Il CNF e la “inutile crociata” contro gli abogados

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La settimana scorsa, su alcune testate specialistiche e non, è apparso più volte un titolo che suscitava curiosità, ma anche perplessità e stupore.

Il titolo, ovvero, i titoli erano del seguente tenore: “il CNF e la crociata contro gli abogados”, quasi a indicare che appena entrata in vigore la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15) recante la Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, il Consiglio Nazionale Forense, come primo suo atto dispositivo, abbia voluto produrre un documento diretto alla CGE con cui prendere una posizione dura e forte contro gli “abogados”.

Per abogados s’intendono quegli avvocati formatisi e abilitatisi in Spagna e che poi rientrati in Italia si sono iscritti alla parte speciale dei rispettivi albi tenuti dai singoli Ordini territoriali degli avvocati, alla stessa stregua degli altri colleghi provenienti da altre abilitazioni europee, come ad esempio quelli provenienti dal Belgio (è il caso dell’on. Speroni della Lega) ove non esiste un esame di abilitazione alla professione forense ma solo un tirocinio continuo di tre anni, con una prova attitudinale al secondo anno, al termine del quale continuano l’attività non più come avocat stagiere, ma soltanto come avocat.

Tutto prendeva origine comunque da una news del CNF che così recita: 04/02/2013 – Il 30 gennaio il CNF ha inoltrato alla Corte di Giustizia delle Comunità europee un rinvio pregiudiziale sull’articolo 3 della direttiva 98/5 “stabilimento avvocati” .

Letta così sembra proprio che il CNF abbia privilegiato un’attività forte e mirata di contrasto a quello che esso ritiene da anni come un abuso del diritto, posizione che ha generato nel tempo scontri forti di natura giuridica su cui più volte la Corte Europea e la stessa Cassazione Italiana si sono espresse a favore degli avvocati stabiliti, a prescindere che si chiamassero, abogados, avocat, advocat, etc., mentre ha tralasciato di curare altre questioni oggettivamente più urgenti e che afferiscono il sistema giudiziario in Italia e l’avvocatura, come ad esempio l’accesso oneroso alla giustizia a seguito dei nuovi rincari del CU voluti dal governo a gennaio o di alcune incongruenze proprio insite all’interno della legge sulla Riforma della professione forense, laddove è prevista un’obbligatorietà della formazione per tutta la durata del tirocinio per i praticanti, i quali dovrebbero avere, a questo punto, il dono dell’ubiquità!

Peraltro lo stesso CNF, cullandosi forse su quanto erroneamente era passato come messaggio mediatico, non ha chiarito meglio quanto accaduto e non ha fornito una completa e doverosa informazione al pubblico, soprattutto a quella parte di pubblico che opera nell’ambito del diritto e quindi dell’avvocatura, destinatario naturale e finale del contenuto del messaggio.

Ma cosa è successo veramente?

Che cosa ha indotto il CNF a ricorrere alla CGE e comunicare a tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati nazionali il 01/02/2013 di aver redatto (il 29.09.2012) un’ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, ma soprattutto, il 4 successivo, ad emettere quel comunicato stampa che certamente ha ingenerato, poi, nei vari editori di testate giornalistiche, una convinzione diversa da quella che invece scaturisce da una attenta lettura degli atti che sono a fondamento del rinvio stesso?

Tutto parte dal ricorso presentato da un giovane abogado, al quale, diversamente da altri suoi colleghi, precedentemente iscritti allo stesso Albo dell’Ordine degli Avvocati del luogo di residenza, era stata negata l’iscrizione.

L’abogado, al silenzio rigetto della sua domanda d’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo, presentava il 19.04.2012 ricorso, così come previsto ancora dalla precedente R.D. sulla professione forense e dall’art. 6 c. 8 del d.lgs 96/2001, al Consiglio Nazionale Forense il quale decideva, il 29/09/2012, dopo essersi dilungato con un’escursus su quelle che erano le circostanze dei fatti e le linee di demarcazione del diritto europeo e nazionale, di rinviare pregiudizialmente il caso (non avverso agli interessi stessi del ricorrente abogado, o quanto meno non direttamente) alla Corte Europea di Giustizia affinché la stessa valuti l’esistenza, nella fattispecie, di un abuso del diritto europeo che abbia permesso e permetta di eludere la normativa speciale italiana che ha una tipizzazione più vincolante per i candidati avvocati nazionali.

Quindi nessuna crociata è in atto da parte del CNF, anche se alcune testate giornalistiche hanno inteso e rappresentato che ciò stesse invece accadendo.

Ad ogni modo, se crociata fosse stata si sarebbe trattato di una falsa ed inutile crociata, atteso che ormai da settembre del 2012 anche in Spagna l’accesso alla professione di avvocato (ivi abogado) e procuratore (ivi procurador) è vincolata ad esami che si avvicinano per capacità e serietà selettiva a quelli italiani.

Difatti è dal mese di settembre del 2012, a seguito dell’applicazione del Real Decreto 775/2011, che rende applicativa la legge 34 del 30 ottobre 2006, che il Ministero di Giustizia spagnolo ha stabilito che (establece lo siguiente: Evaluación única e idéntica para cada profesión en todo el territorio nacional, art.17.1. Prueba escrita que constará de dos partes, una prueba objetiva de respuestas múltiples y un caso práctico, art. 17.3. Las dos partes se realizarán el mismo día art. 17.3 ) l’accesso alla professione di avvocato e procuratore è soggetto ad un’unica e identica prova per ciascuna professione (abogado o procurador) su tutto il territorio nazionale e che la stessa consta di due parti, una oggettiva, con test a risposta multipla ed un’altra consistente nella risoluzione di un caso pratico.

La prima prova consta di 25 + 25 domande a risposta multipla su quasi tutti le materie giuridiche e sul codice deontologico forense spagnolo; solo dopo il superamento di questa prova preliminare si accede alla seconda, che consta di un esercizio pratico scelto su quattro tracce indicate dalla commissione nazionale.

Questo è quanto, in forma molto sintetica. Sul sito del Ministero della Giustizia spagnolo (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1288776144635/Detalle.html) si ha modo di rilevare quanto effettivamente le prove di abilitazione abbiano assunto carattere di completezza e serietà, caratteristiche che dovrebbero mettere al riparo il CNF da quei soggettivi timori che i futuri abogados possono ancora “essere soltanto dei manipolatori del diritto”.

L’allineamento della Spagna a parametri di abilitazione alla professione di avvocato simili a quelli di quasi tutti gli altri paesi della CE è sicuramente un elemento che peserà notevolmente sulla decisone della CEG e si spera anche nelle future decisioni del CNF e degli ordini degli Avvocati chiamati ad autorizzare l’iscrizione dei futuri abogados, senza ulteriori discriminazioni, peraltro, come già detto più volte, segnalate e sanzionate dalla Corte Europea e dalla stessa Corte di Cassazione Italiana.

Cataldi Carmelo

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