Il codice di procedura penale a trent’anni dal decreto di emanazione

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Il codice di procedura penale è la raccolta sistematica delle norme che regolano il processo penale italiano.

L’attuale codice di procedura penale è stato introdotto con il Decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447.

Il codice di procedura penale attualmente vigente è il quarto codice di questo tipo che l’Italia unitaria abbia avuto.
Il primo codice contenente una regolamentazione organica del processo penale in Italia fu emanato nella Codificazione del 1865, fu sostituito da un’altra codificazione della materia nel 1913 e da una del 1930.

 

Il codice di procedura penale del 1865

Il codice di procedura penale del 1865 sostituì l’analogo codice sabaudo del 1847.
Constava di 857 articoli, compresi in tre libri:
-Istruzione preparatoria;
-Al giudizio;
-Procedure particolari e disposizioni regolamentari.

Il codice di procedura penale del 1913

Il codice di procedura penale del 1913 sostituì l’analogo codice di procedura del 1865.
Era costituito da 653 articoli compresi in quattro libri:
-Disposizioni generali;
-Istruzione
-Giudizio
-Esecuzione e procedimenti speciali.

Le istanze di sua modifica emersero nel primo dopoguerra, quando Luigi Lucchini “argomentava e proponeva la necessità di soprassedere alla riforma del codice penale elaborato dalla commissione Ferri, nominata da Ludovico Mortara.

Raccomandava una riforma del codice di procedura penale, se non addirittura che si sostituisca con un codice creato di sana pianta”, chiedeva la piena dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico ministero e, amministrativamente, dal dicastero della Giustizia, l’unificazione dei carabinieri e della guardie regie, il passaggio dell’amministrazione delle carceri dal ministero dell’Interno al ministero di Grazia e giustizia, difendeva il casellario giudiziario contro qualunque ipotesi di soppressione o ridimensionamento.

La parte più interessante è quella relativa all’ordinamento giudiziario e le norme processuali.
Qui Lucchini abbozzava un articolato che prevedeva il superamento di qualunque carriera, l’elezione dei giudici, l’abolizione del grado di appello.
Nel 1930 fu sostituito da un altro codice di procedura penale.

Il codice di procedura penale del 1930

Il codice di procedura penale italiano del 1930 sostituì l’analogo codice di procedura del 1913.
Esso constava di 404 articoli, compresi in cinque libri:
– Disposizioni generali;
– Istruzione;
– Giudizio;
– Esecuzione;
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Il lungo periodo di riforma del codice di procedura penale del 1930 iniziò con un decreto del ministro della giustizia del 2 gennaio 1945 che delineava un processo di revisione della disciplina del processo penale articolata in due fasi.
Una prima serie di modifiche sarebbe stata mirata all’eliminazione di quelle norme nelle quali era più evidente l’impronta del regime fascista.
In un secondo momento si sarebbe arrivati all’elaborazione di un altro codice, sul solco del codice di ispirazione liberale del 1913.

Un primo progetto di aggiornamento del codice richiese alcuni anni di lavoro e si dovette coordinare con il testo della Costituzione, che nel frattempo era entrata in vigore (1 gennaio 1948). Il progetto, pubblicato nel 1950, non ebbe seguito a livello parlamentare.
Nel 1952 fu ripreso e contribuì alla realizzazione della prima riforma del Codice Rocco.
Questa prima parziale riforma del processo penale, conosciuta anche come “piccola riforma” comprese un centinaio di articoli del codice del 1930 ed entrò in vigore con la legge 18 giugno 1955, n. 517.

Un’altra fase di modifica fu inaugurata dalla Corte costituzionale, la quale, iniziando i suoi lavori nel 1956, apportò un notevole contributo alla modifica della normativa processuale penale.

La seconda fase del processo di revisione del codice delineato nel 1945 fu rilanciata nel 1962, con l’istituzione di una Commissione ministeriale, presieduta da Francesco Carnelutti, che avrebbe dovuto procedere all’intera riforma del processo penale.
Il progetto elaborato dalla commissione non ebbe seguito.
Nel 1989 è stato sostituito dall’attuale codice di procedura penale.

