I requisiti di carattere generale possono essere verificati dalla stazione appaltante sia nella fase iniziale della gara, sia in un momento successivo, sia, se del caso, in sede di controllo a campione, congiuntamente alla verifica del possesso dei requis

Lazzini Sonia 27/12/07
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Dall’art. 75, d.P.R. n. 554/1999 si desume che il mancato possesso dei requisiti di carattere generale è causa di esclusione, quale che sia il momento in cui interviene il controllo della stazione appaltante
 
La dichiarazione dei redditi va presentata nel rispetto dei termini per essa prescritti, sicché in sede di gara di appalto non si può esigere che venga presentata, a pena di esclusione, in un momento anteriore a quello per essa prescritta
 
La decisione numero 5009 del 28 agosto 2006 emessa dal Consiglio di Stato, in tema di verifica dei requisiti di ordine generale, ci insegna che:
 
 
<Tuttavia l’art. 10, co. 1 quater, l. n. 109/1994, nel ricollegare le tre sanzioni in esso previste (esclusione, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione all’Autorità di vigilanza) alla mancata risposta o al mancato possesso dei requisiti in sede di controllo a campione, si riferisce solo ai requisiti di ordine speciale e non anche a quelli di ordine generale.
 
       Stante il carattere tassativo delle norme sanzionatorie, le sanzioni previste dall’art. 10, co. 1 quater, non possono essere estese al mancato possesso o alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale.
 
       Pertanto, per il mancato possesso dei requisiti di ordine generale poteva essere legittimamente irrogata la sanzione dell’esclusione dalla gara (sanzione che non è stata impugnata in sede giurisdizionale), ma non anche le ulteriori sanzioni dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorità di vigilanza>
 
A cura di *************
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
N. 5009/06
 
Reg.Dec.
 
N. 5988 Reg.Ric.
 
ANNO   2001
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso n. 5988/2001 r.g., proposto dall’I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. ************** e dall’******************, ed elettivamente domiciliato presso gli stessi, in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 8;
 
contro
 
VI.MA costruzioni s.n.c. di ***************, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati ************* ed ******** d’*******, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. ****************, in Roma, viale Angelico, n. 38;
 
per la riforma
 
della sentenza del T.a.r. per la Campania – Napoli, sez. I, 26 gennaio 2001, n. 444, resa tra le parti;
 
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
     visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata;
 
     viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 
     visti tutti gli atti di causa;
 
     relatore alla pubblica udienza del 23 maggio 2006 il Consigliere ******************* e udito l’avv. Pone su delega dell’avv. ******* per l’appellante;
 
     ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue
 
Fatto e diritto
       1. La società odierna appellante partecipava a una gara di appalto di lavori indetta dal’I.N.A.I.L.
 
       In sede di controllo a campione sul possesso dei requisiti, la società veniva esclusa e nei suoi confronti veniva disposta l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
 
       Il provvedimento veniva impugnato limitatamente all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all’Autorità di vigilanza.
 
       Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. adito ha accolto il ricorso.
 
       Ha proposto appello l’INAIL.
 
       2. L’appellante contesta, anzitutto, il capo di sentenza secondo cui il possesso dei requisiti poteva essere dimostrato con il modello unico di dichiarazione dei redditi anno 2000, ancorché la dichiarazione dei redditi fosse stata presentata in data successiva alla data di sorteggio per il controllo a campione.
 
       Si lamenta che solo la documentazione del possesso dei requisiti potrebbe essere successiva alla gara, ma il possesso dei requisiti dovrebbe sussistere già al momento della scadenza del bando.
 
       2.1. La censura è infondata.
 
       La dichiarazione dei redditi si riferisce, invero, a requisiti relativi all’anno precedente.
 
       Sicché, i requisiti da detta dichiarazione documentati erano sussistenti già prima della dichiarazione dei redditi.
 
       Quest’ultima costituisce, pertanto, strumento probatorio, e non costitutivo.
 
