiduciante:
se Tizio, al quale fosse stato fiduciariamente trasferito un immobile, lo alienasse a terzi in difetto delle istruzioni ricevute dal fiduciante, a costui non resterebbe che procedere al risarcimento dei danni che derivano dall’inadempimento del pactum fiduciae, e sarebbe impossibile qualsiasi azione intesa a recuperare il bene presso il terzo, è quondi esclusa una rilevanza esterna del c.d. pactum fiduciae.
Si dice anche sinteticamente che, nella fiducia, vi è un’eccedenza del mezzo rispetto allo scopo, nel senso che il risultato giuridico che si ottiene con la conclusione del contratto eccede il reale intento delle parti, che viene perseguito con pattuizioni di natura obbligatoria che, per così dire, “restringono” gli effetti dell’atto compiuto.
I casi che tradizionalmente si riconducono all’istituto sono due:
fiducia cum amico.
fiducia cum creditore.
In relazione alla fiducia cum amico, si pensi a Tizio che, allo scopo di apparire meno facoltoso di quello che in realtà sia, si accordi con l’amico Caio allo scopo di intestare a costui parte delle quote e delle azioni di alcune società.
Oppure Sempronio che, per evitare l’aggressione dei beni da parte dei creditori, intesti a un amico un appartamento.
Come esempio della fiducia cum creditore, si era soliti citare il caso del debitore che si accorda con il creditore, trasferendo la proprietà di un bene con l’intesa tra loro che, quando il debito fosse stato estinto, il diritto gli sarebbe stato retrocesso.
Esiste nella fattispecie un’autonoma un’autonoma questione che riguarda la violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 del codice civile, che conduce ad una valutazione in termini di nullità dell’atto di trasferimento della proprietà per illiceità della causa.
Un’altra ipotesi è quella nella quale un soggetto, fiduciante, giri un titolo cambiario a un fiduciario non come pagamento, ma in forza di una convenzione intesa a costituire una garanzia rispetto alla somma in contanti corrisposta a titolo di mutuo al fiduciante da parte del fiduciario stesso
In queste ipotesi le convenzioni vengono poste in essere con un fine pratico diverso rispetto a quello che si ha nella struttura causale del negozio utilizzato.
Questo fine pratico viene raggiunto per il tramite di una pattuizione accessoria di natura obbligatoria i quali effetti sono limitati alle parti del fenomeno fiduciario.
L’intestazione fiduciaria, intesa come vendita dal fiduciante al fiduciario ovvero come acquisto di quanto alienato da un terzo al fiduciario, sia pure con provvista erogata dal fiduciante, la cessione del credito sono realmente volute e pienamente efficaci, e segna la differenza rispetto al negozio simulato, nel quale le parti in realtà non vogliono la produzione degli effetti.
Il patto di natura obbligatoria piega gli effetti della convenzione nell’esclusivo interesse del fiduciante.
Negli esempi sopra scritti, Caio si obbliga nei confronti di Tizio ad utilizzare i beni (le quote di società, gli immobili in un determinato modo e a disporne in conformità alle istruzioni del fiduciante.
Si deve ritenere che il diritto del fiduciante sia soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale che decorre dal giorno della violazione degli accordi.
Si discute sulla forma che deve essere rivestita dal patto fiduciario.
Secondo l’interpretazione prevalente esso sarebbe libero da particolari formalismi, ad eccezione di quando si riferisce al trasferimento di beni immobili La fiducia rappresenta una delle applicazioni più importanti del negozio indiretto.
Con il negozio fiduciario un soggetto, che prende il nome di fiduciante, investe un altro soggetto, che prende il nime di fiduciario, della proprietà di un bene, di altro diritto reale o di una ulteriore situazione giuridica soggettiva di vantaggio.
Questa titolarità, nei rapporti tra le parti, è diretta ad essere circoscritta da pattuizioni di carattere obbligatorio (c.d. pactum fiduciae).
La fattispecie può essere costruita anche tra un negozio dispositivo, che attribuisce al fiduciario una situazione “reale” e un mandato senza rappresentanza, che produce effetti di natura obbligatoria, interni tra le parti.
Rileva a riguardo la fondamentale importanza che il fiduciario si comporti secondo gli accordi assunti con il fiduciante:
se Tizio, al quale fosse stato fiduciariamente trasferito un immobile, lo alienasse a terzi in difetto delle istruzioni ricevute dal fiduciante, a costui non resterebbe che procedere al risarcimento dei danni che derivano dall’inadempimento del pactum fiduciae, e sarebbe impossibile qualsiasi azione intesa a recuperare il bene presso il terzo, è quondi esclusa una rilevanza esterna del c.d. pactum fiduciae.