Il codice di procedura penale vigente

Nel 1963 fu presentato un disegno di legge che prevedeva l’emanazione di una legge di delega al Governo per la riforma dei codici, e anche del codice di procedura penale.
Il disegno di legge delega non si concretizzò in nessun provvedimento legislativo.
L’idea fu ripresa nel 1965 e dopo un lungo iter parlamentare la legge delega fu finalmente approvata nel 1974.
Questa delega al governo conteneva una serie di principi e direttive ai quali il governo si sarebbe dovuto attenere al fine di emanare un altro codice di procedura penale.

Nel 1978 fu pubblicato un progetto preliminare del codice, costituito da 656 articoli e 132 disposizioni preliminari.
Ancora una volta il progetto non si concretizzò nell’emanazione di un codice e trascorsero altri nove anni perché si arrivasse all’approvazione di un’altra legge delega per il codice (legge 16 febbraio 1987, n. 81).

Nella legge delega il parlamento indicava al governo le direttive alle quali il codice di procedura penale si sarebbe dovuto attenere, tra le quali l’impellenza di adeguare il processo penale in Italia al modello delineato nelle Convenzioni internazionali, e l’esigenza di imperniare il procedimento penale intorno a un sistema fondamentalmente accusatorio-
Anche se alcuni particolari aspetti del sistema italiano, in relazione al dibattimento, fanno anche adesso del processo penale italiano un sistema accusatorio misto.

La delega fu reiterata nelle successive legislature e nella X fu finalmente adempiuta dal ministro Giuliano Vassalli sulla scorta dei lavori della commissione ministeriale presieduta da Giandomenico Pisapia, che gli rassegnò le sue conclusioni nel 1988.

Previo parere parlamentare, della Commissione bicamerale presieduta da Ignazio Marcello Gallo, il codice di procedura penale fu emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 22 settembre 1988 ed entrò finalmente in vigore il 24 ottobre 1989.

La struttura del codice di procedura penale vigente

Il codice di procedura penale vigente è costituito da 746 articoli, suddivisi in 11 libri, e 260 disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Il Libro I “Soggetti” consta di sette titoli:

Titolo I Giudice (Artt. 1 – 49)
Titolo II Pubblico Ministero (Artt. 50 – 54)
Titolo III Polizia Giudiziaria (Artt. 55 – 59)
Titolo VI Imputato (Artt. 60 – 73)
Titolo V Parte Civile responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (Artt. 74 – 89)
Titolo VI Persona offesa dal reato Artt. 90 – 95)
Titolo VII Difensore (Artt. 96 – 108)

Il Libro II “Atti” consta di sette titoli:

Titolo I Disposizioni generali (Artt. 109-124)
Titolo II Atti e provvedimenti del giudice (Artt. 125-133)
Titolo III Documentazione degli atti (Artt. 134-142)
Titolo IV Traduzione degli atti (Artt. 143-147)
Titolo V Notificazioni (Artt. 148-171)
Titolo VI Termini (Artt. 172-176)
Titolo VII Nullità Nullità (Artt. 177-186)

Il Libro III “Prove” consta di tre titoli:

Titolo I Disposizioni generali (Artt. 187-193)
Titolo II Mezzi di prova (Artt. 194-243)
Titolo III Mezzi di ricerca della prova (Artt. 244-271)

Il Libro IV “Misure cautelari” consta di due titoli:

Titolo I Misure cautelari personali (artt. 272 – 315)
Titolo II Misure cautelari reali (artt. 316 – 325)

IL Libro V “ Indagini preliminari e udienza preliminare” consta di dieci titoli:

Titolo I Disposizioni generali (Artt. 326-329)
Titolo II Notizia di reato (Artt. 330-335)
Titolo III Condizioni di procedibilità (Artt. 336-346)
Titolo IV Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (Artt. 347-357)
Titolo V Attività del pubblico ministero (Artt. 358-378)
Titolo VI Arresto in flagranza e fermo (Artt. 379-391)
Titolo VI bis Investigazioni difensive (Artt. 391bis-391decies)
Titolo VII Incidente probatorio (Artt. 392-404)
Titolo VIII Chiusura delle indagini preliminari (Artt. 405-415)
Titolo IX Udienza preliminare (Artt. 416-433)
Titolo X Revoca della sentenza di non luogo a procedere (Artt. 434-437)

Il Libro VI “Procedimenti speciali” consta di cinque titoli:

Titolo I Giudizio abbreviato (Artt. 438 – 443)
Titolo II Applicazione della pena su richiesta delle parti (Artt. 444 – 448)
Titolo III Giudizio direttissimo (Artt. 449 – 452)
Titolo IV Giudizio immediato (Artt. 453 – 458)
Titolo V Procedimento per decreto (Artt. 459 – 464)

Il Libro VII “Giudizio” consta di tre titoli:

Titolo I Atti preliminari al dibattimento (Artt. 465-469)
Titolo II Dibattimento (Artt. 470-524)
Titolo III Sentenza (Artt. 525-548)

Il Libro VIII “ProcedimentO davanti al tribunale in composizione monocratica consta di quattro titoli:

Titolo I Disposizione generale (Artt. 549)
Titolo II Citazione diretta a giudizio (Artt. 550-555)
Titolo III Procedimenti speciali (Artt. 556-558)
Titolo IV Dibattimento (Artt. 559-567)

Il Libro IX “Impugnazioni” consta di quattro titoli:

Titolo I Disposizioni generali (Artt. 568-592)
Titolo II Appello (Artt. 593-605)
Titolo III Ricorso per cassazione (Artt. 606-628)
Titolo IV Revisione (Artt. 629-647)

Il Libro X “Esecuzione” consta di cinque titoli:

Titolo I Giudicato (Artt. 648-654)
Titolo II Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (Artt. 655-664)
Titolo III Attribuzioni degli organi giurisdizionali (Artt. 665-684)
Titolo IV Casellario giudiziale (Artt. 685-690)
Titolo V Spese (Artt. 691-695)

Il Libro XII “Rapporti giurisdizionali con autorità straniere consta di quattro titoli:

Titolo I Disposizioni generali (Art. 696)
Titolo II Estradizione (Artt. 697-722)
Titolo III Rogatorie internazionali (Artt. 723-729)
Titolo IV Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all’estero di sentenze penali italiane (Artt. 730-746)

Le modifiche apportate con la Legge Orlando

La legge 23 giugno 2017, n. 103, nota Riforma Orlando dal cognome del ministro guardasigilli dell’epoca, ha apportato alcune modifiche al codice di procedura penale, oltre che al codice penale e qualcosa relativa all’ordinamento penitenziario.

In relazione al codice di procedura penale sono stati modificati i seguenti istituti:

Regime di procedibilità di alcuni reati:
prevista la procedibilità a querela dell’offeso per i reati contro la persona puniti con l’unica pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, eccetto nei seguenti casi:
delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e reati contro il patrimonio
quando la persona offesa è incapace per età o per infermità
quando ricorrono particolari circostanze aggravanti
nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità.

Riforma delle misure di sicurezza personali:
tra le modifiche si segnalano l’espressa previsione del principio di irretroattività nell’applicazione delle misure ed una revisione il regime del c.d. doppio binario (applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza), al fine di recare il minor sacrificio possibile della libertà personale.

Riforma del casellario giudiziale, alla luce delle modifiche normative intervenute a livello azionale e europeo in materia di protezione dei dati personali:
gli obiettivi da perseguire sono la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi tra le modifiche previste c’è l’eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana e l’eliminazione dell’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; sono inoltre ridefiniti i limiti temporali per l’eliminazione delle iscrizioni di condanne per fatti di modesta entità.

Indagini preliminari:
la persona offesa dal reato potrà chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela, decorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia, le informazioni potranno essere rese a condizione che ciò non pregiudichi il segreto investigativo, disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili: qualora, prima del conferimento dell’incarico al consulente da parte del P.M., la persona indagata formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perde efficacia se l’incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni;
allo scadere del termine di durata massima delle indagini preliminari il P.M. dovrà decidere entro 3 mesi se chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale, così obbligando il P.M. a prendere una posizione rispetto alla notizia di reato, in caso contrario l’indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d’appello.
Passa da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini.
Anche per il furto in abitazione o con strappo, oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona, il P.M. dovrà notificare all’offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (non più 20) per opporsi.

Modifiche al procedimento di archiviazione:
Se non accoglie la richiesta di archiviazione, il giudice dovrà fissare entro 3 mesi la data dell’udienza in camera di consiglio, successivamente all’udienza dovrà provvedere sulle richieste entro il termine di 3 mesi se non ritenga necessarie ulteriori indagini.

Disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione:
il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell’avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell’atto di opposizione.
In caso di nullità, l’interessato avrà 15 giorni per proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica, il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento.
In caso contrario, è prevista la condanna della parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende.
Il termine entro il quale il P.M. chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere:
la sentenza emessa in sede di udienza preliminare sarà impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione.
La corte di appello decide sull’impugnazione con rito camerale partecipato.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall’imputato e dal procuratore generale presso la corte di appello per i motivi di dei quali alle lettere a), b) e c) dell’art. 606 c.p.p.;
sull’impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di Cassazione in camera di consiglio.

Requisiti della sentenza:
la sentenza dovrà indicare anche i risultati acquisiti ed i criteri di valutazione della prova.
L’accertamento dei fatti e le circostanze relative all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica.
La punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza.
La responsabilità civile da reato.
L’accertamento dei fatti dai quali dipende l’applicazione di norma processuali.

Modifiche in materia di riti speciali:
sono previste novità in tema di giudizio abbreviato e sentenze di patteggiamento

Per approfondire leggi anche “Quando scegliere un rito penale alternativo” di Antonio Di Tullio D’Elisiis, Gabriele Esposito, Alfonso Laudonia.

Giudizio abbreviato:
se la richiesta dell’imputato è presentata subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale termine (massimo 60 giorni) chiesto dal P.M. per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in questo caso l’imputato potrà revocare la richiesta di giudizio abbreviato.
La richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare comporta la sanatoria delle eventuali nullità (non assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (eccetto quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare questioni sulla competenza territoriale del giudice;
in caso di richiesta subordinata ad integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l’imputato può chiedere che il processo sia comunque definito all’udienza preliminare o chiedere il patteggiamento.

Riduzione di pena:
Se il rito abbreviato riguarda un delitto è confermata la diminuzione della pena di un terzo, se si tratta di contravvenzione, la pena è ridotta alla metà.

Sentenze di patteggiamento:
correzione di errori materiali e impugnazione:
quando nella sentenza di patteggiamento occorre correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, vi provvede lo stesso giudice che ha emesso la sentenza.
In caso di impugnazione del provvedimento da parte del pubblico ministero alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza;
il ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e dell’imputato contro la sentenza che accoglie il patteggiamento può essere presentato soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

Decreto penale e ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie:
in materia di procedimento per decreto penale di condanna, è introdotta una norma speciale sulla conversione della pena detentiva in pecuniaria: il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare. Al di fuori del procedimento per decreto resta fermo il criterio di ragguaglio fissato dall’art. 135 c.p. (250 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva).

Disciplina delle impugnazioni:
la legge introduce rilevanti novità anche in tema di impugnazioni penali:
l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato purché non si tratti di ricorso per cassazione.
L’atto di impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, anche l’indicazione delle prove delle quali si deduce l’inesistenza o l’omessa o erronea valutazione.

Casi di appello:
è prevista l’inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa.

È reintrodotto il c.d. concordato sui motivi in appello:
le parti potranno concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, da sottoporre al giudice di appello, che deciderà̀ in merito in camera di consiglio.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del concordato i procedimenti per i delitti dei quali all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater, per i reati sessuali e i procedimenti contro delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza.
Se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche la nuova pena dovrà essere concordata tra le parti e sottoposta al giudice: se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.

Il procuratore generale presso la Corte d’appello dovrà indicare criteri idonei a orientare la valutazione dei pubblici ministeri del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.
E’ prevista la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’appello è proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento e si basa sulle valutazioni della prova dichiarativa;

Procedimenti davanti alla Corte di Cassazione:
nell’ambito della rimessione del processo penale, in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l’hanno richiesta potranno essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione (importi adeguati ogni biennio in base alle variazioni Istat);
è prevista l’applicazione del rito camerale partecipato anche al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.

Inammissibilità del ricorso:
nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 591 c.p.p., c.1, lett. a), b), c) e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso; sempre senza formalità la Cassazione può dichiarare l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello.
Se il giudice d’appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione è possibile solo per i vizi di cui all’art. 606, lettere a), b) e c) c.p.p..

La parte non potrà provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per cassazione;
in caso di inammissibilità del ricorso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata sino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso, con adeguamento biennale degli importi.