       La dichiarazione dei redditi va inoltre presentata nel rispetto dei termini per essa prescritti, sicché in sede di gara di appalto non si può esigere che venga presentata, a pena di esclusione, in un momento anteriore a quello per essa prescritta.
 
       Inoltre nel caso di specie il bando di gara non imponeva una data ultima di presentazione della dichiarazione dei redditi.
 
       3. Con il secondo mezzo di appello si lamenta che non sarebbe stato comprovato il costo sostenuto per i dipendenti nei modi prescritti dall’art. 18, d.P.R. n. 34/2000 e che, del pari, il possesso dell’attrezzatura tecnica non sarebbe stata comprovata nei modi prescritti dal citato art. 18.
 
       3.1. Su tale mezzo va accolta l’eccezione di controparte, in quanto l’appello adduce argomenti mai esposti nel provvedimento impugnato.
 
       ***** poi osservare che il bando di gara consentiva, per le società di persone, che il costo sostenuto per il personale dipendente e la dotazione stabile di attrezzatura tecnica venissero comprovati mediante dichiarazione annuale dei redditi.
 
       Pertanto, a fronte della produzione, da parte del concorrente, della dichiarazione dei redditi, in conformità al bando, la prova, ritenuta insufficiente, non poteva giustificare l’irrogazione immediata delle sanzioni applicate, ma doveva comportare la richiesta di integrazione documentale.
 
       4. Con il terzo mezzo si lamenta che la verifica a campione di cui all’art. 10, co. 1 quater, l. n. 109/1994 non riguarderebbe solo i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa, ma anche i requisiti di carattere generale.
 
       4.1. La censura è infondata.
 
       I requisiti di carattere generale possono essere verificati dalla stazione appaltante sia nella fase iniziale della gara, sia in un momento successivo, sia, se del caso, in sede di controllo a campione, congiuntamente alla verifica del possesso dei requisiti di carattere speciale. Dall’art. 75, d.P.R. n. 554/1999 si desume che il mancato possesso dei requisiti di carattere generale è causa di esclusione, quale che sia il momento in cui interviene il controllo della stazione appaltante.
 
       Tuttavia l’art. 10, co. 1 quater, l. n. 109/1994, nel ricollegare le tre sanzioni in esso previste (esclusione, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione all’Autorità di vigilanza) alla mancata risposta o al mancato possesso dei requisiti in sede di controllo a campione, si riferisce solo ai requisiti di ordine speciale e non anche a quelli di ordine generale.
 
       Stante il carattere tassativo delle norme sanzionatorie, le sanzioni previste dall’art. 10, co. 1 quater, non possono essere estese al mancato possesso o alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale.
 
       Pertanto, per il mancato possesso dei requisiti di ordine generale poteva essere legittimamente irrogata la sanzione dell’esclusione dalla gara (sanzione che non è stata impugnata in sede giurisdizionale), ma non anche le ulteriori sanzioni dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorità di vigilanza.
 
       5. Per quanto esposto l’appello va respinto.
 
       La novità delle questioni giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
 
P.Q.M.
 
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
 
     Spese compensate.
 
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
     Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2006, con la partecipazione di:
 
***************    Presidente
 
**************   Consigliere
 
**************   Consigliere
 
*****************   Consigliere
 
*******************   Consigliere relatore ed estensore
 
 
Presidente
 
f.to ***************
 
Consigliere       Segretario
 
f.to *******************    f.to ****************
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
 
il………………28/08/2006……………….
 
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
 
per Il Direttore della Sezione
 
f.to *************
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
 
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
 
Addì……………………………..copia conforme alla presente è stata trasmessa 
 
 
al Ministero………………………………………………………………………………….
 
 
a norma dell’art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
 
                                    Il Direttore della Segreteria
 
 
 
N.R.G. 5988/2001
 
 
 
FF
 

Lazzini Sonia

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