Si dice anche sinteticamente che, nella fiducia, vi è un’eccedenza del mezzo rispetto allo scopo, nel senso che il risultato giuridico che si ottiene con la conclusione del contratto eccede il reale intento delle parti, che viene perseguito con pattuizioni di natura obbligatoria che, per così dire, “restringono” gli effetti dell’atto compiuto.
I casi che tradizionalmente si riconducono all’istituto sono due:
fiducia cum amico.
fiducia cum creditore.
In relazione alla fiducia cum amico, si pensi a Tizio che, allo scopo di apparire meno facoltoso di quello che in realtà sia, si accordi con l’amico Caio allo scopo di intestare a costui parte delle quote e delle azioni di alcune società.
Oppure Sempronio che, per evitare l’aggressione dei beni da parte dei creditori, intesti a un amico un appartamento.
Come esempio della fiducia cum creditore, si era soliti citare il caso del debitore che si accorda con il creditore, trasferendo la proprietà di un bene con l’intesa tra loro che, quando il debito fosse stato estinto, il diritto gli sarebbe stato retrocesso.

Esiste nella fattispecie un’autonoma un’autonoma questione che riguarda la violazione del divieto del patto commissorio ai sensi dell’articolo 2744 del codice civile, che conduce ad una valutazione in termini di nullità dell’atto di trasferimento della proprietà per illiceità della causa.

Un’altra ipotesi è quella nella quale un soggetto, fiduciante, giri un titolo cambiario a un fiduciario non come pagamento, ma in forza di una convenzione intesa a costituire una garanzia rispetto alla somma in contanti corrisposta a titolo di mutuo al fiduciante da parte del fiduciario stesso
In queste ipotesi le convenzioni vengono poste in essere con un fine pratico diverso rispetto a quello che si ha nella struttura causale del negozio utilizzato.

Questo fine pratico viene raggiunto per il tramite di una pattuizione accessoria di natura obbligatoria i quali effetti sono limitati alle parti del fenomeno fiduciario.
L’intestazione fiduciaria, intesa come vendita dal fiduciante al fiduciario ovvero come acquisto di quanto alienato da un terzo al fiduciario, sia pure con provvista erogata dal fiduciante, la cessione del credito sono realmente volute e pienamente efficaci, e segna la differenza rispetto al negozio simulato, nel quale le parti in realtà non vogliono la produzione degli effetti.
Il patto di natura obbligatoria piega gli effetti della convenzione nell’esclusivo interesse del fiduciante.

Negli esempi sopra scritti, Caio si obbliga nei confronti di Tizio ad utilizzare i beni (le quote di società, gli immobili in un determinato modo e a disporne in conformità alle istruzioni del fiduciante.

Si deve ritenere che il diritto del fiduciante sia soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale che decorre dal giorno della violazione degli accordi.
Si discute sulla forma che deve essere rivestita dal patto fiduciario.
Secondo l’interpretazione prevalente esso sarebbe libero da particolari formalismi, ad eccezione di quando si riferisce al trasferimento di beni immobili. 

Dott.ssa Concas Alessandra

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