Rimessione dei ricorsi alle Sezioni Unite:
le sezioni semplici potranno disporre la rimessione alle
Sezioni Unite anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle SS.UU. ma non condiviso dai giudici della sezione; le SS.UU. possono enunciare il principio di diritto anche d’ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;
la Cassazione può procedere all’annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;
in tema di ricorso straordinario per la correzione dell’errore materiale o di fatto, la rilevazione d’ufficio dell’errore può essere effettuata senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione.
Modifiche alle norme di attuazione del c.p.p. e all’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.

Informazioni sull’azione penale relativa ai reati ambientali:
quando esercita l’azione penale per i reati previsti nel codice dell’ambiente o per i reati comunque comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, il pubblico ministero, nell’informare il Ministero dell’ambiente e la Regione interessata, deve dare notizia dell’imputazione;
fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione sono inseriti anche quelli relativi ai delitti di corruzione.

Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero:
tra le funzioni del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l’osservanza delle norme relative all’iscrizione delle notizie di reato ne registro.

Disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza:
la partecipazione a distanza diviene la regola nei seguenti casi:
quando la persona si trova in carcere per uno dei delitti di cui agli artt. 51, comma 3-bis, e 407, c.2, lett. a) n. 4) c.p.p. (la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili).
quando la persona è ammessa a misure di protezione.

La presenza fisica in udienza può comunque essere prevista dal giudice con decreto motivato (mai però per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario).
Fuori dalle ipotesi obbligatorie, la partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice, con decreto motivato, anche quando vi siano ragioni specifiche di sicurezza o quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso.

Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario.
La legge delega il Governo ad intervenire sulla materia della disciplina delle intercettazioni.

Queste le principali modifiche che dovranno essere attuate con uno o più decreti legislativi:
operazioni captative:
nella selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero dovrà assicurare anche la riservatezza degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo o contenenti dati sensibili non pertinenti all’accertamento delle responsabilità penali o irrilevanti ai fini delle indagini perché riferiti esclusivamente a fatti o o circostanze ad esse estranei;
gli atti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare dovranno essere custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento della conclusione della procedura ex art. 268, cc. 6 e 7, c.p.p..
Venuto meno in quel momento il divieto di pubblicazione del quale all’art. 114, c. 1, c.p.p., i difensori delle parti possono ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice o il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari.

Ai fini della richiesta di giudizio immediato o del deposito successivo all’avviso di conclusione delle indagini, il pubblico ministero quando rilevi che tra gli atti sono presenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili per le ragioni sopra indicate, dovrà chiederne lo stralcio (qualora la procedura non si sia già svolta).

È prevista l’introduzione di una nuova fattispecie di reato volta a punire la diffusione del contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente, con finalità di recare danno alla reputazione, la punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
La delega prevede inoltre la semplificazione dell’impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione.

Immissione di captatori informatici (cd. Trojan) in dispositivi elettronici portatili: sarà prevista una specifica disciplina così articolata:
l’attivazione del microfono deve avvenire solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice.
La registrazione audio sarà avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale tecnico incaricato, su indicazione della procura generale, che dovrà indicare ora di inizio e fine della registrazione e darne atto nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni.
L’attivazione del dispositivo sarà sempre ammessa quando si procede per i delitti ex art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p..

Quando ricorrano concreti casi di urgenza specificamente indicati che rendano impossibile la richiesta al giudice, solo per i delitti di cui all’art. 51, c. 3-bis e 3-quater c.p.p., il P.M. potrà disporre l’utilizzo di captatori, salvo convalida del giudice entro 48 ore.
i risultati delle intercettazioni ottenuti attraverso l’ impiego di trojan potranno essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo; potranno essere utilizzati in procedimenti diversi solo se indispensabili per l’accertamento di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p.p..

I risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per i quali si procede non potranno essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili.

Delega per la riforma del regime delle impugnazioni:
la delega affidata al Governo dovrà attuare le seguenti previsioni:
nei procedimenti di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione sarà consentito solo per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello.
Il procuratore generale presso la corte di appello potrà appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado.
Il pubblico ministero sarà legittimato ad appellare avverso la sentenza di condanna quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

L’imputato sarà legittimato all’appello contro le sentenze di proscioglimento emesse nel dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”.

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Antonio Di Tullio D’Elisiis, Gabriele Esposito, Alfonso Laudonia | 2019 Maggioli Editore

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Dott.ssa Concas Alessandra

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